Sentenza n. 449/2026 - Latina, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione delle ordinanze nn. 494 e 495 del 17 dicembre 2025, con cui il Dirigente del IV Settore - Urbanistica del Comune di Aprilia ha ingiunto, tra gli altri, alla Società ricorrente la demolizione di opere edilizie abusive; - di ogni atto presupposto, conseguente e comunque connesso ai provvedimenti impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanze di demolizione di opere edilizie abusive, nella parte in cui erano state notificate e riferite anche alla società ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria superficiaria)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato le ordinanze comunali di demolizione deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva. Ha sostenuto di non avere realizzato gli abusi contestati e di non avere la disponibilità materiale e giuridica degli immobili, essendo titolare soltanto del diritto di superficie sulle coperture, dove aveva installato impianti fotovoltaici, e quindi priva della possibilità di ottemperare agli ordini di demolizione. Nel corso del giudizio il Comune ha adottato una determinazione di convalida, riconoscendo che la società era estranea agli abusi e che le ordinanze erano state erroneamente notificate anche a essa; successivamente ha ulteriormente emendato gli atti, eliminando anche l'erronea individuazione della società quale soggetto legittimato passivo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che l'amministrazione, dopo la proposizione del ricorso, aveva integralmente soddisfatto la pretesa della ricorrente, eliminando sia l'erronea notificazione delle ordinanze sia l'erronea individuazione della società quale destinataria degli obblighi demolitori. La ricorrente aveva espressamente aderito alla declaratoria. Il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata, ricorrendone i presupposti processuali. Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale: poiché il Comune aveva provveduto soltanto dopo la proposizione del ricorso e nel senso richiesto dalla ricorrente, le spese sono state poste a carico del Comune e liquidate in euro 1.500, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
“sentenza in forma semplificata”
Consente la definizione della causa con sentenza semplificata quando sussistono l'integrità del contraddittorio, la completezza dell'istruttoria e gli ulteriori presupposti indicati dal giudice.
art. 34, comma 5, c.p.a.
“cessazione della materia del contendere”
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione modifica o ritira l'atto in modo da soddisfare integralmente la pretesa azionata.
art. 21-nonies, comma 2, l. 241/1990
È stato richiamato dal Comune quale fondamento della convalida degli atti impugnati, diretta a eliminare l'erronea notificazione e l'erronea individuazione della società quale legittimata passiva.
art. 92, comma 2, c.p.c.
In caso di cessazione della materia del contendere, le spese sono liquidate considerando quale sarebbe stato l'esito del giudizio in base a una sommaria delibazione della pretesa; nel caso concreto sono state poste a carico dell'amministrazione, che aveva soddisfatto la pretesa solo dopo la proposizione del ricorso.
art. 34 d.lgs. 104/2010
Richiamato quale fondamento del rinvio esterno al codice di procedura civile in materia di spese processuali.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta atti idonei a eliminare integralmente la lesione dedotta e a soddisfare la pretesa sostanziale del ricorrente, con adesione o comunque riconoscimento di tale soddisfazione da parte di quest'ultimo.
- Quando un'ordinanza di demolizione è erroneamente indirizzata anche a un soggetto estraneo all'abuso, il riconoscimento amministrativo dell'errore e la conseguente eliminazione della sua individuazione quale destinatario dell'ordine soddisfano integralmente l'interesse azionato e giustificano la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere non esclude la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale: se l'amministrazione ha adottato il provvedimento satisfattivo soltanto dopo la proposizione del ricorso, le spese possono essere poste a suo carico sulla base della presumibile fondatezza della domanda originaria.
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