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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 660/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di condanna per concorso nello sfruttamento continuato di manodopera straniera (per lo più pakistana) presso lo stabilimento I.G.F./Controlsistem, con pagamento di salari assai inferiori al CCNL (circa €4/ora vs €7,50), orari disumani (fino a 27 ore consecutive), mancanza di coperture assicurative/previdenziali e altre violazioni della sicurezza; a carico di IQBAL anche accuse di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali e di presentazione di denunce previdenziali non veritiere. Le condanne si fondano su ispezioni, testimonianze di lavoratori, documentazione e file contabili sequestrati (principalmente dal computer di HAMEED) che hanno consentito il calcolo delle prestazioni e delle ritenute non versate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha confermato la valutazione dei giudici di merito. Ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la motivazione della Corte d'appello circa lo sfruttamento (indici di cui al comma 3 dell'art. 603-bis, stato di bisogno delle vittime, modalità retributive e organizzative), la responsabilità concorrente di HAMEED anche in posizione di dipendente ma con ruolo attivo e contabilità, e la configurabilità dei reati tributari/contributivi nei termini accertati (soglie di punibilità raggiunte). Perciò è stato respinto il ricorso, condannati i ricorrenti alle spese processuali e al versamento di €3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 603-bis cod. pen.

    Norma che punisce l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro; la Corte ha ritenuto integrati gli indici del comma 3 (retribuzione, orari, condizioni di sicurezza, stato di bisogno) e ha precisato che lo stato di bisogno non richiede l'annientamento totale della libertà di scelta ma una grave condizione che limita l'autodeterminazione.

  • art. 2 d.l. 463/1983 conv. L. 638/1983 (omesso versamento ritenute)

    Reato contestato per l'omesso versamento delle ritenute: la Corte ricorda che è necessario il materiale esborso della retribuzione (anche in nero) per configurare il reato, ma ha ritenuto provato l'esborso sulla base della contabilità sequestrata, ribaltando sull'imputato l'onere di provare la difformità.

  • art. 37 L. 689/1981

    Stabilisce la soglia di punibilità per omissioni contributive: la verifica va fatta mese per mese considerando sia la quota dei contributi a carico dei lavoratori sia quella a carico del datore; la Corte ha ritenuto superata la soglia minima nel periodo contestato.

  • art. 606 c.p.p. (motivi di ricorso per cassazione)

    Regole su deduzioni di nullità e travisamento della prova: la Cassazione ha ricordato i limiti del controllo di legittimità (solo mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e travisamento idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio), dichiarando inammissibili i ricorsi che ripropongono valutazioni di merito.

  • art. 192 e art. 546 c.p.p. (richiamo difensivo)

    Richiamati dalle difese in relazione a doglianze sulla motivazione e prova; la Corte ha ribadito i criteri di esame delle doglianze per cassazione e la necessità di specificità nelle deduzioni di travisamento.

Massime di principio

  • Per integrare il reato di cui all'art. 603-bis non è necessario l'annientamento totale della libertà della vittima: basta una situazione di grave difficoltà che limiti l'autodeterminazione e indurisca l'accettazione di condizioni svantaggiose.
  • Il ruolo formale di 'dipendente' non esclude la responsabilità penale: chi svolge attività di reclutamento, gestione oraria, contabilità o impartisce ordini può essere ritenuto concorrente nello sfruttamento.
  • Nelle accuse di omesso versamento delle ritenute è necessario provare il materiale esborso delle retribuzioni (anche in nero); l'accusa può usare documentazione e registrazioni per dimostrarlo e l'onere probatorio difensivo consiste nel provare l'assenza dell'esborso.
  • Per la soglia di punibilità prevista dall'art. 37 L. 689/1981 il conteggio è mensile e considera sia contributi a carico del lavoratore sia del datore; occorre verificare se si supera il maggiore tra l'importo fisso e il 50% del dovuto.
  • In sede di Cassazione il sindacato sui fatti è limitato: le censure che chiedono una diversa valutazione della persuasività delle prove o una nuova comparazione delle prove sono inammissibili se non si dimostra un travisamento tale da disarticolare il ragionamento probatorio.
  • Difesa pratica in casi simili: produrre documenti che provino l'assenza di esborso delle retribuzioni, contestare puntualmente i calcoli ispettivi, dimostrare autonomia gestionale di terzi (se si sostiene che i lavoratori erano di altro committente) e fornire elementi concreti per ottenere riconoscimento di attenuanti o benefici.

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