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Sentenza

Sentenza n. 343/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202506592

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato n. 10724/2023 e n. 8478/2024, limitatamente al pagamento delle spese processuali liquidate

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore delle spese)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato n. 10724/2023, che aveva accolto l'appello, annullato i provvedimenti impugnati e condannato il Ministero al pagamento delle spese processuali di 2.000 euro per ciascun grado di giudizio, e n. 8478/2024, che aveva accolto il precedente ricorso per ottemperanza, nominato un commissario ad acta e condannato il Ministero al pagamento di ulteriori 2.000 euro di spese. Nonostante la trasmissione della documentazione richiesta e la notificazione della sentenza del 2024, il Ministero non aveva effettuato alcun pagamento. Il ricorrente ha quindi chiesto l'ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con una memoria di stile.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato il ricorso, rilevando che il Ministero non aveva dato esecuzione alle sentenze nonostante la loro notificazione. Ha ordinato al Ministero di provvedere al pagamento delle spese legali liquidate nei due titoli esecutivi, assegnando il termine di 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale persistente inottemperanza ha nominato quale commissario ad acta il capo del Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale, con facoltà di subdelega nominativa. Ha invece respinto, allo stato e salva la riproponibilità in caso di ulteriore inerzia, la domanda di astreinte, ritenendo che la funzione sollecitatoria della penalità di mora fosse adeguatamente assicurata dalla nomina del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in 2.000 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Costituiscono il fondamento dell'azione di ottemperanza diretta a ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato o comunque esecutive.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    Prevede la possibilità di fissare una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la relativa domanda è stata respinta allo stato, poiché la nomina del commissario ad acta è stata ritenuta sufficiente a svolgere una funzione sollecitatoria.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione non esegue una sentenza notificata che contiene una condanna al pagamento di somme dovute a titolo di spese processuali, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine determinato.
  • La persistente inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione del giudicato giustifica la nomina di un commissario ad acta, anche con facoltà di subdelega nominativa, affinché provveda in luogo dell'amministrazione inadempiente.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere respinta, allo stato, quando la nomina del commissario ad acta sia ritenuta idonea ad assicurare una funzione sollecitatoria dell'adempimento; la richiesta resta eventualmente riproponibile qualora l'inerzia persista.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'accertata mancata esecuzione delle statuizioni contenute nei titoli esecutivi comporta la condanna dell'amministrazione inadempiente alle spese del giudizio secondo il principio di soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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