Sentenza n. 3440/2026 - Napoli, Sezione 6
per l’accertamento del diritto al beneficio previsto dall’articolo 6-bis del d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 e per la conseguente condanna dell’amministrazione al pagamento di quanto dovuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del beneficio dei sei scatti stipendiali e mancato ricalcolo del trattamento di fine servizio
Esito
Favorevole al ricorrente (militare in quiescenza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già appartenente all'Arma dei Carabinieri, è stato collocato a riposo a domanda il 2 agosto 2019, all'età di 55 anni e con 42 anni di servizio utile. Ha chiesto l'accertamento del diritto al beneficio previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, consistente nell'attribuzione, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, di sei scatti stipendiali ciascuno del 2,50 per cento dell'ultimo stipendio, nonché la condanna dell'INPS al pagamento delle somme derivanti dal ricalcolo del TFS, con interessi. L'INPS ha contestato la spettanza del beneficio, deducendo anche l'inosservanza del termine di sessanta giorni per la presentazione della domanda di pensionamento e sollevando un'eccezione di incostituzionalità della disciplina applicata.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, richiamando l'orientamento ormai costante della giurisprudenza amministrativa, secondo cui il beneficio dei sei scatti spetta al personale collocato a riposo a domanda appartenente a tutte le forze di polizia, sia a ordinamento civile sia militare, quando siano raggiunti i requisiti dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile. Ha escluso che la mancata presentazione della domanda di pensionamento entro sessanta giorni determini la decadenza dal beneficio, poiché tale termine è funzionale esclusivamente a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell'anno successivo. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità, poiché il beneficio trova fondamento in specifiche disposizioni legislative e la scelta di estenderlo a determinate categorie del comparto sicurezza rientra nella discrezionalità legislativa senza determinare irragionevoli disparità di trattamento. Ha quindi accertato l'obbligo dell'INPS di rideterminare il TFS includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali e di corrispondere le somme dovute, oltre agli interessi legali. L'INPS è stato condannato anche alle spese di giudizio, liquidate in 1.500 euro, oltre accessori, con restituzione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla l. 20 novembre 1987, n. 472
attribuzione "ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita" di "sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio"
Il beneficio dei sei scatti stipendiali spetta al personale delle forze di polizia collocato a riposo a domanda che abbia compiuto 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio utile.
art. 6-bis, comma 3, d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla l. 20 novembre 1987, n. 472
a consentire la decorrenza del collocamento a riposo a partire dal primo gennaio dell'anno successivo
Il termine di sessanta giorni per la presentazione della domanda di pensionamento è funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo e la sua inosservanza non determina la decadenza dal beneficio.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta al personale di tutte le forze di polizia, a ordinamento civile o militare, collocato a riposo a domanda quando abbia compiuto 55 anni di età e maturato almeno 35 anni di servizio utile.
- Il termine di sessanta giorni per la presentazione della domanda di pensionamento previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 non è un termine di decadenza dal beneficio, ma serve a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell'anno successivo.
- La disciplina dei sei scatti stipendiali, fondata su specifiche disposizioni legislative e riferita a determinate categorie del comparto sicurezza, non viola i principi costituzionali di ragionevolezza e parità di trattamento, rientrando nella discrezionalità del legislatore.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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