Cassazione Penale, Sentenza n. 44991/2024 del 09/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione per cassum (art. 606 comma 1 lett. b c.p.p.) avverso la sentenza che aveva escluso l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625 comma 1 n. 7 c.p. nella vicenda di sottrazione di energia elettrica mediante manomissione del contatore e inserimento di uno shunt. Il Procuratore ha contestato la valutazione del Tribunale, sostenendo che la sussistenza dell'aggravante non dipende dalle concrete modalità del prelievo o dal nocumento ad altri utenti, ma dalla natura della cosa sottratta (energia destinata a servizio pubblico) e quindi dall'allacciamento abusivo alla rete esterna.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che, in tema di furto di energia elettrica, l'aggravante di cui all'art. 625 comma 1 n. 7 c.p. si applica anche quando la sottrazione avviene mediante allacciamento abusivo alla rete esterna, indipendentemente dall'effettivo danno alla fornitura di altri utenti, in quanto rileva la destinazione della cosa sottratta al servizio pubblico. In conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Reggio Calabria per l'ulteriore corso.
Norme richiamate
art. 81 cod.pen. (comma finale)
Rilevata la continuità di più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso (concorso/continuazione), come contestato nell'imputazione
art. 624 cod.pen.
Norma base sul reato di furto; applicata per qualificare la sottrazione di energia come appropriazione illecita
art. 625 comma 1 nn. 2 e 7 cod.pen.
In particolare l'art. 625 n. 7 (aggravante) è interpretato dalla Corte nel senso che si applica quando la cosa sottratta è destinata a pubblico servizio (energia elettrica), anche se il prelievo avviene mediante allaccio abusivo senza provato nocumento ad altri utenti
art. 606 comma 1 lett. b cod.proc.pen.
Fondamento procedurale del motivo di cassazione relativo a violazione o erronea interpretazione di norme penali
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, Rv. 285422
Precedente richiamato che conferma il principio secondo cui l'aggravante per sottrazione di cosa destinata a pubblico servizio si applica anche in caso di allacciamento abusivo alla rete esterna
Massime di principio
- La sottrazione di energia elettrica mediante allacciamento abusivo o manomissione del contatore rientra nell'aggravante di cui all'art. 625 comma 1 n. 7 c.p. quando l'energia è destinata a un servizio pubblico, indipendentemente dall'effettivo pregiudizio ad altri utenti
- Per valutare l'aggravante non è decisiva la concreta entità del nocumento ad altri fruitori ma la natura pubblica della destinazione della cosa sottratta
- La condotta consistente in più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso può essere inquadrata come continuazione (art. 81 cpv.)
- Il Procuratore può impugnare in cassazione per errata applicazione della norma penale (art. 606 c.p.p.); la Corte può annullare senza rinvio e disporre la trasmissione degli atti per il prosieguo conforme al principio di diritto affermato
- In casi simili è importante documentare la modalità tecnica del prelievo (allacciamento, manomissione del contatore, shunt) e la destinazione dell'energia alla rete pubblica per fondare l'aggravante
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