Sentenza n. 367/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'annullamento a) del provvedimento prot. n. 15693 del 28.05.2025, ricevuto dalla Ricorrente via PEC in medesima data, con cui la Regione Autonoma della Sardegna, Direzione Generale dell'Ambiente - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali, a nome del Direttore del Servizio Matteo Muntoni, ha comunicato la "improcedibilità e archiviazione" del "Procedimento per il rilascio del Provvedimento ambientale unico regionale (P.A.U.R.). L.R. n. 2/2021 e Delib.G.R. n. 11/75 del 2021" avente ad oggetto "Impianto agro-fotovoltaico denominato SERRAMANNA AGRIPV della potenza di 18.011,340 kW e delle relative opere connesse, nel territorio del Comune di Serramanna (SU), in località Fattoria del Re". Proponente: PV Mars S.r.l."; b) nonché di tutti gli altri atti connessi precedenti e/o conseguenti, ivi inclusa, per quanto occorrer possa, la nota inviata via PEC dalla Regione Autonoma della Sardegna in data 25.02.2025 ai sensi dell'art. 10-bis L. 241/1990, recante "Impianto agro-fotovoltaico denominato SERRAMANNA AGRIPV della potenza di 18.011,340 kW e delle relative opere connesse, nel territorio del Comune di Serramanna (SU), in località Fattoria del Re". Proponente: PV Mars S.r.l. Istanza per il rilascio del Provvedimento ambientale unico regionale (P.A.U.R.). L.R. n. 2/2021 e Delib.G.R. n. 11/75 del 2021. Comunicazione improcedibilità."; c) della nota prot. 31452 del 22.10.2024, recante "Comunicazione", a mezzo della quale la Regione Sardegna ha comunicato alla Ricorrente che non avrebbe dato seguito all'istanza presentata sino al termine previsto dalla L.R. Sardegna n. 5/2024; e, per quanto occorrer possa, della nota prot. D.G.A. n. 26528 del 3.09.2024 a mezzo della quale la Direzione Generale dell'Ambiente ha dato indicazioni al Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali circa l'applicazione della L.R. 5/2024 e della nota prot. 38729 del 20.12.2024, recante "Comunicazione riavvio" a mezzo della quale la Regione Sardegna ha comunicato il "riavvio" del procedimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento regionale di improcedibilità e archiviazione dell’istanza di PAUR relativa a un impianto agro-fotovoltaico, nonché gli atti connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società aveva presentato un’istanza per il rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico regionale relativo a un impianto agro-fotovoltaico. Dopo una sospensione disposta in applicazione della l.r. Sardegna n. 5/2024 e il successivo riavvio conseguente alla l.r. n. 20/2024, la Regione ha dichiarato improcedibile e archiviato l’istanza, ritenendo il progetto ricadente in aree non idonee ai sensi dell’allegato B della l.r. n. 20/2024 e applicando l’art. 1, comma 5, della stessa legge, che vietava la realizzazione degli impianti nelle aree non idonee e impediva di dare corso alle istanze in contrasto con tale disciplina, anche se presentate anteriormente. La ricorrente ha dedotto, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5, e dei relativi allegati per violazione degli artt. 3 e 117, commi 1 e 3, Cost. In corso di giudizio ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 184/2025, deducendo che essa evidenziava il fumus della censura e chiedendo tutela anche in relazione ai pregiudizi derivanti dalla scadenza dei contratti di disponibilità dei terreni e del preventivo di connessione.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. e ha accolto il ricorso sulla base della censura assorbente relativa all’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5, della l.r. Sardegna n. 20/2024. La Corte costituzionale, con sentenza n. 184/2025, aveva dichiarato tale disposizione incostituzionale per contrasto con l’art. 117, commi 1 e 3, Cost., in quanto introduceva un divieto assoluto e aprioristico di realizzazione degli impianti nelle aree non idonee, incompatibile con i principi di massima diffusione delle energie rinnovabili e con la disciplina statale ed europea. La dichiarazione di incostituzionalità ha efficacia ex tunc; pertanto, la Regione non poteva fondare l’improcedibilità definitiva dell’istanza sulla sola non idoneità dell’area. La fattibilità del progetto deve essere valutata concretamente nell’ambito del procedimento amministrativo, senza automatismi, fermo restando che non è applicabile la procedura semplificata prevista per gli impianti in aree idonee. Sono stati quindi annullati i provvedimenti impugnati, con obbligo della Regione di riavviare il procedimento relativo alla verifica di assoggettabilità a VIA e di concluderlo entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Il TAR ha escluso di poter accertare in via anticipata l’applicabilità al caso del sopravvenuto d.lgs. n. 175/2025, poiché tale normativa non era stata valutata nel procedimento impugnato e la relativa applicazione dovrà essere esaminata dalla Regione in sede di riedizione del potere, ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a. Spese integralmente compensate per la novità e complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata, previo avviso alle parti, quando ne ricorrono i presupposti.
