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Sentenza

Sentenza n. 79/2026 - Catania, Sezione 3

per l'annullamento dei seguenti atti: 1) il provvedimento del Comune di Catania, al quale sono stati attribuiti per le comunicazioni i numeri di protocollo 390052/2024 e 416225/2024, notificati alla parte ricorrente via pec rispettivamente il 12.09.2024 e il 30.09.2024, con cui, a riscontro dell’istanza presentata il 6.04.2022 (acquisita al protocollo dell’Ente in data 22.04.2022 al n. 165402), è stata negata l’autorizzazione all’installazione di dissuasori di sosta, in carreggiata stradale, in via Pasubio fronte civ. 4; 2) ogni altro atto presupposto, connesso o comunque consequenziale, ancorché non conosciuto, che incida sfavorevolmente nella sfera giuridico-patrimoniale della società ricorrente, ivi incluso, ove occorra, il parere contrario prot. n. 60470 del 15.02.2022 reso dal Comune di Catania in separato procedimento e richiamato all’interno del provvedimento di cui al punto 1).

Giustizia amministrativa202402135

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'autorizzazione all'installazione di dissuasori di sosta in via Pasubio, in prossimità di un passo carrabile

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente, proprietaria di un immobile dotato di passo carrabile, aveva chiesto al Comune l'autorizzazione a installare dissuasori di sosta, qualificando l'area interessata come tratto di marciapiede. Dopo una precedente sentenza che aveva ordinato all'amministrazione di concludere il procedimento, il Comune ha respinto l'istanza richiamando l'art. 20, comma 1, del Codice della strada e l'assenza di un itinerario alternativo per il traffico. La ricorrente ha dedotto, da un lato, la violazione dell'art. 10-bis della l. 241/1990, per omessa comunicazione dei motivi ostativi, nonché difetto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità e violazione delle garanzie partecipative; dall'altro, la violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 42 del d.lgs. 285/1992 e dell'art. 180 del d.P.R. 495/1992, sostenendo che la disciplina applicabile fosse quella relativa ai dissuasori di sosta e che non sussistesse un divieto di installazione a tutela del passo carrabile. È stato inoltre contestato il richiamo a un parere contrario riferito, secondo la ricorrente, a un diverso soggetto giuridico.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, esaminando prioritariamente il secondo motivo perché decisivo anche per la censura procedimentale. Ha chiarito che i dissuasori di sosta sono disciplinati dall'art. 180 del d.P.R. 495/1992 e costituiscono segnali complementari ai sensi dell'art. 42 del Codice della strada; tuttavia, quando la loro installazione interessa la carreggiata, trova applicazione anche l'art. 20 del Codice della strada. Sulla base della documentazione allegata all'istanza, il tratto interessato non è stato qualificato come marciapiede, ma come parte della carreggiata di una strada urbana di quartiere o locale, rientrante nelle strade di tipo E) o F). In tale situazione l'occupazione può essere autorizzata soltanto se è predisposto un itinerario alternativo per il traffico. Poiché tale condizione mancava, il Comune non disponeva di ulteriore margine discrezionale e poteva legittimamente negare l'autorizzazione. Le valutazioni tecnico-discrezionali sulle caratteristiche del dissuasore e sulla sua sicurezza sarebbero state necessarie solo dopo il verificarsi della condizione ostativa prevista dall'art. 20. Anche il primo motivo è stato respinto. Sebbene l'omissione del preavviso di rigetto previsto dall'art. 10-bis non sia in generale sanabile, dopo la modifica dell'art. 21-octies l. 241/1990, quando riguarda provvedimenti discrezionali, nel caso concreto l'atto aveva natura vincolata: era palese che, in assenza dell'itinerario alternativo, il contenuto non avrebbe potuto essere diverso. Pertanto il vizio procedimentale non comportava l'annullabilità dell'atto ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, primo periodo. La società ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio, liquidate in 3.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 20 d.lgs. 285/1992

    sulle strade di tipo E) ed F) l’occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione o pregiudizio della sicurezza stradale

    Quando l'installazione di dissuasori interessa la carreggiata di una strada urbana di quartiere o locale, la predisposizione di un itinerario alternativo per il traffico costituisce condizione necessaria per l'autorizzazione, salvo la diversa disciplina prevista per le zone di rilevanza storico-ambientale.

