Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 735/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la revocazione ​della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 107 del 2026, pubblicata in data 7 gennaio 2026, resa in sede di ottemperanza.

Giustizia amministrativa202600832

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 107 del 2026, resa in sede di ottemperanza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Consip S.p.A. ha proposto ricorso per revocazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 107 del 2026 e ha chiesto la sospensione della relativa efficacia. Il testo non espone analiticamente i motivi di revocazione, limitandosi a precisare che devono essere approfonditi in sede di merito sia i presupposti di ammissibilità del ricorso sia le questioni dedotte.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata. La misura è stata adottata in via conservativa, per mantenere integra la situazione controversa fino alla definizione del merito, in considerazione della necessità di approfondire i presupposti di ammissibilità della revocazione e le questioni dedotte. È stata fissata la camera di consiglio del 23 aprile 2026 per la trattazione del merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi della persona fisica.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della persona interessata e quale fondamento dell’oscuramento dei dati.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando debbano essere approfonditi nel merito i presupposti di ammissibilità di un ricorso per revocazione e le questioni dedotte, il giudice può sospendere l’esecutività della decisione impugnata per mantenere integra la situazione controversa fino alla definizione del giudizio.
  • La sospensione cautelare dell’esecutività di una sentenza può essere disposta mediante un bilanciamento degli interessi contrapposti, anche in funzione conservativa della res adhuc integra, senza anticipare la decisione sull’ammissibilità o sul merito del ricorso per revocazione.

Come è indicizzato

MaterieRevocazione e opposizione di terzoTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.