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Ordinanza

Ordinanza n. 2015/2026 - Venezia, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601277

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato interrotto il processo per il decesso del ricorrente, ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a. e degli artt. 299 e seguenti c.p.c. Ha escluso che, in quella fase, potessero essere dichiarate l’improcedibilità del ricorso o la cessazione della materia del contendere. La decisione non definisce nel merito la domanda di ottemperanza. Non è indicata una statuizione sulle spese.

TAR Veneto, Sez. IIIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inadempimento dedotto rispetto alla sentenza del TAR Veneto, Sezione Terza, n. 886/2026, pubblicata il 22 aprile 2026

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza alla sentenza del TAR Veneto n. 886/2026. Nel corso del giudizio, il difensore ha comunicato il decesso del ricorrente e ha chiesto che fossero dichiarate l’improcedibilità del ricorso o la cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 79, comma 2, c.p.a.

    che, pertanto, non resta al Collegio che dichiarare l’interruzione del processo, ai sensi degli artt. 79, comma 2, c.p.a. e 299 e ss. c.p.c., non potendosi dichiarare, come invece richiesto dall’Avv. Barbariol, né l’improcedibilità del ricorso, né tantomeno la cessazione della materia del contendere;

    In caso di morte della parte comunicata nel corso del giudizio, il processo deve essere dichiarato interrotto; non si possono sostituire a tale statuizione l’improcedibilità o la cessazione della materia del contendere.

  • artt. 299 e ss. c.p.c.

    che, pertanto, non resta al Collegio che dichiarare l’interruzione del processo, ai sensi degli artt. 79, comma 2, c.p.a. e 299 e ss. c.p.c., non potendosi dichiarare, come invece richiesto dall’Avv. Barbariol, né l’improcedibilità del ricorso, né tantomeno la cessazione della materia del contendere;

    Le disposizioni civilistiche sull’interruzione del processo concorrono, secondo il richiamo operato dal TAR, a fondare l’interruzione conseguente alla morte della parte.

Massime di principio

  • Quando nel corso del processo amministrativo è comunicata la morte della parte, il giudice dichiara l’interruzione del processo secondo l’art. 79, comma 2, c.p.a. e le disposizioni richiamate del codice di procedura civile; tale evento non consente, di per sé, di dichiarare l’improcedibilità del ricorso o la cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo

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