Sentenza n. 1494/2026 - Salerno, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto della SCIA per l’utilizzo temporaneo e stagionale di un’area come parcheggio per 120 giorni
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento con cui il Responsabile del SUAP aveva rigettato la SCIA presentata per l’uso temporaneo e stagionale, per 120 giorni, di un’area sita in località Travertino. Il Comune aveva motivato il rigetto richiamando l’art. 70 delle N.T.A. della zona L del PRG, ritenuta incompatibile con nuova edificazione pubblica o privata, la ricaduta dell’area nella tutela integrale della Zona 1b del PUT e la classificazione dell’area come Zona P4 a pericolosità molto elevata del PAI, nella quale sarebbero vietati interventi capaci di incrementare il carico insediativo, modificare la morfologia del terreno o alterare il regime delle acque. La ricorrente ha dedotto, tra l’altro, che l’intervento non comportava opere edilizie permanenti né impermeabilizzazione del suolo, prevedeva il ripristino integrale dello stato dei luoghi, riguardava un’area già profondamente trasformata e dotata di opere di mitigazione del rischio, quali chiodature e rete paramassi, e che tali circostanze erano state rappresentate nell’istanza e nella relazione tecnica allegata. Le censure hanno evidenziato il difetto di istruttoria e la mancata attivazione del contraddittorio procedimentale, che avrebbe consentito di verificare in concreto l’ammissibilità dell’intervento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha annullato il provvedimento di rigetto. Il Collegio ha ritenuto manifestamente fondato il gravame, ravvisando un difetto di istruttoria e la mancata attivazione del contraddittorio procedimentale. Il Comune ha infatti negato la SCIA sulla base dei vincoli urbanistici, paesaggistici e di pericolosità idrogeologica senza esaminare adeguatamente le circostanze specificamente dedotte dalla società: la temporaneità e stagionalità dell’utilizzo, l’assenza di opere permanenti e di impermeabilizzazione, l’impegno al ripristino dello stato dei luoghi, la preesistente trasformazione dell’area e la presenza di opere di mitigazione del rischio. Secondo il giudice, il contraddittorio avrebbe potuto consentire alla ricorrente di comprovare la possibile ammissibilità dell’intervento e condurre eventualmente a un esito diverso. La natura dirimente di tali vizi ha determinato l’assorbimento delle ulteriori doglianze. Le spese di giudizio sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Ha consentito la definizione della controversia in forma semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.
art. 70 N.T.A. del PRG vigente
Zona L - Tutela Idrogeologica
È stato richiamato dal Comune quale disposizione ritenuta ostativa alla nuova edificazione pubblica e privata e posta a tutela della destinazione a "incolto produttivo".
l.r. Campania n. 35/1987
È stata richiamata dal Comune per sostenere che l’area ricadesse in una zona sottoposta a tutela integrale.
PAI
Zona P4 - Pericolosità Molto Elevata
È stato richiamato dal Comune per sostenere l’inammissibilità di interventi capaci di incrementare il carico insediativo, modificare la morfologia del terreno o alterare il regime delle acque.
Massime di principio
- Il rigetto di una SCIA non può fondarsi su un richiamo astratto ai vincoli urbanistici, paesaggistici o di pericolosità idrogeologica senza un’istruttoria concreta sulle caratteristiche dell’intervento effettivamente progettato, soprattutto quando l’attività è temporanea, stagionale, priva di opere edilizie permanenti e accompagnata dall’impegno al ripristino dello stato dei luoghi.
- Quando il privato rappresenta circostanze tecniche potenzialmente idonee a dimostrare la compatibilità dell’intervento con i vincoli gravanti sull’area, l’amministrazione deve esaminarle specificamente e non può ometterne la valutazione ai fini del rigetto.
- La mancata attivazione del contraddittorio procedimentale assume rilievo invalidante quando il confronto con il privato avrebbe potuto consentire l’acquisizione o la verifica di elementi decisivi sull’ammissibilità dell’intervento e avrebbe potuto condurre a un esito diverso.
- La preesistente trasformazione dell’area e la presenza di opere di mitigazione del rischio costituiscono elementi fattuali che l’amministrazione deve considerare nell’istruttoria relativa alla compatibilità di un uso temporaneo dell’area con la disciplina urbanistica e idrogeologica.
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