Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18290/2023 del 27/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia riguarda un terreno catastalmente identificato come particella 900, situato nel comune di Tremestieri Etneo, rispetto al quale una parte sosteneva che si trattasse di pertinenza del fabbricato denominato 'Salumificio Mauri', di sua esclusiva proprietà per effetto di un atto di divisione del 2000 e di un atto di trasferimento del 2002. La controparte, invece, rivendicava la proprietà del bene assumendo che la particella fosse compresa nella comunione familiare e che fosse tornata agli eredi a seguito della risoluzione giudiziale di una precedente compravendita del 1972. Il tribunale aveva dato ragione al convenuto, mentre la corte d'appello aveva riformato la decisione riconoscendo alla parte attrice la proprietà della particella, ma solo nei limiti dei confini risultanti dalla motivazione. Nel ricorso per cassazione venivano dedotti sei motivi: omessa integrazione del contraddittorio per asserito litisconsorzio necessario; indeterminatezza dell'oggetto della pronuncia; inammissibilità dell'appello per novità dei fatti e difetto di specificità; ultra/extra petizione per mutamento della causa petendi; errata applicazione degli effetti della risoluzione contrattuale e dell'art. 1458 c.c. nei confronti del ricorrente, che assumeva di essere terzo rispetto al contratto risolto; e, infine, erronea liquidazione delle spese di lite e della consulenza tecnica d'ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il motivo sull'ammissibilità dell'appello per difetto di specificità e carenza di interesse quanto alla dedotta novità dei fatti; infondato il motivo sul litisconsorzio necessario, perché la domanda di accertamento della proprietà, secondo la prospettazione attorea, non imponeva la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nei precedenti rapporti negoziali; infondato il motivo sull'indeterminatezza dell'area, poiché la corte territoriale aveva individuato la porzione di terreno mediante i confini richiamati in motivazione e l'eventuale compiuta identificazione catastale non era un presupposto della pronuncia di merito; infondato il motivo sull'ultra petizione, perché la proprietà è diritto autodeterminato e il giudice può fondare la decisione su un titolo diverso da quello allegato, purché resti fermo il bene dedotto; infondato il motivo sugli effetti della risoluzione, in quanto la risoluzione del contratto del 1972 operava retroattivamente tra le parti e il ricorrente non poteva essere considerato terzo, essendo stato parte della domanda di risoluzione ed essendo anche erede del contraente originario; infine, il motivo sulle spese è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato, perché il ricorrente era risultato soccombente, sia pure parzialmente, e la consulenza tecnica d'ufficio è spesa regolabile tra i costi di lite. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la novità della questione posta nel quinto motivo, e viene dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 102 c.p.c.

    Il litisconsorzio necessario sussiste solo quando la situazione sostanziale plurisoggettiva deve essere decisa unitariamente nei confronti di tutti i partecipi; nella fattispecie non era richiesto il contraddittorio integrale verso tutti i soggetti evocati dal ricorrente.

  • art. 331 c.p.c.

    La necessità di integrazione del contraddittorio va valutata al momento della proposizione della lite, non in base all'esito del giudizio.

  • art. 1346 c.c.

    La censura sull'oggetto del giudizio era in realtà diretta a contestare la ricognizione di fatto della consistenza del bene, non una vera violazione della norma sulla determinabilità dell'oggetto.

  • art. 132 c.p.c.

    La doglianza di nullità per vizio motivazionale è stata ritenuta infondata perché la sentenza d'appello conteneva una motivazione sufficiente e coerente.

  • art. 342 c.p.c.

    L'appello è ammissibile se contiene sia la parte volitiva sia la parte argomentativa idonea a confutare le ragioni della decisione impugnata.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è ultrapetizione se il giudice accoglie la domanda di proprietà sulla base di un titolo diverso da quello prospettato, poiché la proprietà è un diritto autodeterminato.

  • art. 1458 c.c.

    La risoluzione del contratto produce effetto retroattivo tra le parti e determina una restitutio in integrum, con caducazione dei diritti derivati dal contratto risolto; il secondo comma tutela solo i terzi, non chi abbia la qualità di parte o di erede della parte contrattuale.

