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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 478/2024 del 08/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona n. 759/2020 che aveva dichiarato improcedibile l'appello proposto da Costantini Verniciature contro la società Spallacci (all'epoca già dichiarata fallita), ritenendo che le domande volte ad ottenere la condanna della società fallita al pagamento di somme ulteriori dovessero essere proposte nell'ambito della procedura fallimentare (art. 52 legge fallimentare). La Corte d'appello aveva anche ritenuto infondato l'appello sul merito per mancata prova di opere aggiuntive rispetto al contratto, facendo riferimento al documento di riepilogo finale della contabilità. In cassazione il ricorrente deduceva quattro motivi: 1) violazione art. 301 c.p.c. per non aver interrotto il giudizio a seguito del decesso dell'unico difensore della controparte; 2) nullità per composizione del collegio con magistrato ausiliario (violazione art. 158 c.p.c.); 3) violazione art. 101 c.p.c. e artt. 52 e 93 legge fallimentare per aver dichiarato d'ufficio l'improcedibilità senza contraddittorio e per presunta estinzione del punto per giudicato implicito; 4) carenza della motivazione sul merito (art. 132 n.4 c.p.c.).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi: 1) il decesso dell'avvocato della curatela è avvenuto dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, per cui l'evento non ha effetto interruttivo ai sensi dell'art. 300, comma 5, c.p.c.; 2) la partecipazione del magistrato ausiliario non invalida la decisione alla luce della temporanea pronuncia della Corte costituzionale (sent. n. 41/2021) che consente l'uso di giudici ausiliari fino alla riforma; 3) la declaratoria di improcedibilità per attrazione della domanda nella procedura fallimentare è questione di diritto rilevabile d'ufficio e non coperta da eventuale giudicato implicito (non essendo stata la questione sollevata e decisa in primo grado); 4) le considerazioni di merito della Corte d'appello sono state rese ad abundantiam e comunque prive di rilievo perché, una volta dichiarata l'improcedibilità, il giudice perde la potestà di decidere il merito. Il ricorso è stato quindi respinto; la ricorrente condannata al pagamento delle spese di giudizio (euro 3.600,00 più accessori) e all'eventuale ulteriore versamento del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 52 legge fallimentare

    Richiamata per il principio secondo cui domande dirette ad ottenere la condanna al pagamento di somme nei confronti di una società già dichiarata fallita devono essere trattate nell'ambito della procedura fallimentare; la mancata proposizione della domanda nella procedura fallimentare può rendere improcedibile l'azione ordinaria

  • art. 93 legge fallimentare

    Richiamata unitamente all'art. 52 in relazione alla competenza e alla modalità di soddisfo dei crediti nella procedura fallimentare; la Corte osserva che questioni attinenti all'attrazione della domanda nella procedura fallimentare possono essere rilevate d'ufficio

  • art. 300, comma 5, cod. proc. civ.

    Stabilisce che eventi potenzialmente interruttivi del giudizio, notificati o verificatisi dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, rimangono senza effetto salvo riapertura dell'istruttoria; applicata per escludere l'effetto interruttivo del decesso del difensore intervenuto dopo la discussione

  • art. 301 cod. proc. civ.

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione all'interruzione del processo per decesso del difensore; la Corte ha però escluso la rilevanza perché l'evento è sopravvenuto dopo la chiusura della discussione

  • art. 158 cod. proc. civ.

    Richiamata in relazione alla legittimità della composizione del collegio; la Corte ha ritenuto che la partecipazione di giudice ausiliario non determini nullità alla luce dell'orientamento costituzionale che, fino alla riforma, consente l'impiego temporaneo degli ausiliari

  • art. 101 cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione al principio del contraddittorio; la Corte precisa che la dichiarazione d'ufficio dell'improcedibilità su questione di diritto non determina nullità quando la questione è di diritto e soggetta a controllo di legittimità

  • art. 132, n. 4, cod. proc. civ.

    Richiamato con riferimento all'obbligo di motivazione delle sentenze; la Corte osserva che le considerazioni sul merito effettuate ad abundantiam sono irrilevanti ove la sentenza fondi il suo provvedimento sull'improcedibilità

  • art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.

    Richiamato come rimedio esperibile avverso errori in procedendo: la Corte sottolinea che le decisioni fondate su questioni di diritto rilevabili d'ufficio sono soggette al controllo di legittimità attraverso il ricorso per cassazione

  • art. 380-bis cod. proc. civ.

    Richiamato proceduralmente per la disciplina della trattazione del ricorso e della decisione in camera di consiglio; nell'iter processuale è stata disposta la discussione in pubblica udienza ai sensi della normativa vigente

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 41/2021

    La Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità di alcune disposizioni che attribuivano ai giudici ausiliari lo status di componenti dei collegi di appello, ma ha consentito una tolleranza temporanea fino al 31/10/2025 per evitare l'immediata caduta delle decisioni rese con ausiliari; la Cassazione ha applicato questo principio per rigettare la censura sulla composizione del collegio

Massime di principio

  • Se il debitore è stato dichiarato fallito prima o durante il processo, le domande volte a ottenere pagamenti dal fallito devono essere generalmente proposte e trattate nella procedura fallimentare; un giudice civile può dichiarare l'improcedibilità di un'appello se la domanda deve essere attratta nel fallimento
  • La dichiarazione d'improcedibilità fondata su questione di diritto rilevabile d'ufficio non determina automaticamente nullità: la parte ha la facoltà di impugnare in cassazione l'eventuale errore in procedendo
  • Il decesso del difensore ha effetto interruttivo solo se si verifica prima della chiusura della discussione; eventi sopravvenuti dopo la discussione non interrompono il giudizio salvo riapertura dell'istruttoria (art. 300, comma 5, c.p.c.)
  • La partecipazione di giudici ausiliari alle corti d'appello, pur suscettibile di censure, è stata temporaneamente tollerata dalla Corte costituzionale fino alla riforma prevista, per cui la sola presenza di ausiliari non determina automaticamente la nullità della decisione
  • Una volta che il giudice dichiara l'improcedibilità o l'inammissibilità della domanda, eventuali decisioni sul merito sono prive di effetti giuridici; quindi contestare solo la motivazione di merito può essere inefficace se la statuizione di improcedibilità resta intatta
  • Le questioni di procedura o di competenza funzionale (es. attrazione in procedura concorsuale) possono essere rilevate d'ufficio e non sempre si considerano risolte per giudicato se non sono state effettivamente sollevate e decise nel grado precedente

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