Ordinanza n. 2015/2026 - Venezia, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato interrotto il processo per il decesso del ricorrente, ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a. e degli artt. 299 e seguenti c.p.c. Ha escluso che, in quella fase, potessero essere dichiarate l’improcedibilità del ricorso o la cessazione della materia del contendere. La decisione non definisce nel merito la domanda di ottemperanza. Non è indicata una statuizione sulle spese.
Atto impugnato: Inadempimento dedotto rispetto alla sentenza del TAR Veneto, Sezione Terza, n. 886/2026, pubblicata il 22 aprile 2026
Esito
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza alla sentenza del TAR Veneto n. 886/2026. Nel corso del giudizio, il difensore ha comunicato il decesso del ricorrente e ha chiesto che fossero dichiarate l’improcedibilità del ricorso o la cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 79, comma 2, c.p.a.
che, pertanto, non resta al Collegio che dichiarare l’interruzione del processo, ai sensi degli artt. 79, comma 2, c.p.a. e 299 e ss. c.p.c., non potendosi dichiarare, come invece richiesto dall’Avv. Barbariol, né l’improcedibilità del ricorso, né tantomeno la cessazione della materia del contendere;
In caso di morte della parte comunicata nel corso del giudizio, il processo deve essere dichiarato interrotto; non si possono sostituire a tale statuizione l’improcedibilità o la cessazione della materia del contendere.
artt. 299 e ss. c.p.c.
che, pertanto, non resta al Collegio che dichiarare l’interruzione del processo, ai sensi degli artt. 79, comma 2, c.p.a. e 299 e ss. c.p.c., non potendosi dichiarare, come invece richiesto dall’Avv. Barbariol, né l’improcedibilità del ricorso, né tantomeno la cessazione della materia del contendere;
Le disposizioni civilistiche sull’interruzione del processo concorrono, secondo il richiamo operato dal TAR, a fondare l’interruzione conseguente alla morte della parte.
Massime di principio
- Quando nel corso del processo amministrativo è comunicata la morte della parte, il giudice dichiara l’interruzione del processo secondo l’art. 79, comma 2, c.p.a. e le disposizioni richiamate del codice di procedura civile; tale evento non consente, di per sé, di dichiarare l’improcedibilità del ricorso o la cessazione della materia del contendere.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 22 ott 2026Ordinanza n. 2030/2026 - Catanzaro, Sezione 1
- Ordinanza · 22 ott 2026Ordinanza n. 2031/2026 - Catanzaro, Sezione 1
- Ordinanza · 22 ott 2026Ordinanza n. 4734/2026 - Milano, Sezione 1
- Ordinanza · 22 ott 2026Ordinanza n. 4749/2026 - Milano, Sezione 1
- Ordinanza · 22 ott 2026Ordinanza n. 424/2026 - Campobasso, Sezione 1
- Ordinanza · 22 ott 2026Ordinanza n. 425/2026 - Campobasso, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →