Cassazione Civile, Ordinanza n. 05554/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento emesso da un Comune per omesso versamento della TARES relativa all'annualità 2013. In primo grado la società contribuente aveva ottenuto l'accoglimento del ricorso; in appello il Comune era risultato soccombente, ma la CTR aveva compensato le spese di lite richiamando "straordinari ed eccezionali motivi" individuati nella "controvertibilità fattuale della questione decisa". La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., l'apparenza della motivazione sulla compensazione delle spese; con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 15 d.lgs. 546/1992 e degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che la mera controvertibilità fattuale non integra le "gravi ed eccezionali ragioni" necessarie per derogare al principio di soccombenza.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo che la motivazione della CTR non fosse meramente apparente perché espressa in modo esplicito, ancorché discutibile sul piano della correttezza giuridica. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la formula della "controvertibilità fattuale della questione decisa" non costituisce di per sé una grave ed eccezionale ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese nel processo tributario. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle spese giudiziali e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio deducibile riguarda la nullità della sentenza per motivazione solo apparente o mancante, non la mera insufficienza argomentativa.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione della sentenza deve rispettare il "minimo costituzionale"; la violazione si ha solo in caso di mancanza assoluta, apparenza, contrasto irriducibile o incomprensibilità obiettiva.
art. 15, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
"soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate"
Nel processo tributario la compensazione delle spese è consentita solo in presenza di soccombenza reciproca oppure di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate e specifiche.
Costituisce il criterio generale della soccombenza per la liquidazione delle spese di lite.
La deroga al principio di soccombenza richiede ragioni serie, specifiche e non meramente generiche; una motivazione astratta o di stile non basta.
Massime di principio
- La motivazione è solo quando è del tutto mancante, meramente apparente, affetta da contrasti insanabili o incomprensibile; non è sufficiente a fondare il ricorso per cassazione la semplice insufficienza del ragionamento del giudice di merito.
- Nel processo tributario la compensazione delle spese può essere disposta solo in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specifiche, esplicitate e riferite alla concreta vicenda processuale.
- La mera "controvertibilità" della questione decisa non integra, di regola, una grave ed eccezionale ragione per derogare al criterio della soccombenza, poiché l'opinabilità della lite è condizione ordinaria del contenzioso.
- La giustificazione della compensazione non può ridursi a formule generiche o di stile, ma deve dar conto di elementi anomali della controversia, anche con riferimento alla complessità fattuale, a fattori esterni non controllabili o alla condotta processuale delle parti.
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