  • art. 2644 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla trascrizione, ma ritenuto non decisivo nel caso concreto per l'assenza della qualità di terzo in capo al ricorrente.

  • art. 2652 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di opponibilità della sentenza trascritta; la Corte ha escluso che la mancata trascrizione della domanda consentisse di salvaguardare la posizione del ricorrente come terzo.

  • art. 100 c.p.c.

    La censura sul rapporto tra azione di risoluzione e acquisto successivo è stata respinta perché il ricorrente non poteva invocare la tutela del terzo contro gli effetti della risoluzione tra le parti.

  • art. 111 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso senza incidere sull'esito, poiché la sentenza ha applicato correttamente il regime dei rapporti sostanziali dedotti.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    Invocati dal ricorrente sull'interpretazione dei negozi, ma senza esito favorevole, essendo stata confermata la lettura della sentenza d'appello circa il rapporto tra i titoli di acquisto.

  • art. 818 c.c.

    La pertinenza segue la sorte della cosa principale; la domanda di accertamento della proprietà poteva quindi essere formulata sulla base dell'assunto che la porzione fosse compresa nell'assegnazione del bene principale.

  • art. 366 c.p.c.

    I motivi sono inammissibili quando non consentono di verificare specificamente il contenuto dell'atto o della tariffa invocata e il concreto pregiudizio lamentato.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte distingue tra violazione di legge, nullità processuali e vizi di motivazione, rilevando che alcune censure miravano in realtà a una diversa ricognizione del fatto non consentita in cassazione.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Le spese di lite e quelle della consulenza tecnica d'ufficio sono regolabili secondo il principio di soccombenza, salvo compensazione discrezionale nei limiti di legge.

  • art. 92 c.p.c.

    Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per gravi ed eccezionali ragioni, individuate nella novità della questione prospettata nel quinto motivo.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    È stato dato atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nelle azioni di accertamento della proprietà di un bene, il diritto reale è diritto autodeterminato: il bene è individuato dal suo oggetto e il giudice può valorizzare un titolo diverso da quello allegato dall'attore, purché resti immutato il bene dedotto in giudizio.
  • Il litisconsorzio necessario sussiste solo quando la decisione debba essere necessariamente unitaria nei confronti di tutti i partecipi del rapporto sostanziale; non può essere affermato in modo astratto, né va valutato secondo l'esito della lite.
  • L'integrazione del contraddittorio va verificata con riferimento alla situazione processuale esistente al momento della proposizione della domanda, non in base agli sviluppi successivi o all'esito finale della causa.
  • La risoluzione per inadempimento produce, tra le parti, effetto retroattivo con restitutio in integrum: vengono meno i diritti derivati dal contratto risolto, salvo la tutela dei terzi prevista dall'art. 1458, comma 2, c.c.
  • Chi abbia partecipato alla domanda di risoluzione, ovvero sia erede di una parte contrattuale, non può essere trattato come terzo ai fini dell'inopponibilità degli effetti retroattivi della risoluzione.
  • La mancata completa identificazione catastale o la mancata predisposizione della documentazione tecnica di voltura non impediscono, di per sé, l'accertamento giudiziale del diritto di proprietà sull'area contestata.
  • In cassazione, la censura che attenga alla concreta ricognizione del fatto o della consistenza materiale del bene deve essere veicolata, se ne ricorrono i presupposti, come vizio motivazionale nei limiti consentiti, e non come semplice violazione di legge.
  • L'appello è ammissibile quando contenga una critica argomentata della decisione di primo grado, oltre alla richiesta di riforma; la mera riproposizione di fatti o questioni senza specifica incidenza sulla ratio decidendi non è sufficiente a fondare l'inammissibilità.
  • Le spese processuali seguono il principio di soccombenza; la consulenza tecnica d'ufficio, essendo disposta nell'interesse della giustizia e di entrambe le parti, rientra tra i costi regolabili dal giudice ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioniSpese di lite
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.