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Ordinanza

Ordinanza n. 669/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione prima bis) del 9 gennaio 2026 n. 56.

Giustizia amministrativa202600913

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. I bis, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro l’esclusione o il diniego di partecipazione a un concorso disciplinato dall’art. 653 c.m.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado. Le censure riguardavano l’interpretazione dell’art. 653 c.m., in relazione agli artt. 638 e 937 c.m., e la possibilità di partecipare al concorso da parte di soggetti non rientranti nella qualifica di ufficiale ausiliario in servizio alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, inclusi ufficiali ausiliari in congedo o personale già in servizio permanente effettivo. L’appellante deduceva inoltre un pregiudizio asseritamente grave e irreparabile derivante dalla mancata ammissione o partecipazione alla procedura concorsuale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo insussistenti entrambi i presupposti concorrenti della tutela cautelare: fumus boni iuris e periculum in mora. Quanto al fumus, ha rilevato che la disciplina dell’art. 653 c.m., già a partire dalla relativa rubrica, si riferisce unitariamente agli ufficiali ausiliari, comprendendo quelli in ferma o di completamento ai sensi dell’art. 937 c.m.; la qualifica richiesta deve essere posseduta alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, secondo l’art. 638 c.m. La disposizione non consente la partecipazione né agli ufficiali ausiliari in congedo né al personale già in servizio permanente effettivo. Il Collegio ha inoltre escluso che la procedura sia caratterizzata da un animus premiandi, trattandosi di un reclutamento speciale ma comunque funzionale all’ordinaria alimentazione dei ruoli normali dello stato di servizio permanente effettivo, richiamando precedenti del Consiglio di Stato. Quanto al periculum, il pregiudizio lamentato è stato ritenuto privo di effettiva gravità e irreparabilità. L’ordinanza cautelare di primo grado è rimasta quindi confermata. L’appellante è stato condannato alla rifusione delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.500,00, oltre spese generali e accessori di legge, se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare proposto contro l’ordinanza del TAR; il Consiglio di Stato ha applicato tale rito respingendo il gravame.

  • art. 55, comma 1, c.p.a.

    Richiede, ai fini della tutela cautelare, la concorrente sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora; il Collegio li ha ritenuti entrambi insussistenti.

  • art. 653 c.m.

    La disposizione si riferisce agli ufficiali ausiliari e non consente, secondo il Collegio, la partecipazione al concorso agli ufficiali ausiliari in congedo né al personale già in servizio permanente effettivo.

  • art. 937 c.m.

    Consente di considerare unitariamente, ai fini della disciplina richiamata, gli ufficiali ausiliari in ferma o di completamento.

  • art. 638 c.m.

    È richiamato quale fondamento della regola secondo cui la qualifica richiesta deve essere posseduta alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.

Massime di principio

  • Ai fini della partecipazione a un concorso riservato agli ufficiali ausiliari, la qualifica richiesta deve essere posseduta alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
  • La disciplina concorsuale riferita agli ufficiali ausiliari non può essere estesa agli ufficiali ausiliari già in congedo né al personale che rivesta già lo stato di servizio permanente effettivo, quando tali categorie non siano espressamente contemplate dalla norma.
  • I reclutamenti speciali destinati all’alimentazione dei ruoli normali del servizio permanente effettivo non sono necessariamente espressione di un animus premiandi, ma possono costituire modalità ordinarie, seppur speciali, di alimentazione dei ruoli.
  • Nel giudizio cautelare d’appello, la misura può essere concessa solo in presenza concorrente di fumus boni iuris e periculum in mora; l’assenza anche di uno solo di tali presupposti ne impone il diniego.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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