Cassazione Civile, Ordinanza n. 15120/2022 del 12/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia originava dall'impugnazione di avvisi di accertamento IRPEF per l'anno 2006, relativi a maggiori redditi da partecipazione sociale. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato sia l'appello principale delle contribuenti sia l'appello incidentale dell'Agenzia, confermando la decisione di primo grado che aveva ritenuto la contribuente società operativa e che la situazione fattuale avesse impedito di conseguire un reddito maggiore di quello dichiarato. In cassazione le contribuenti hanno proposto ricorso affidato a tre motivi; l'Agenzia si è costituita con controricorso e ricorso incidentale affidato a due motivi. Successivamente, le ricorrenti hanno chiesto la sospensione e poi la declaratoria di estinzione per adesione alla definizione agevolata della controversia ex art. 6 del D.L. 119/2018, allegando anche il pagamento della sanzione amministrativa; l'Agenzia ha confermato la regolarità della definizione agevolata e ha chiesto l'estinzione del procedimento.
La decisione
La Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per la definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6, commi 1, 6, 10 e 13, del D.L. 119/2018, convertito in L. 136/2018: l'istanza non era stata respinta nel termine previsto, la causa era stata sospesa fino al 31 dicembre 2020 e non era stata chiesta la trattazione entro tale data. Ha quindi dichiarato l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere, per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito. Ha inoltre posto definitivamente le spese a carico di chi le aveva anticipate e ha escluso l'applicazione del c.d. doppio contributo unificato, ritenendolo limitato ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame.
Norme richiamate
art. 27, comma 1, D.L. 28 ottobre 2020 n. 137
richiamato solo per la trattazione della causa in camera di consiglio non partecipata mediante collegamento da remoto
L. 18 dicembre 2020 n. 176
convertendo il D.L. 137/2020, richiamata per la trattazione da remoto
art. 16, comma 3, D.L. 30 dicembre 2021 n. 228
richiamato per la proroga delle modalità di trattazione da remoto
L. 25 febbraio 2022 n. 15
legge di conversione richiamata per la proroga delle modalità di trattazione da remoto
art. 6, comma 6, D.L. 23 ottobre 2018 n. 119
base normativa della domanda di definizione agevolata della controversia
L. 17 dicembre 2018 n. 136
legge di conversione del D.L. 119/2018, richiamata per la definizione agevolata
art. 6, commi 1, 6, 10 e 13, D.L. 23 ottobre 2018 n. 119
ritenuti integrati i requisiti per la definizione agevolata, con conseguente estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere
Massime di principio
- Quando risulti perfezionata la definizione agevolata della controversia tributaria prevista dalla legge, il giudizio di legittimità va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l'interesse delle parti alla decisione di merito.
- Ai fini dell'estinzione per definizione agevolata, la Corte verifica la sussistenza dei presupposti procedurali previsti dalla disciplina speciale, inclusi eventuale sospensione del processo, mancato rigetto dell'istanza entro il termine normativo e mancata richiesta di trattazione entro la data finale prevista.
- In caso di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere derivante da definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
- Il c.d. doppio contributo unificato non si applica oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame, e non può essere esteso analogicamente a ipotesi di estinzione del processo per definizione agevolata.
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