Sentenza n. 845/2026 - Catania, Sezione 5
per l'annullamento dell'ordinanza n.-OMISSIS- dell'8.10.2025 e di ogni altro atto connesso, presupposto, consequenziale ed anche implicito;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’immobile abusivo e di un’ulteriore area pertinenziale, adottata dopo l’accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale di acquisizione gratuita, deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 1, 2 e 3 della l. 241/1990, della normativa regionale sul procedimento amministrativo e degli artt. 3, 31 e 36 del d.P.R. 380/2001, nonché difetto di motivazione, illogicità, carenza di presupposto, violazione dei principi di affidamento, trasparenza, buona amministrazione e sviamento. In particolare, ha sostenuto che l’attività istruttoria avviata dal Comune sull’istanza di accertamento di conformità presentata ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 380/2001 avrebbe interrotto o sospeso il termine per la formazione del silenzio-rigetto, imponendo all’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso. Ha quindi dedotto che, in assenza di tale provvedimento, gli effetti dell’ordinanza di demolizione sarebbero rimasti sospesi e il Comune non avrebbe potuto accertare l’inottemperanza e procedere all’acquisizione. In subordine, ha contestato il difetto di motivazione dell’eventuale diniego tacito e ha chiesto la rimessione in termini per impugnarlo, invocando l’affidamento ingenerato dall’attività istruttoria comunale. Nel merito, ha inoltre sostenuto la sanabilità dell’immobile ricostruito, asseritamente realizzato nel rispetto delle dimensioni dell’edificio preesistente, e l’inopponibilità del vincolo cimiteriale. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, il difetto di motivazione, l’incompetenza e il travisamento in relazione all’acquisizione di un’ulteriore area di 160 mq, sostenendo che mancasse la specifica esplicitazione dell’interesse pubblico e che l’acquisizione avrebbe richiesto una deliberazione del Consiglio comunale. È stata proposta anche domanda risarcitoria.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso e la domanda risarcitoria. In rito, ha respinto l’eccezione di inutilizzabilità dei documenti depositati dal Comune non costituito, ritenendo che l’art. 46, comma 2, c.p.a. imponga all’amministrazione di produrre gli atti e i documenti posti a base del provvedimento, indipendentemente dalla costituzione in giudizio, in funzione del dovere di leale collaborazione con il giudice. Ha dichiarato parzialmente inammissibili le censure relative alla sanabilità dell’immobile e all’irrilevanza del vincolo cimiteriale, poiché tali questioni erano già state decise con precedente sentenza del TAR, non impugnata e passata in giudicato; il giudicato precludeva il riesame delle relative questioni, anche nel successivo giudizio avente a oggetto un diverso provvedimento amministrativo. Nel merito, ha respinto il primo motivo. L’art. 36, comma 3, d.P.R. 380/2001 attribuisce al silenzio dell’amministrazione sull’istanza di accertamento di conformità il valore legale tipico di rigetto allo spirare del termine previsto. L’attività istruttoria eventualmente svolta dal Comune non interrompe né sospende tale termine e non trasforma il silenzio in un mero inadempimento, poiché la legge non prevede tale effetto e le cause di sospensione o interruzione dei termini procedimentali sono tipiche e non consentono sospensioni sine die. Nel caso concreto, il termine era ampiamente decorso al momento dell’ordinanza di acquisizione; il silenzio-rigetto si era quindi formato, la sospensione dell’efficacia dell’ordinanza di demolizione era venuta meno e non occorreva un ulteriore provvedimento espresso di diniego. Il ricorrente avrebbe dovuto impugnare il silenzio-rigetto entro sessanta giorni, decadendo dalla relativa impugnazione. È stata respinta anche la richiesta di rimessione in termini, poiché l’errore scusabile presuppone un’obiettiva situazione di incertezza normativa o un grave impedimento di fatto, mentre l’orientamento favorevole alla tesi del ricorrente era minoritario e isolato. È stata quindi esclusa anche la pretesa condanna del Comune a provvedere sull’istanza, già definita per effetto del silenzio significativo. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato. L’acquisizione dell’area ulteriore rientra nella competenza del dirigente dell’ufficio comunale, senza necessità di una deliberazione consiliare, trattandosi di attività di vigilanza edilizia e di individuazione tecnica dell’area da acquisire, priva di valutazioni politiche. Quanto alla motivazione, se normalmente l’acquisizione di un’area ulteriore rispetto al sedime deve essere puntualmente delimitata e giustificata con riferimento alle opere urbanistico-edilizie necessarie, nelle aree soggette a vincolo di inedificabilità assoluta l’interesse pubblico all’acquisizione delle pertinenze urbanistiche è in re ipsa, coincidendo con quello sotteso al divieto di edificazione. Nel caso concreto l’area di 160 mq era stata puntualmente individuata mediante il riferimento alle opere pertinenziali presenti e risultava comunque contenuta nel limite di dieci volte la superficie utile abusivamente realizzata. La domanda risarcitoria è stata respinta perché conseguente a un ricorso infondato e, comunque, genericamente formulata. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché il Comune non si è costituito.
