Cassazione Penale, Sentenza n. 26136/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma in appello della condanna per diffamazione commessa tramite post su Facebook. Il ricorrente contestava: 1) l'attribuzione dei post a lui (possibile uso del profilo da parte di terzi/familiari); 2) la sussistenza della qualità diffamatoria delle espressioni (diritto di critica politica vs offesa); 3) la legittimità della pena detentiva applicata alla luce della sentenza della Corte costituzionale n.150/2021 che ha inciso sulla possibilità di applicare la reclusione per diffamazione a mezzo stampa/mezzi di pubblicità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi ritenendoli infondati: la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato l'attribuzione del profilo a Perrone sulla base di convergenza di indizi (nominalità del profilo, effigie fotografica, esibizione dei post da parte dell'imputato, coincidenza con esposto cartaceo) e aveva correttamente valutato la natura allusiva e offensiva delle frasi rispetto al limite della critica politica. Il terzo motivo (trattamento sanzionatorio) è stato invece ritenuto fondato: in applicazione della giurisprudenza successiva alla sentenza della Corte costituzionale n.150/2021, la Cassazione ha rilevato che la Corte d'appello non ha motivato specificamente la scelta della pena detentiva né provato l'esistenza delle "eccezionali ragioni" (es. discorsi d'odio, grave disinformazione consapevolmente falsa) che giustificano la reclusione per diffamazione via mezzi di ampia diffusione. Conseguenze pratiche: la sentenza impugnata è annullata senza rinvio per i reati commessi fino al 30/01/2016 perché estinti per prescrizione; per i fatti successivi al 30/01/2016 la sentenza è annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo esame della pena; il resto del ricorso è rigettato. Il ricorrente è condannato a rifondere le spese alle parti civili per euro 3.167,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Regola la necessaria sintesi e i limiti della motivazione nel ricorso; il motivo era formulato nei limiti richiesti da tale disposizione.
art. 23 comma 8 d.l. n. 137/2020 (e successive proroghe)
Prevede la possibilità di trattare il ricorso senza intervento delle parti con deposito di memorie scritte; applicata nella fase di trattazione del ricorso.
art. 595 cod. pen. (secondo e terzo comma)
Dispone la fattispecie di diffamazione e le aggravanti relative all'attribuzione di un fatto determinato e all'uso della stampa/mezzi di pubblicità; la Corte ha richiamato questo quadro normativo per valutare natura e gravità della condotta.
art. 13 legge n. 47/1948
Norma storicamente prevedente un'aggravante e una pena detentiva per diffamazione a mezzo stampa; la Corte costituzionale con la sentenza n.150/2021 l'ha dichiarata incostituzionale nella parte che giustificava la pena detentiva, motivo centrale della valutazione sulla legittimità della reclusione applicata nel caso concreto.
art. 30 comma 4 legge n. 223/1990
Prevedeva l'applicazione delle sanzioni dell'art.13 legge 47/1948 ai trasmettitori radiotelevisivi; dichiarato incostituzionale in via consequenziale dalla stessa pronuncia costituzionale.
Sentenza Corte costituzionale n.150/2021
Ha ritenuto incostituzionale l'art.13 della legge 47/1948 nella parte che comportava la pena detentiva per diffamazione a mezzo stampa, per contrasto con gli artt.21 e 117 Cost. in relazione all'art.10 CEDU; ha però indicato che la pena detentiva può essere mantenuta solo in presenza di "eccezionale gravità" (es. discorsi d'odio, istigazione alla violenza, campagne di disinformazione gravemente lesive e consapevolmente false).
art. 21 Cost.; art. 117 Cost.; art. 10 CEDU
Principi invocati dalla Corte costituzionale per valutare la compatibilità delle norme penali sulla diffamazione con la libertà di manifestazione del pensiero e le garanzie convenzionali; hanno giustificato la limitazione dell'uso della pena detentiva.
Massime di principio
- Attribuzione di post pubblicati su un profilo social può essere fondata anche su elementi indiziari convergenti (nome del profilo, effigie, esibizione dei post dall'imputato, coincidenza con altri atti come esposti): non è sempre necessario il collegamento IP, purché gli indizi siano plurimi, precisi e motivati.
- L'ipotesi alternativa che il profilo sia stato usato da terzi o familiari deve essere sostenuta da elementi concreti e non soltanto congetturale per generare un dubbio ragionevole: un dubbio puramente ipotetico è insufficiente a escludere la responsabilità.
- Espressioni allusive, interrogative o dubitative possono integrare diffamazione quando il contesto e la formulazione insinuano e suggeriscono fatti specifici tali da indurre il lettore a ritenere veritiera l'accusa; il diritto di critica politica è esimente solo se ancorato a un nucleo di verità e non manipola o travisa i fatti.
- Dopo la sentenza della Corte costituzionale n.150/2021, l'applicazione della pena detentiva per diffamazione attraverso mezzi di ampia pubblicità è possibile solo in presenza di "eccezionale gravità" (es. hate speech, istigazione alla violenza, campagne di disinformazione consapevolmente false): il giudice deve motivare espressamente perché la condotta rientri in tale nozione.
- Se la Corte d'appello non motiva in concreto la scelta della pena detentiva alla luce dei criteri costituzionali e convenzionali, la sentenza può essere annullata in punto di trattamento sanzionatorio e rinviata per nuovo esame.
- La declaratoria di estinzione per prescrizione di parte dei fatti comporta l'annullamento senza rinvio rispetto a quei fatti; il rimando limitato al trattamento sanzionatorio non impedisce il passaggio in giudicato della parte di affermazione di responsabilità che non è stata annullata per motivi di merito.
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