Cassazione Penale, Sentenza n. 30023/2022 del 28/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Chianese, dipendente di EAV s.r.l. e addetto alla vendita e rendicontazione dei titoli di viaggio, era stato condannato per peculato per essersi appropriato di somme riscosse come incasso dei biglietti (€5.302,50 per il 2013 e €4.543,90 per il 2014). Ha impugnato sostenendo (1) che la sua attività di vendita e gestione del denaro è meramente materiale e non configura una funzione pubblica, per cui il fatto andrebbe riqualificato in appropriazione indebita; (2) che le somme erano state restituite (prelievo dal TFR e ratei con trattenuta in busta paga), sicché doveva essere riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo. Richiamando i criteri oggettivo-funzionali degli artt. 357 e 358 cod. pen., ha stabilito che l'attività consistente nell'emissione dei titoli, incasso e contabilizzazione, se si risolve in operazioni meramente materiali e predefinite, non comporta poteri autoritativi o certificativi e pertanto non integra la qualifica pubblicistica richiesta per il reato di peculato. Ne è conseguita la riqualificazione del fatto in appropriazione indebita (art. 646 c.p.) e l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio perché l'azione per appropriazione indebita richiede querela e mancava la relativa condizione di procedibilità. Il secondo motivo (attenuante ex art. 62 n.6) è stato assorbito e non deciso nel merito.
Norme richiamate
art. 62, n. 6 cod. pen.
Attenuante collegata alla riparazione del danno; nel caso di specie la questione sulla sua applicabilità è stata sollevata ma non decisa perché il ricorso è stato accolto per vizio di qualificazione del fatto
artt. 357 e 358 cod. pen.
Definiscono rispettivamente la pubblica funzione e l'incaricato di pubblico servizio secondo un criterio oggettivo-funzionale; rilevano la presenza di poteri autoritativi o certificativi e la regolamentazione pubblicistica dell'attività; mansioni meramente materiali esulano dalla qualifica pubblicistica
art. 646 cod. pen.
Norma che disciplina l'appropriazione indebita; applicata in riqualificazione del fatto quando manca la qualifica pubblicistica richiesta per il peculato
legge 26 aprile 1990, n. 86
Interventi normativi che hanno positivizzato il superamento della concezione soggettiva della nozione di pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio, favorendo l'approccio oggettivo-funzionale
legge 7 febbraio 1992, n. 181
Modifica normativa relativa alla definizione di pubblica funzione nell'art. 357 c.p., con l'introduzione di indici oggettivi per delimitare la funzione pubblica
Massime di principio
- Per configurare peculato occorre che l'agente abbia qualità pubblicistiche (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio) nell'ambito dell'attività concretamente svolta; non è sufficiente la mera appartenenza a un ente partecipato
- L'attività di vendita di biglietti e la semplice detenzione/contabilizzazione del denaro, se eseguite con modalità meramente materiali e predefinite, sono normalmente esclusive di mansioni di ordine e non implicano poteri autoritativi o certificativi; in tali casi la condotta va di regola riqualificata come appropriazione indebita
- La riqualificazione in appropriazione indebita ha rilevanti conseguenze processuali: il reato è perseguibile a querela di parte, per cui l'azione penale può essere inutilizzabile se manca la querela o la condizione di procedibilità
- Per evitare la riqualificazione, l'accusa deve provare la sussistenza di poteri autoritativi/certificativi o di una regolamentazione pubblicistica che attribuisca al ruolo competenze non meramente materiali (es. poteri di certificazione, discrezionalità amministrativa, responsabilità contabile specifica)
- La presenza di restituzioni può rilevare ai fini di attenuanti (art. 62 n.6), ma la loro efficacia dipende da tempi, modalità e da decisioni effettive del giudice; tale questione può non essere esaminata se il giudice risolve il processo su un altro profilo decisivo (es. vizio di qualificazione)
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