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Sentenza

Sentenza n. 367/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'annullamento a) del provvedimento prot. n. 15693 del 28.05.2025, ricevuto dalla Ricorrente via PEC in medesima data, con cui la Regione Autonoma della Sardegna, Direzione Generale dell'Ambiente - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali, a nome del Direttore del Servizio Matteo Muntoni, ha comunicato la "improcedibilità e archiviazione" del "Procedimento per il rilascio del Provvedimento ambientale unico regionale (P.A.U.R.). L.R. n. 2/2021 e Delib.G.R. n. 11/75 del 2021" avente ad oggetto "Impianto agro-fotovoltaico denominato SERRAMANNA AGRIPV della potenza di 18.011,340 kW e delle relative opere connesse, nel territorio del Comune di Serramanna (SU), in località Fattoria del Re". Proponente: PV Mars S.r.l."; b) nonché di tutti gli altri atti connessi precedenti e/o conseguenti, ivi inclusa, per quanto occorrer possa, la nota inviata via PEC dalla Regione Autonoma della Sardegna in data 25.02.2025 ai sensi dell'art. 10-bis L. 241/1990, recante "Impianto agro-fotovoltaico denominato SERRAMANNA AGRIPV della potenza di 18.011,340 kW e delle relative opere connesse, nel territorio del Comune di Serramanna (SU), in località Fattoria del Re". Proponente: PV Mars S.r.l. Istanza per il rilascio del Provvedimento ambientale unico regionale (P.A.U.R.). L.R. n. 2/2021 e Delib.G.R. n. 11/75 del 2021. Comunicazione improcedibilità."; c) della nota prot. 31452 del 22.10.2024, recante "Comunicazione", a mezzo della quale la Regione Sardegna ha comunicato alla Ricorrente che non avrebbe dato seguito all'istanza presentata sino al termine previsto dalla L.R. Sardegna n. 5/2024; e, per quanto occorrer possa, della nota prot. D.G.A. n. 26528 del 3.09.2024 a mezzo della quale la Direzione Generale dell'Ambiente ha dato indicazioni al Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali circa l'applicazione della L.R. 5/2024 e della nota prot. 38729 del 20.12.2024, recante "Comunicazione riavvio" a mezzo della quale la Regione Sardegna ha comunicato il "riavvio" del procedimento.

Giustizia amministrativa202500735

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento regionale di improcedibilità e archiviazione dell’istanza di PAUR relativa a un impianto agro-fotovoltaico, nonché gli atti connessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

La società aveva presentato un’istanza per il rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico regionale relativo a un impianto agro-fotovoltaico. Dopo una sospensione disposta in applicazione della l.r. Sardegna n. 5/2024 e il successivo riavvio conseguente alla l.r. n. 20/2024, la Regione ha dichiarato improcedibile e archiviato l’istanza, ritenendo il progetto ricadente in aree non idonee ai sensi dell’allegato B della l.r. n. 20/2024 e applicando l’art. 1, comma 5, della stessa legge, che vietava la realizzazione degli impianti nelle aree non idonee e impediva di dare corso alle istanze in contrasto con tale disciplina, anche se presentate anteriormente. La ricorrente ha dedotto, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5, e dei relativi allegati per violazione degli artt. 3 e 117, commi 1 e 3, Cost. In corso di giudizio ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 184/2025, deducendo che essa evidenziava il fumus della censura e chiedendo tutela anche in relazione ai pregiudizi derivanti dalla scadenza dei contratti di disponibilità dei terreni e del preventivo di connessione.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. e ha accolto il ricorso sulla base della censura assorbente relativa all’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5, della l.r. Sardegna n. 20/2024. La Corte costituzionale, con sentenza n. 184/2025, aveva dichiarato tale disposizione incostituzionale per contrasto con l’art. 117, commi 1 e 3, Cost., in quanto introduceva un divieto assoluto e aprioristico di realizzazione degli impianti nelle aree non idonee, incompatibile con i principi di massima diffusione delle energie rinnovabili e con la disciplina statale ed europea. La dichiarazione di incostituzionalità ha efficacia ex tunc; pertanto, la Regione non poteva fondare l’improcedibilità definitiva dell’istanza sulla sola non idoneità dell’area. La fattibilità del progetto deve essere valutata concretamente nell’ambito del procedimento amministrativo, senza automatismi, fermo restando che non è applicabile la procedura semplificata prevista per gli impianti in aree idonee. Sono stati quindi annullati i provvedimenti impugnati, con obbligo della Regione di riavviare il procedimento relativo alla verifica di assoggettabilità a VIA e di concluderlo entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Il TAR ha escluso di poter accertare in via anticipata l’applicabilità al caso del sopravvenuto d.lgs. n. 175/2025, poiché tale normativa non era stata valutata nel procedimento impugnato e la relativa applicazione dovrà essere esaminata dalla Regione in sede di riedizione del potere, ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a. Spese integralmente compensate per la novità e complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata, previo avviso alle parti, quando ne ricorrono i presupposti.