art. 1, comma 5, l.r. Sardegna n. 20/2024
È vietata la realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree non idonee [...] Il divieto di realizzazione si applica anche agli impianti e gli accumuli FER la cui procedura autorizzativa e di valutazione ambientale [...] è in corso al momento dell’entrata in vigore della presente legge.
La disposizione, nella parte in cui trasformava l’inidoneità dell’area in un divieto assoluto e impediva automaticamente la prosecuzione dei procedimenti in corso, è stata dichiarata incostituzionale e non poteva legittimare l’archiviazione dell’istanza.
art. 117, commi 1 e 3, Cost.
Parametri costituzionali in relazione ai quali la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 1, comma 5, della l.r. Sardegna n. 20/2024, per contrasto con i principi europei di massima diffusione delle energie rinnovabili, con la disciplina statale di settore e con i principi fondamentali della materia.
direttiva 2023/2413/UE
Esprime principi di massima diffusione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili, incompatibili con un divieto regionale assoluto e aprioristico fondato sulla non idoneità dell’area.
art. 20 d.lgs. n. 199/2021
Consente alle regioni di individuare aree idonee e non idonee, ma tale potere non può essere esercitato in modo da equiparare la non idoneità a un divieto assoluto di realizzazione.
artt. 1, comma 2, 2 e 7 d.m. 21 giugno 2024
Parametri interposti richiamati dalla Corte costituzionale nel sindacato sulla disciplina regionale delle aree idonee e non idonee per gli impianti da fonti rinnovabili.
artt. 3 e 4, lettera e), Statuto speciale della Regione Sardegna
Parametri statutari richiamati in relazione alla disciplina regionale degli impianti da fonti rinnovabili.
art. 34, comma 2, c.p.a.
Impedisce al giudice amministrativo di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati, sicché l’applicabilità della normativa sopravvenuta deve essere valutata dall’amministrazione in sede di riedizione del potere.
art. 10-bis l. 241/1990
Richiamato con riguardo alla comunicazione regionale di improcedibilità antecedente al provvedimento conclusivo.
Massime di principio
- La qualificazione di un’area come non idonea alla localizzazione di impianti da fonti rinnovabili non può tradursi in un divieto assoluto, automatico e aprioristico di realizzazione del progetto.
- Quando una disposizione regionale che impone un divieto assoluto nelle aree non idonee è dichiarata incostituzionale, la dichiarazione opera ex tunc e rende illegittimi i provvedimenti amministrativi adottati esclusivamente sulla sua base.
- La non idoneità dell’area impone una valutazione concreta della fattibilità del progetto nell’ambito del procedimento amministrativo, senza automatismi impeditivi; resta distinta la disciplina procedurale applicabile agli impianti localizzati in aree idonee.
- In caso di annullamento dell’archiviazione fondata su una disciplina incostituzionale, il giudice può imporre all’amministrazione di riavviare e concludere il procedimento entro un termine determinato, senza sostituirsi alla valutazione amministrativa sulla concreta fattibilità del progetto.
- Il giudice amministrativo non può accertare anticipatamente l’applicabilità di una normativa sopravvenuta che l’amministrazione non abbia ancora applicato nel procedimento impugnato; la questione deve essere esaminata in sede di riedizione del potere, ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a.
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