Sentenza n. 715/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato della sentenza del Tribunale di Ancona n. 318/2024 depositata e resa pubblica il 15.07.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 483/2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Ancona che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta del docente e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, che aveva accertato il suo diritto a fruire del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 e aveva condannato il Ministero e le competenti articolazioni territoriali all'assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici individuati nella pronuncia, oltre alla rifusione di una parte delle spese di lite. La sentenza era stata regolarmente notificata all'Amministrazione ed era passata in giudicato, come attestato dalla Cancelleria. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza del Ministero e chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale e non ha opposto ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità della pretesa.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché tra la notificazione della sentenza all'Amministrazione e la proposizione del ricorso era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669. Nel merito ha accertato che il giudicato non era stato eseguito e ha accolto il ricorso, dichiarando l'obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte. Ha assegnato all'Amministrazione il termine di 30 giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l'eventuale perdurante inerzia ha nominato sin d'ora un Commissario ad acta, individuato nel dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con incarico da attivarsi su istanza del creditore dopo la scadenza del termine e da eseguire nei successivi 120 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 per compensi, oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La disposizione costituisce il fondamento del diritto al beneficio della carta del docente riconosciuto dal giudicato posto in esecuzione.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione costituisce presupposto di procedibilità dell'azione di ottemperanza nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabile al processo amministrativo la disciplina processuale civile richiamata, inclusa quella sulla distrazione delle spese.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è procedibile quando, dopo la notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 prima della proposizione del ricorso.
- Accertato il passaggio in giudicato della pronuncia e l'inottemperanza dell'amministrazione, il giudice amministrativo deve ordinare l'esecuzione integrale del titolo, detraendo soltanto le somme eventualmente già corrisposte.
- La costituzione meramente formale dell'amministrazione, in assenza di contestazioni sulla spettanza e sull'azionabilità della pretesa, non impedisce l'accoglimento dell'azione di ottemperanza quando l'inadempimento risulti accertato.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare un termine per l'adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore in caso di persistente inerzia dell'amministrazione.
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