  • art. 42 d.lgs. 285/1992

    Sono altresì segnali complementari i dispositivi e gli interventi sull'infrastruttura stradale che comunque contengono un elemento di segnalamento, destinati a impedire la sosta, a moderare il traffico o a rallentare la velocità dei veicoli

    I dissuasori di sosta rientrano tra i segnali complementari e possono essere collocati sia sul marciapiede sia sulla carreggiata, ferma restando la disciplina specifica applicabile alla parte di infrastruttura interessata.

  • art. 180 d.P.R. 495/1992

    I dissuasori di sosta sono dispositivi stradali atti ad impedire la sosta di veicoli in aree o zone determinate. Essi possono essere utilizzati per costituire un impedimento materiale alla sosta abusiva

    La norma disciplina la funzione, le tipologie e i requisiti strutturali e di sicurezza dei dissuasori; l'autorizzazione presuppone una valutazione tecnico-discrezionale dell'amministrazione, che opera però solo dopo il rispetto delle condizioni ostative previste dall'art. 20 del Codice della strada quando il dispositivo occupa la carreggiata.

  • art. 3, comma 1, n. 33, d.lgs. 285/1992

    parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni

    La qualificazione dell'area come marciapiede dipende dalle caratteristiche oggettive di delimitazione, protezione e destinazione pedonale; un'area destinata alla circolazione o alla sosta dei veicoli ricade invece nella carreggiata.

  • art. 2, comma 2, d.lgs. 285/1992

    strade urbane di quartiere e strade locali

    Via Pasubio è stata ricondotta alle categorie di strade di tipo E) o F), cui si applica il limite dell'art. 20 sull'occupazione della carreggiata.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto costituisce una garanzia partecipativa, la cui omissione è stata dedotta dalla ricorrente ma non ha determinato l'annullamento dell'atto nel caso concreto per la natura vincolata del provvedimento.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato

    La violazione procedimentale non comporta l'annullabilità quando l'atto è vincolato e risulta evidente che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. Tale previsione è stata applicata all'omissione del preavviso di rigetto nel caso concreto.

  • art. 12, comma 1, lett. i), d.l. 76/2020, convertito dalla l. 120/2020

    La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10-bis

    La modifica ha escluso, in generale, l'applicazione della cosiddetta sanatoria processuale del secondo periodo dell'art. 21-octies, comma 2, ai provvedimenti adottati in violazione dell'art. 10-bis; resta tuttavia applicabile il primo periodo della disposizione agli atti di natura vincolata.

Massime di principio

  • I dissuasori di sosta sono segnali complementari disciplinati dall'art. 42 del Codice della strada e dall'art. 180 del relativo regolamento, ma la loro installazione è soggetta anche all'art. 20 del Codice della strada quando interessa la carreggiata.
  • Per le strade urbane di quartiere o locali, l'installazione di dissuasori sulla carreggiata può essere autorizzata soltanto se è predisposto un itinerario alternativo per il traffico, salvo il diverso regime previsto per le zone di rilevanza storico-ambientale.
  • La qualificazione dell'area interessata dall'installazione come marciapiede o carreggiata deve essere compiuta sulla base delle caratteristiche oggettive dell'infrastruttura e non della qualificazione utilizzata nell'istanza del privato.
  • Quando manca la condizione legale necessaria per autorizzare l'occupazione della carreggiata, l'amministrazione non deve svolgere ulteriori valutazioni tecnico-discrezionali sulle caratteristiche del dispositivo: il diniego assume natura vincolata.
  • L'omessa comunicazione dei motivi ostativi non comporta l'annullabilità dell'atto quando, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. 241/1990.

Come è indicizzato

MaterieCircolazione stradale e viabilitàPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiTrasporti e circolazioneProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaVizi formali non invalidantiPartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezza

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