Norme richiamate
art. 46, comma 2, c.p.a.
deve produrre gli atti e i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato
L’obbligo dell’amministrazione di depositare gli atti e i documenti posti a base del provvedimento sussiste anche se l’amministrazione non si costituisce in giudizio, in attuazione del dovere di leale collaborazione con il giudice.
art. 36, comma 3, d.P.R. 380/2001
sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni, decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata
Il decorso del termine determina un silenzio-rigetto avente valore legale tipico. L’attività istruttoria svolta dall’amministrazione non impedisce la formazione del silenzio né impone l’adozione di un successivo provvedimento espresso di diniego.
art. 31 d.P.R. 380/2001
L’acquisizione gratuita dell’immobile abusivo e dell’area di sedime, nonché dell’ulteriore area nei limiti normativi, è adottata dal dirigente competente. In caso di area soggetta a inedificabilità assoluta, l’interesse pubblico all’acquisizione delle pertinenze urbanistiche è in re ipsa, purché l’area sia puntualmente individuata e rispetti il limite massimo previsto.
art. 2, commi 2 e 7, l. 241/1990
i termini ... possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni
Le cause di sospensione dei termini procedimentali sono tipiche e non consentono sospensioni indefinite derivanti dal compimento di attività istruttorie non previste dalla disciplina applicabile.
art. 37 c.p.a.
La rimessione in termini per errore scusabile è istituto eccezionale, applicabile in presenza di obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto non imputabile alla parte; non è giustificata da un affidamento fondato su un orientamento giurisprudenziale minoritario.
art. 31, commi 2 e 3, d.P.R. 380/2001
La competenza a disporre l’acquisizione gratuita e a individuare l’area ulteriore spetta al dirigente dell’ufficio comunale nell’esercizio delle funzioni di vigilanza edilizia, senza necessità di una preventiva deliberazione del Consiglio comunale.
art. 2, comma 7, l.r. Sicilia 10/1991
il termine per la conclusione del procedimento può essere sospeso ... per una sola volta e fino ad un massimo di trenta giorni
Anche nell’ordinamento regionale siciliano la sospensione del termine procedimentale è temporalmente limitata e non può determinare una sospensione sine die.
art. 2, comma 1, l. 241/1990
L’obbligo generale di conclusione del procedimento con un provvedimento espresso non opera in termini incompatibili con un silenzio significativo previsto dalla legge.
art. 3 l. 241/1990
L’obbligo di motivazione non impone l’adozione di un provvedimento espresso di diniego quando la legge attribuisce al silenzio il valore legale tipico di rigetto; la motivazione è richiesta per il provvedimento espresso di accoglimento dell’istanza di sanatoria.
Massime di principio
- Sull’istanza di accertamento di conformità prevista dall’art. 36, comma 3, d.P.R. 380/2001, il decorso del termine legale senza provvedimento espresso determina un silenzio-rigetto impugnabile entro il termine decadenziale ordinario; il silenzio così formato non richiede la successiva adozione di un provvedimento espresso di diniego.
- Il compimento di attività istruttoria da parte dell’amministrazione, anche quando dimostri un concreto impulso al procedimento, non interrompe né sospende il termine per la formazione del silenzio-rigetto previsto dall’art. 36 d.P.R. 380/2001, salvo le specifiche ipotesi di sospensione previste dalla legge e comunque entro i relativi limiti temporali.
- La formazione del silenzio-rigetto sull’istanza di accertamento di conformità fa venir meno la sospensione dell’efficacia dell’ordinanza di demolizione, consentendo all’amministrazione di accertare l’inottemperanza e procedere agli effetti acquisitivi senza dover previamente adottare un ulteriore diniego espresso.
- La rimessione in termini per errore scusabile costituisce rimedio eccezionale e non è concedibile quando la mancata tempestiva impugnazione dipenda dall’adesione a un orientamento giurisprudenziale minoritario, in presenza di un indirizzo prevalente e consolidato di segno contrario.
- L’acquisizione gratuita dell’immobile abusivo e dell’area ulteriore è di competenza del dirigente comunale preposto alla vigilanza edilizia e non richiede una deliberazione del Consiglio comunale; l’individuazione dell’area ulteriore costituisce attività tecnica, non scelta politica.
- Quando l’immobile abusivo ricade in un’area soggetta a vincolo di inedificabilità assoluta, l’interesse pubblico all’acquisizione delle aree pertinenziali ulteriori è in re ipsa, purché tali aree siano puntualmente individuate, collegate alle opere pertinenziali e rispettino il limite massimo di legge.
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