  • art. 1, comma 5, l.r. Sardegna n. 20/2024

    È vietata la realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree non idonee [...] Il divieto di realizzazione si applica anche agli impianti e gli accumuli FER la cui procedura autorizzativa e di valutazione ambientale [...] è in corso al momento dell’entrata in vigore della presente legge.

    La disposizione, nella parte in cui trasformava l’inidoneità dell’area in un divieto assoluto e impediva automaticamente la prosecuzione dei procedimenti in corso, è stata dichiarata incostituzionale e non poteva legittimare l’archiviazione dell’istanza.

  • art. 117, commi 1 e 3, Cost.

    Parametri costituzionali in relazione ai quali la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 1, comma 5, della l.r. Sardegna n. 20/2024, per contrasto con i principi europei di massima diffusione delle energie rinnovabili, con la disciplina statale di settore e con i principi fondamentali della materia.

  • direttiva 2023/2413/UE

    Esprime principi di massima diffusione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili, incompatibili con un divieto regionale assoluto e aprioristico fondato sulla non idoneità dell’area.

  • art. 20 d.lgs. n. 199/2021

    Consente alle regioni di individuare aree idonee e non idonee, ma tale potere non può essere esercitato in modo da equiparare la non idoneità a un divieto assoluto di realizzazione.

  • artt. 1, comma 2, 2 e 7 d.m. 21 giugno 2024

    Parametri interposti richiamati dalla Corte costituzionale nel sindacato sulla disciplina regionale delle aree idonee e non idonee per gli impianti da fonti rinnovabili.

  • artt. 3 e 4, lettera e), Statuto speciale della Regione Sardegna

    Parametri statutari richiamati in relazione alla disciplina regionale degli impianti da fonti rinnovabili.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    Impedisce al giudice amministrativo di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati, sicché l’applicabilità della normativa sopravvenuta deve essere valutata dall’amministrazione in sede di riedizione del potere.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Richiamato con riguardo alla comunicazione regionale di improcedibilità antecedente al provvedimento conclusivo.

Massime di principio

  • La qualificazione di un’area come non idonea alla localizzazione di impianti da fonti rinnovabili non può tradursi in un divieto assoluto, automatico e aprioristico di realizzazione del progetto.
  • Quando una disposizione regionale che impone un divieto assoluto nelle aree non idonee è dichiarata incostituzionale, la dichiarazione opera ex tunc e rende illegittimi i provvedimenti amministrativi adottati esclusivamente sulla sua base.
  • La non idoneità dell’area impone una valutazione concreta della fattibilità del progetto nell’ambito del procedimento amministrativo, senza automatismi impeditivi; resta distinta la disciplina procedurale applicabile agli impianti localizzati in aree idonee.
  • In caso di annullamento dell’archiviazione fondata su una disciplina incostituzionale, il giudice può imporre all’amministrazione di riavviare e concludere il procedimento entro un termine determinato, senza sostituirsi alla valutazione amministrativa sulla concreta fattibilità del progetto.
  • Il giudice amministrativo non può accertare anticipatamente l’applicabilità di una normativa sopravvenuta che l’amministrazione non abbia ancora applicato nel procedimento impugnato; la questione deve essere esaminata in sede di riedizione del potere, ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàInvalidità del provvedimento
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàEffetto conformativo e riedizione del potereQuestione di legittimità costituzionaleDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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