Sentenza n. 1326/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 172 del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, pubblicata in data 04.07.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per determinati anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (personale scolastico)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 172 del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, con la quale era stato accertato il loro diritto a ottenere la carta docente, nella misura di 500 euro per ciascun anno scolastico indicato nel titolo, mediante la messa a disposizione della carta o di altro strumento equipollente. La sentenza è stata notificata al Ministero il 22 luglio 2025, è passata in giudicato il 28 luglio 2025 e, secondo quanto dedotto, è decorso inutilmente anche il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996. Persistendo l'inadempimento, le ricorrenti hanno chiesto l'ordine di integrale esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito, ma non ha contestato il mancato adempimento; ha depositato soltanto un decreto di pagamento delle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo adeguatamente documentata la pretesa e non contestato dall'Amministrazione l'inadempimento all'obbligo derivante dal titolo giudiziale. Ha dichiarato l'inottemperanza e ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Como, con riferimento al contributo alla formazione e alla carta docente, entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione. Per l'ipotesi di persistente inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, attribuendogli il compito di adottare gli atti necessari, anche coordinandosi con le strutture amministrative competenti. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l'istruzione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza esercitata davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione del giudicato.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti obblighi di pagamento di somme.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Rilevano, rispettivamente, per la regolazione delle spese del giudizio amministrativo e per il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile applicabili al processo amministrativo.
Massime di principio
- Quando un'amministrazione non esegue un giudicato favorevole al privato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adempimento entro un termine determinato e, per il caso di ulteriore inerzia, nominare contestualmente un commissario ad acta con poteri sostitutivi.
- La mancata contestazione da parte dell'amministrazione dell'inadempimento allegato e documentato dal ricorrente rafforza la prova dell'inottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione integrale del titolo giudiziale.
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto un obbligo dell'amministrazione di dare esecuzione a un titolo esecutivo, la nomina del commissario ad acta può essere disposta già nella sentenza, subordinandone l'intervento al decorso infruttuoso del termine assegnato all'amministrazione.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario pubblico dotato di competenze coerenti con l'attività da compiere; quando svolge funzioni commissariali nell'ambito dei propri compiti istituzionali, il giudice può escludere la liquidazione di uno specifico compenso.
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