Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03657/2026 del 29/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il sequestro preventivo dello stabilimento balneare Arlecchino; il ricorso evidenzia quattro censure principali: (1) illegittima modifica del fatto contestato (immmutatio libelli) da parte del Tribunale del riesame, che avrebbe ricostruito la fattispecie in modo diverso rispetto al decreto di sequestro; (2) illegittima disapplicazione, in malam partem, delle proroghe ex lege delle concessioni demaniali, con conseguente retroattiva incriminazione dell'occupazione che all'epoca sarebbe stata assistita da efficacia amministrativa, violando i principi di legalità, tassatività e il divieto di irretroattività (art. 25 Cost., art. 7 CEDU); (3) carenza del periculum in mora e motivazione apparente, visto che l'area sarebbe stata mantenuta in buone condizioni e il sequestro avrebbe anzi peggiorato la conservazione del bene; inoltre si sostiene che, in ipotesi di mancato titolo, valgono principi civilistici (accessione invertita, artt. 936-938 c.c.) che renderebbero irrilevante il periculum; (4) sproporzione della misura cautelare per avere investito l'intero stabilimento, comprendendo attività di ristorazione e aree non demaniali, senza valutare misure meno gravose.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato integralmente. La Corte di Cassazione ha ritenuto ammissibili le censure ma infondate: ha confermato che il Tribunale del riesame non ha alterato il fatto storico ma ha operato una ricostruzione giuridica ancorata agli stessi presupposti fattuali; ha chiarito che il terzo leso dal sequestro è legittimato a contestare fumus e periculum in sede di riesame; ha condiviso la valutazione secondo cui la concessione originaria non poteva essere considerata validamente prorogata (non essendo "nuova" nel significato giurisprudenziale) e che, per effetto della disapplicazione delle proroghe automatiche contrastanti con il diritto UE (e della giurisprudenza della CGUE), alla data dei fatti manca un titolo idoneo a legittimare l'occupazione, con conseguente sussistenza del fumus del reato di cui all'art. 1161 cod. nav.; infine ha ritenuto che il periculum in mora e la proporzionalità della misura siano stati adeguatamente motivati dal Tribunale e che le censure difensive siano manifestamente infondate.

Norme richiamate

  • art. 1161 cod. nav.

    Norma incriminatrice rilevante per l'ipotesi di occupazione abusiva del demanio marittimo; la Corte ha ritenuto sussistente il fumus alla luce dell'assenza di un titolo valido.

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    Regola i motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha esaminato le dedotte violazioni di legge e motivazione ai sensi di tale articolo.

  • art. 324, comma 7 e art. 309, comma 9, cod. proc. pen.

    Norme richiamate riguardanti il sequestro preventivo e i limiti dell'attività del giudice della cautela; la Corte ha ribadito che il giudice del riesame non può sostituirsi all'organo titolare dell'azione penale cambiando il fatto storico, ma può formulare diversa qualificazione giuridica purché ancorata ai medesimi fatti.

  • art. 25 Cost. e art. 7 CEDU

    Principi sul divieto di retroattività sfavorevole e sulla legalità penale evocati dalla difesa; la Corte ha ritenuto che la disapplicazione delle norme prorogatorie non comporti automaticamente una punibilità retroattiva illegittima nel caso di concessione inesistente.

  • art. 1, comma 18, d.l. 30 dicembre 2009, n. 194 (conv. L. 26/02/2010, n. 25)

    Disposizione di proroga transitoria delle concessioni demaniali richiamata e analizzata: la Corte ha interpretato la portata della proroga alla luce della normativa e della giurisprudenza, concludendo che la proroga opera entro limiti e presuppone un titolo validamente "in essere".

  • art. 1, comma 2, d.l. n. 400 del 1993 (testo citato)

    «Le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, hanno durata di sei anni. Alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo l'art. 42, comma 2, cod. nav.»

    Disposizione storicamente prevista sul rinnovo automatico: la Corte ricorda la sua abrogazione e le ragioni (adeguamento al diritto UE), utilizzandone il testo per spiegare perché il meccanismo automatico non può oggi fondare un titolo valido.

  • Direttiva 2006/123/CE e pronunce CGUE (cause riunite C-458/14 e C-67/15, sentenza 14/07/2016)

    La Corte di giustizia ha stabilito l'incompatibilità delle proroghe automatiche con i principi di libertà di stabilimento e concorrenza; la Cassazione ha ritenuto obbligatoria la disapplicazione delle norme interne incompatibili con tale quadro.

  • Giurisprudenza nazionale richiamata (Sez. U. 'Ellade' n. 36959/2021 e altre pronunce di legittimità)

    Principi di legittimità sul periculum nei sequestri finalizzati alla confisca e orientamenti sulla legittimazione del terzo a impugnare fumus e periculum; la Corte ha aderito all'impostazione che ammette al terzo la possibilità di contestare i presupposti della misura.

Massime di principio

  • Il terzo proprietario o titolare formale di un bene sottoposto a sequestro preventivo impeditivo è legittimato in sede di riesame a contestare non solo la titolarità formale, ma anche la sussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora.
  • Il giudice del riesame può fondare la conferma della misura cautelare su qualificazioni giuridiche diverse da quelle del provvedimento genetico purché restino ancorate allo stesso nucleo fattuale e non introducano fatti nuovi (vietata immutatio libelli).
  • La disapplicazione di norme interne che prevedono proroghe automatiche di concessioni demaniali è possibile alla luce della giurisprudenza comunitaria; tale disapplicazione non costituisce automaticamente una illegittima retroattiva incriminazione quando, di fatto, manchi un titolo idoneo a legittimare l'occupazione.
  • Per il sequestro preventivo impeditivo la dimostrazione del periculum in mora richiede motivazione concreta sul rischio di protrazione o aggravamento dell'offesa; ragioni economiche o occupazionali, pur rilevanti, non escludono automaticamente il pericolo se la natura del reato è permanente.
  • La proporzionalità della misura cautelare deve essere valutata con rigorosità; tuttavia, quando l'attività oggetto del reato è permanente e la disponibilità del bene può favorire la prosecuzione dell'illecito, il vincolo su tutto il compendio può risultare giustificato se non sono possibili misure meno invasive efficaci.
  • Nelle controversie su concessioni demaniali, la verifica della validità del titolo deve tener conto dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale (nazionale e comunitaria): la mera prosecuzione di rapporti amministrativi o pagamenti non sostituisce, in genere, un provvedimento formale di rinnovo richiesto dall'ordinamento conforme ai principi UE.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.