Cassazione Civile, Ordinanza n. 35824/2021 del 22/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fiduciante)
La controversia
La controversia nasce dall'acquisto di un immobile intestato formalmente a una fondazione, ma, secondo la prospettazione dell'attore, pagato con denaro proprio e acquistato nell'ambito di un accordo fiduciario volto a sottrarre temporaneamente il bene alle pretese dei creditori, con l'intesa di ritrasferirlo all'esito del pericolo. In primo e secondo grado è stata esclusa la simulazione per difetto di accordo fra tutte le parti e, in via alternativa, è stata ritenuta la configurabilità di un negozio fiduciario soggetto a forma scritta ad substantiam, con conseguente irrilevanza delle prove testimoniali, della mancata risposta all'interrogatorio formale e delle presunzioni. Il ricorrente ha proposto tre motivi di ricorso per cassazione; il primo, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., denunciava la violazione di legge per avere la corte territoriale applicato il principio secondo cui il pactum fiduciae immobiliare richiederebbe la forma scritta, principio asseritamente smentito dalla più recente giurisprudenza di legittimità. Gli altri due motivi, dichiarati assorbiti, riguardavano rispettivamente la restituzione del prezzo in mancanza di tempestiva domanda ex art. 2041 c.c. e la pretesa decadenza dalla domanda di revocazione della donazione per ingratitudine.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato, e ha dichiarato assorbiti gli altri due. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello dell'Aquila in diversa composizione per un nuovo esame, demandando al giudice del rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Suprema Corte ha rilevato il contrasto della decisione impugnata con il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui il patto fiduciario avente ad oggetto un immobile non richiede forma scritta ad substantiam, trattandosi di accordo interno con effetti obbligatori, idoneo a fondare l'esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento se provato in giudizio.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
il motivo è stato formulato come denuncia di violazione di legge per censurare l'erronea applicazione del principio di diritto sulla forma del patto fiduciario immobiliare
art. 2041 c.c.
secondo motivo, dichiarato assorbito
richiamato solo come base della censura relativa alla mancata tempestiva domanda di arricchimento senza causa, senza esame nel merito
Cass., Sez. U., n. 6459/2020
"Per il patto fiduciario con oggetto immobiliare... non è richiesta la forma scritta ad substantiam..."
il patto fiduciario immobiliare è un atto interno tra fiduciante e fiduciario, con assetto di interessi sul piano obbligatorio; se provato, può giustificare la domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento
Massime di principio
- Il patto fiduciario avente ad oggetto un immobile, quando si inserisce in un acquisto compiuto dal fiduciario per conto del fiduciante, non è soggetto a forma scritta ad substantiam, perché integra un accordo meramente interno con effetti obbligatori.
- Una volta provato in giudizio il pactum fiduciae immobiliare, esso è idoneo a fondare la domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario.
- È erronea la decisione di merito che escluda in via astratta la rilevanza probatoria di testimonianze, mancata risposta all'interrogatorio formale e presunzioni sulla sola base dell'asserita mancanza della forma scritta richiesta per il patto fiduciario.
- Quando il primo motivo di ricorso è accolto perché risolutivo della lite, gli ulteriori motivi restano assorbiti e la causa va rinviata al giudice di merito per un nuovo esame conforme al principio di diritto enunciato.
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