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Sentenza

Sentenza n. 3182/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria sezione staccata di Reggio Calabria (Sezione Prima) n. 175/2025, resa tra le parti,

Giustizia amministrativa202508509

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego di autorizzazione alla realizzazione di un nuovo accesso al km 33+150 della SS 106 e successivo provvedimento di conferma adottato in sede di riesame

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente proprietario strada)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il proprietario di un fabbricato e di terreni nel Comune di Melito Porto Salvo ha impugnato il diniego di Anas alla realizzazione di un accesso carrabile al km 33+150, lato sinistro, della SS 106, nonché il successivo provvedimento adottato dopo il riesame disposto dal TAR. In appello ha contestato anzitutto la declaratoria di improcedibilità del ricorso introduttivo, sostenendo che il secondo provvedimento non avesse integralmente sostituito il primo. Ha poi dedotto l'incompetenza di Anas, assumendo che l'accesso insistesse su una traversa denominata Via Arcina, asseritamente strada ad uso pubblico, e non direttamente sulla SS 106. Ha inoltre lamentato la mancata reiterazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990, l'illegittimità delle ragioni ostative poste a fondamento del diniego, il difetto o l'illogicità della valutazione del pericolo per la circolazione e l'omessa considerazione della presenza di una rotatoria, del limite di velocità di 50 km/h, dell'illuminazione pubblica e delle caratteristiche dell'accesso. L'appellante ha sostenuto che la strada sterrata esistesse da tempo immemorabile, servisse numerose abitazioni e fosse inserita nello stradario comunale, nonché che l'accesso fosse l'unico per gli immobili interessati.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto il primo motivo limitatamente alla statuizione processuale, riformando la dichiarazione di improcedibilità del ricorso introduttivo: il provvedimento del 6 agosto 2024 integra, ma non sostituisce integralmente, il precedente diniego dell'11 aprile 2024, sicché permaneva l'interesse a impugnare entrambi. Ha tuttavia respinto nel merito l'appello e confermato il diniego. La censura di incompetenza è stata ritenuta infondata perché l'istanza era stata presentata per un accesso alla SS 106 e non è stata provata la natura di strada ad uso pubblico della Via Arcina. L'inserimento nello stradario comunale non è elemento costitutivo dell'uso pubblico e, nel caso concreto, risultava contraddetto da atti comunali e catastali; fotografie, vetustà della strada e servizio di alcune abitazioni non dimostravano l'uso da parte di un numero indeterminato di persone. È stata respinta anche la censura relativa al preavviso di rigetto: le considerazioni aggiunte nel secondo provvedimento costituivano sviluppo logico e argomentativo delle osservazioni già esaminate, anche alla luce dell'ordinanza di riesame del TAR, e non introducevano fatti ostativi nuovi. Quanto alla valutazione sostanziale, il Collegio ha ritenuto legittimo l'esercizio della discrezionalità tecnico-amministrativa di Anas, fondato sulla presenza di accessi ravvicinati, sulla conformazione rettilinea, sulla velocità dei veicoli e sul rischio per la sicurezza e fluidità della circolazione. L'esistenza asserita della traversa, l'illuminazione, il limite di velocità, la rotatoria e la presenza di altri accessi non erano idonei a dimostrare l'irragionevolezza del diniego; gli altri accessi potevano essere già autorizzati, mentre la domanda riguardava un nuovo accesso soggetto alle limitazioni normative. È stata inoltre ritenuta non ritualmente dedotta la questione dell'assenza di altri accessi agli immobili, essendo stata prospettata soltanto mediante richiamo alla relazione del consulente di parte, in violazione del principio di specificità dei motivi. La richiesta di istruttoria d'ufficio è stata reputata non necessaria. L'appello è stato quindi respinto, con conferma della sentenza impugnata nel dispositivo sostanziale e compensazione delle spese del grado per la novità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La mancata reiterazione del preavviso non determina illegittimità quando le ulteriori considerazioni del provvedimento conclusivo costituiscono sviluppo logico e argomentativo delle osservazioni e degli elementi già emersi nel procedimento.

  • art. 5, comma 3, d.lgs. 285/1992

    I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono di competenza degli enti proprietari delle strade

    La competenza alla regolamentazione della circolazione spetta agli enti proprietari della strada.

  • art. 6, comma 5, d.lgs. 285/1992

    ufficio periferico dell'Anas

    L'ufficio periferico di Anas rientra tra gli organi competenti per l'adozione dei provvedimenti di regolamentazione della circolazione sulle strade statali.

  • art. 22 d.lgs. 285/1992

    I nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali sono soggetti alla preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada

    La realizzazione di nuovi accessi dalla strada ai fondi o fabbricati laterali richiede la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario.

  • art. 45, comma 2, d.P.R. 495/1992

    Nelle strade extraurbane principali sono consentiti accessi privati ubicati a distanza non inferiore a metri 1000 tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi

    La distanza minima tra accessi privati costituisce un limite alla possibilità di autorizzare nuovi accessi; la presenza di accessi ravvicinati può fondare il diniego.

  • art. 45, comma 6, d.P.R. 495/1992

    può essere negata quando da essi possa derivare pregiudizio alla sicurezza e fluidità della circolazione

    L'autorizzazione a nuovi accessi, diramazioni o innesti può essere negata quando l'intervento possa pregiudicare la sicurezza o la fluidità della circolazione, in base a una valutazione tecnico-discrezionale dell'ente proprietario.

  • art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a.

    principio di specificità dei motivi

    Il ricorso e l'appello devono contenere motivi specifici; il mero rinvio per relationem a un diverso documento non è sufficiente a introdurre ritualmente una censura.

Massime di principio

  • Il provvedimento adottato dall'amministrazione in sede di riesame non fa venir meno l'interesse a impugnare il precedente diniego quando si limita a integrarne e approfondirne la motivazione senza sostituirlo integralmente nella regolazione del rapporto di diritto pubblico.
  • La realizzazione di un nuovo accesso a una strada statale richiede l'autorizzazione dell'ente proprietario della strada; la competenza dell'ente non può essere esclusa sulla base della mera allegazione che l'accesso si colleghi a una traversa, se il richiedente ha configurato l'istanza come domanda di accesso alla strada statale e non prova la natura pubblica della traversa.
  • L'inclusione di una strada nello stradario comunale ha natura dichiarativa e non costitutiva e, anche ove costituisca presunzione semplice dell'uso pubblico, non dimostra da sola che la strada sia destinata all'uso da parte di un numero indeterminato di persone.
  • Nel procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione per un nuovo accesso stradale, l'ente proprietario può negare il titolo sulla base di una valutazione tecnico-discrezionale complessiva del pregiudizio alla sicurezza e fluidità della circolazione, considerando la distanza dagli altri accessi, la conformazione del tratto, la velocità dei veicoli e la molteplicità delle immissioni.
  • La mancata reiterazione del preavviso di rigetto non comporta illegittimità quando le ragioni esplicitate nel provvedimento finale rappresentano lo sviluppo logico delle osservazioni e degli elementi già acquisiti nel procedimento e non introducono fatti ostativi nuovi.
  • Nel processo amministrativo, la relazione di un consulente di parte non può supplire alla mancata deduzione specifica di una censura nell'atto processuale, poiché il rinvio per relationem a un documento esterno contrasta con il principio di specificità dei motivi.

Come è indicizzato

MaterieCircolazione stradale e viabilitàPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoAppello
RamiTrasporti e circolazioneProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoria

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