Cassazione Penale, Sentenza n. 660/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di condanna per concorso nello sfruttamento continuato di manodopera straniera (per lo più pakistana) presso lo stabilimento I.G.F./Controlsistem, con pagamento di salari assai inferiori al CCNL (circa €4/ora vs €7,50), orari disumani (fino a 27 ore consecutive), mancanza di coperture assicurative/previdenziali e altre violazioni della sicurezza; a carico di IQBAL anche accuse di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali e di presentazione di denunce previdenziali non veritiere. Le condanne si fondano su ispezioni, testimonianze di lavoratori, documentazione e file contabili sequestrati (principalmente dal computer di HAMEED) che hanno consentito il calcolo delle prestazioni e delle ritenute non versate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha confermato la valutazione dei giudici di merito. Ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la motivazione della Corte d'appello circa lo sfruttamento (indici di cui al comma 3 dell'art. 603-bis, stato di bisogno delle vittime, modalità retributive e organizzative), la responsabilità concorrente di HAMEED anche in posizione di dipendente ma con ruolo attivo e contabilità, e la configurabilità dei reati tributari/contributivi nei termini accertati (soglie di punibilità raggiunte). Perciò è stato respinto il ricorso, condannati i ricorrenti alle spese processuali e al versamento di €3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 603-bis cod. pen.
Norma che punisce l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro; la Corte ha ritenuto integrati gli indici del comma 3 (retribuzione, orari, condizioni di sicurezza, stato di bisogno) e ha precisato che lo stato di bisogno non richiede l'annientamento totale della libertà di scelta ma una grave condizione che limita l'autodeterminazione.
art. 2 d.l. 463/1983 conv. L. 638/1983 (omesso versamento ritenute)
Reato contestato per l'omesso versamento delle ritenute: la Corte ricorda che è necessario il materiale esborso della retribuzione (anche in nero) per configurare il reato, ma ha ritenuto provato l'esborso sulla base della contabilità sequestrata, ribaltando sull'imputato l'onere di provare la difformità.
art. 37 L. 689/1981
Stabilisce la soglia di punibilità per omissioni contributive: la verifica va fatta mese per mese considerando sia la quota dei contributi a carico dei lavoratori sia quella a carico del datore; la Corte ha ritenuto superata la soglia minima nel periodo contestato.
art. 606 c.p.p. (motivi di ricorso per cassazione)
Regole su deduzioni di nullità e travisamento della prova: la Cassazione ha ricordato i limiti del controllo di legittimità (solo mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e travisamento idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio), dichiarando inammissibili i ricorsi che ripropongono valutazioni di merito.
art. 192 e art. 546 c.p.p. (richiamo difensivo)
Richiamati dalle difese in relazione a doglianze sulla motivazione e prova; la Corte ha ribadito i criteri di esame delle doglianze per cassazione e la necessità di specificità nelle deduzioni di travisamento.
Massime di principio
- Per integrare il reato di cui all'art. 603-bis non è necessario l'annientamento totale della libertà della vittima: basta una situazione di grave difficoltà che limiti l'autodeterminazione e indurisca l'accettazione di condizioni svantaggiose.
- Il ruolo formale di 'dipendente' non esclude la responsabilità penale: chi svolge attività di reclutamento, gestione oraria, contabilità o impartisce ordini può essere ritenuto concorrente nello sfruttamento.
- Nelle accuse di omesso versamento delle ritenute è necessario provare il materiale esborso delle retribuzioni (anche in nero); l'accusa può usare documentazione e registrazioni per dimostrarlo e l'onere probatorio difensivo consiste nel provare l'assenza dell'esborso.
- Per la soglia di punibilità prevista dall'art. 37 L. 689/1981 il conteggio è mensile e considera sia contributi a carico del lavoratore sia del datore; occorre verificare se si supera il maggiore tra l'importo fisso e il 50% del dovuto.
- In sede di Cassazione il sindacato sui fatti è limitato: le censure che chiedono una diversa valutazione della persuasività delle prove o una nuova comparazione delle prove sono inammissibili se non si dimostra un travisamento tale da disarticolare il ragionamento probatorio.
- Difesa pratica in casi simili: produrre documenti che provino l'assenza di esborso delle retribuzioni, contestare puntualmente i calcoli ispettivi, dimostrare autonomia gestionale di terzi (se si sostiene che i lavoratori erano di altro committente) e fornire elementi concreti per ottenere riconoscimento di attenuanti o benefici.
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