Cassazione Penale, Ordinanza n. 36632/2025 del 11/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il magistrato di sorveglianza di Bari ha revocato la sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare concessa al detenuto ai sensi dell'art. 62 l. n. 689/1981, ritenendolo inaffidabile perché trovato in possesso, nella sua abitazione, di varie dosi di sostanze stupefacenti. Contro tale ordinanza il soggetto interessato ha proposto appello al Tribunale di sorveglianza, deducendo l'erroneità della decisione. Il Tribunale ha tuttavia qualificato l'atto come ricorso per cassazione, trasmettendolo alla Corte. In sede di legittimità è emerso che il difensore che aveva sottoscritto l'impugnazione non era iscritto all'albo speciale dei cassazionisti alla data di proposizione, con conseguente eccezione di inammissibilità per difetto di legittimazione ex art. 613 c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto da difensore privo dell'iscrizione all'albo speciale della Corte di cassazione richiesta dall'art. 613 c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La revoca della sanzione sostitutiva non è stata esaminata nel merito.
Norme richiamate
art. 62 l. n. 689/1981
richiamato come base normativa della sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare poi revocata per inaffidabilità del beneficiario
art. 666 c.p.p.
nei procedimenti in materia di esecuzione i provvedimenti sono impugnabili con ricorso per cassazione, non con appello
art. 613 c.p.p.
il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; in difetto l'impugnazione è inammissibile
art. 616 c.p.p.
alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende
sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
richiamata quale base per l'applicazione della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non scusabile
Massime di principio
- Nel procedimento di sorveglianza, quando l'impugnazione riguarda un provvedimento in materia di esecuzione, il mezzo corretto è il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 666 c.p.p., non l'appello.
- Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione; la mancanza dell'iscrizione all'albo speciale determina inammissibilità del ricorso.
- La successiva nomina di un difensore cassazionista non sana il difetto originario di legittimazione del sottoscrittore al momento della proposizione dell'impugnazione.
- La riqualificazione dell'appello erroneamente proposto in ricorso per cassazione non elimina il requisito della sottoscrizione da parte di avvocato cassazionista.
- Alla declaratoria di inammissibilità segue, salvo assenza di colpa nella determinazione dell'errore, la condanna alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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