Regolamento (UE) 2026/474
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/474 della Commissione, del 24 febbraio 2026, recante iscrizione dell'indicazione geografica Aitoo perunarieska (IGP) nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone l’iscrizione della denominazione «Aitoo perunarieska» come indicazione geografica protetta nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche. La Commissione rileva che la domanda presentata dalla Finlandia è stata pubblicata e che non sono state presentate dichiarazioni di opposizione entro i termini previsti dal regolamento (UE) 2024/1143. L’atto è un regolamento di esecuzione di natura registrativa, con efficacia diretta in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Iscrizione dell’indicazione geografica protetta «Aitoo perunarieska» nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica all’iscrizione, a livello dell’Unione europea, dell’indicazione geografica protetta (IGP) «Aitoo perunarieska» richiesta dalla Finlandia. Produce effetti nei confronti di tutti gli Stati membri in quanto atto obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile; riguarda il regime di tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli nell’ambito del regolamento (UE) 2024/1143. Non contiene esclusioni specifiche ulteriori, oltre al fatto che la procedura presuppone l’assenza di opposizioni ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143.
Iscrizione dell’indicazione geografica «Aitoo perunarieska» nel registro dell’Unione
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/474 della Commissione iscrive la denominazione «Aitoo perunarieska» come indicazione geografica protetta (IGP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche. Si tratta di un atto adottato nell’ambito del regolamento (UE) 2024/1143, che disciplina il sistema UE di protezione delle indicazioni geografiche per vini, bevande spiritose e prodotti agricoli, oltre alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità.
Contesto procedurale
La Commissione richiama che la domanda di registrazione, presentata dalla Finlandia, era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143. Nel preambolo si dà altresì atto che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione a norma dell’articolo 17 del medesimo regolamento. In assenza di opposizioni, la Commissione ha ritenuto opportuno procedere all’iscrizione nel registro dell’Unione.
Effetti dell’iscrizione
L’articolo 1 è essenziale e produce l’effetto costitutivo dell’atto: «Aitoo perunarieska» è iscritta nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143. L’iscrizione comporta l’attivazione della tutela unionale propria delle IGP nei limiti e secondo le condizioni previste dal quadro normativo di riferimento.
Entrata in vigore e portata giuridica
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è inoltre qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con efficacia uniforme nell’ordinamento dell’Unione.
Disposizioni principali
Iscrizione della IGP «Aitoo perunarieska»
L’articolo 1 dispone l’iscrizione dell’indicazione geografica «Aitoo perunarieska» (IGP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.
Base procedurale e assenza di opposizioni
Il preambolo richiama che la domanda di registrazione, presentata dalla Finlandia, è stata pubblicata a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143 e che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del medesimo regolamento.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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