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Sentenza

Sentenza del 27/06/2017 n. 4361 - Comm. Trib. Prov. Milano

ACCERTAMENTO - Obbligo motivazione - Requisiti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la validità dell'accertamento sotto il profilo dell'insufficiente motivazione, sostenendo che l'atto non consentisse di comprendere adeguatamente la pretesa tributaria e di contestarne efficacemente l'an e il quantum.

La decisione

La sentenza afferma che l'obbligo di motivazione è assolto quando il contribuente può conoscere gli elementi essenziali della pretesa. L'atto deve indicare gli estremi soggettivi e oggettivi del credito e i fatti astrattamente giustificativi dell'imposizione, così da delimitare le ragioni che l'Amministrazione potrà far valere in giudizio. Non è invece necessario che la motivazione dimostri già in modo definitivo l'effettivo verificarsi dei fatti o la loro piena idoneità a fondare la pretesa: tali profili devono essere valutati nel giudizio di impugnazione. Pertanto, il motivo relativo alla carenza di motivazione non può essere accolto se l'atto consente una contestazione effettiva.

Norme richiamate

  • Obbligo di motivazione degli atti tributari

    L'obbligo motivazionale è adempiuto quando il contribuente sia posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e di contestare efficacemente l'an e il quantum della stessa.

    La motivazione deve rendere comprensibile la pretesa impositiva, indicando soggetti, oggetto e fatti posti a suo fondamento, ma non deve necessariamente contenere la prova completa della fondatezza dell'accertamento.

  • Principio di delimitazione della pretesa tributaria

    Indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa.

    L'Amministrazione non può modificare o ampliare liberamente in giudizio le ragioni dell'accertamento; queste devono rimanere comprese nei fatti e nei motivi indicati nell'atto.

Massime di principio

  • Un atto tributario è sufficientemente motivato quando permette al contribuente di capire chi pretende il pagamento, quale tributo o somma viene richiesto, per quale periodo e sulla base di quali fatti.
  • La motivazione deve consentire una difesa concreta, ma non deve necessariamente dimostrare già nell'atto ogni elemento probatorio della pretesa.
  • La contestazione della motivazione è distinta dalla contestazione della fondatezza dell'accertamento: la prima riguarda la comprensibilità dell'atto, la seconda la verità dei fatti e la loro idoneità a giustificare il tributo.
  • Nel successivo giudizio l'Amministrazione deve restare entro il perimetro delle ragioni indicate nell'atto e non può fondare la pretesa su motivi completamente nuovi.
  • In una situazione analoga, occorre verificare separatamente se l'atto sia comprensibile e se i fatti indicati siano effettivamente provati e giuridicamente sufficienti.

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