Cassazione Civile, Ordinanza n. 03292/2024 del 05/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso; ha rigettato il terzo e il quinto motivo. Ha quindi confermato la decisione di merito favorevole all’Amministrazione finanziaria e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite, oltre agli oneri di legge previsti. È stato altresì dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente impugnava un avviso di accertamento emesso nei suoi confronti per l’anno d’imposta 2007, fondato sulla ripresa a tassazione dei maggiori utili accertati in capo a una società a ristretta base sociale di cui era socio al 95% e poi fallita. In primo e secondo grado le doglianze erano state respinte. In cassazione il ricorrente articolava cinque motivi: 1) violazione dell’art. 42 d.P.R. 600/1973, sostenendo la nullità dell’avviso per difetto di sottoscrizione da parte del capo ufficio o di un delegato legittimato, contestando anche la rilevanza della disciplina sulla dirigenza e della delega di firma; 2) vizio motivazionale sulla ritenuta definitività dell’avviso emesso verso la società, non impugnato, e sulla conseguente possibilità per il socio di contestare la pretesa fiscale; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su un motivo di appello relativo alla carenza di motivazione dell’atto impositivo; 4) ulteriore vizio motivazionale circa la valutazione delle prove contrarie offerte per contestare la presunta distribuzione degli utili extracontabili; 5) violazione dell’art. 47, comma 1, TUIR, perché la CTR avrebbe negato l’applicazione della disciplina sulla tassazione degli utili ai soci in relazione alla mancanza di prova dei versamenti societari.
Norme richiamate
art. 47 TUIR
non si applica alla tassazione dei redditi extracontabili presuntivamente attribuiti ai soci di società a ristretta base partecipativa, perché riguarda gli utili formalmente distribuiti e non quelli evasi e mai contabilizzati dalla società
art. 42, comma 1, d.P.R. n. 600/1973
l’avviso di accertamento deve essere sottoscritto a pena di nullità dal capo dell’ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001
richiamato dal ricorrente per sostenere che la delega non fosse mera firma, ma la Corte non accoglie la censura
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è il corretto parametro per dedurre la violazione di legge; non può essere usato per censurare un preteso vizio di motivazione o di omessa pronuncia
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
l’omessa pronuncia va fatta valere come error in procedendo ai sensi di questa norma
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
dopo la riforma del 2012 rileva solo l’omesso esame di un fatto decisivo, non più la motivazione insufficiente o contraddittoria
art. 112 c.p.c.
l’omessa pronuncia sussiste solo se il giudice omette completamente il provvedimento dovuto; non ricorre se il rigetto della domanda o eccezione è implicito nella decisione adottata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di soccombenza
Massime di principio
- La delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento, quando conferita a un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente, ha natura di delega di firma e non di funzioni: essa opera come decentramento interno, senza effetti esterni sulla imputazione dell’atto all’ufficio, e può risultare anche da ordini di servizio purché sia verificabile la corrispondenza tra sottoscrittore e delega.
- Nei rapporti tributari relativi a società a ristretta base partecipativa, l’accertamento dei maggiori utili extracontabili in capo alla società può legittimare la presunzione di attribuzione ai soci, salvo prova contraria, senza che sia necessario dimostrare una formale delibera di distribuzione.
- L’art. 47 TUIR non è applicabile agli utili extracontabili, poiché disciplina la tassazione di utili formalmente distribuiti e risultanti dalla contabilità o da delibere societarie; per gli utili evasi e non registrati non viene in rilievo un problema di doppia imposizione societaria e personale.
- Nel giudizio di cassazione, la deduzione del vizio di omessa pronuncia deve essere proposta come violazione dell’art. 112 c.p.c. ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; è inammissibile qualificarla come vizio motivazionale o come violazione di legge sostanziale.
- Dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza o contraddittorietà della motivazione; è denunciabile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti.
- Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando il giudice, pur senza una specifica argomentazione, adotta una decisione incompatibile con la pretesa della parte, perché ciò equivale comunque a rigetto della domanda o dell’eccezione.
- In cassazione è inammissibile introdurre questioni nuove non trattate nei gradi di merito e non rilevabili d’ufficio, specialmente quando la parte non dimostri di averle tempestivamente poste fin dall’atto introduttivo.
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