Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza del 13/01/2005 n. 458 - Corte di Cassazione

Notifica del ricorso - Rispetto del termine di impugnazione - Perfezionamento della notifica - Deposito dell'avviso ex art. 140 c.p.c. nella casa comunale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Le Sezioni Unite stabiliscono che, in caso di notifica ex art. 140 c.p.c., il termine d’impugnazione è rispettato se il ricorso viene consegnato all’ufficiale giudiziario entro la scadenza. Per il destinatario, la notifica si perfeziona con il compimento delle formalità previste, incluso l’invio della raccomandata con avviso di ricevimento; tale avviso deve essere allegato all’atto, poiché la sua mancanza comporta la nullità della notifica, sanabile mediante costituzione dell’intimato o rinnovazione ex art. 291 c.p.c. Nel caso concreto è stata ordinata la rinnovazione della notifica entro sessanta giorni.

Notifica del ricorso ex art. 140 c.p.c.: termine d’impugnazione, perfezionamento e necessità dell’avviso di ricevimento

Notifica del ricorso per cassazione in caso di irreperibilità del destinatario

La decisione delle Sezioni Unite riguarda il perfezionamento della notificazione eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., con particolare riferimento al rispetto del termine per proporre ricorso per cassazione e alla mancata produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa.

La controversia trae origine da un avviso di mora notificato nel 1994 a G.C., quale erede del padre, per imposte relative ai redditi del de cuius degli anni 1978-1979. Il contribuente aveva impugnato l’atto sostenendo di avere accettato l’eredità con beneficio d’inventario. Le Commissioni tributarie avevano accolto la sua posizione, ritenendo non provata la notifica della cartella esattoriale e affermando che il beneficio d’inventario manteneva distinti il patrimonio del defunto e quello dell’erede.

Il Ministero delle finanze propose ricorso per cassazione. La notifica del ricorso fu eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., ma non risultava depositato l’avviso di ricevimento della raccomandata inviata al destinatario. La questione fu rimessa alle Sezioni Unite per chiarire se tale omissione determinasse l’inesistenza o la nullità della notificazione e quale fosse l’incidenza della sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002.

Vicenda processuale e formalità eseguite

Dalla relata risultava che:

  • il ricorso recava la data dell’11 marzo 1999;
  • il deposito della copia nella casa comunale era indicato come avvenuto il 13 febbraio 1999, ma tale data è stata considerata un errore materiale, da correggere in 13 marzo 1999;
  • era stata eseguita l’affissione dell’avviso di deposito presso l’abitazione, l’ufficio o l’azienda del destinatario;
  • la raccomandata informativa era stata spedita il 15 marzo 1999;
  • l’avviso di ricevimento non risultava allegato al ricorso né comunque prodotto;
  • l’intimato non si era costituito nel giudizio di cassazione.

Distinzione tra notifica a mezzo posta e notifica ex art. 140 c.p.c.

Le Sezioni Unite hanno escluso l’esistenza di un effettivo contrasto giurisprudenziale tra gli orientamenti precedentemente individuati dall’ordinanza di rimessione. Le decisioni apparentemente divergenti riguardavano infatti due procedimenti notificatori differenti.

La notifica a mezzo posta, disciplinata dall’art. 149 c.p.c. e dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, si fonda sull’attività dell’agente postale e sull’avviso di ricevimento quale prova dell’esecuzione della notificazione.

La notifica ex art. 140 c.p.c., invece, è eseguita direttamente dall’ufficiale giudiziario attraverso una sequenza di formalità specifiche, tra cui il deposito dell’atto nella casa comunale e la spedizione della raccomandata informativa al destinatario.

Perfezionamento della notifica per il notificante

La Corte ha applicato il principio affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 477 del 26 novembre 2002, secondo cui, per il notificante, la notificazione si perfeziona nel momento in cui l’atto viene consegnato all’ufficiale giudiziario, quando il rispetto del termine dipende da un’attività successiva sottratta al controllo del notificante.

Tale principio, di portata generale, si applica anche alle notificazioni eseguite ai sensi dell’art. 140 c.p.c. Pertanto, quando è pendente il termine per proporre impugnazione, il notificante rispetta il termine se consegna il ricorso all’ufficiale giudiziario entro la scadenza, anche se le formalità successive vengono completate in un momento successivo.

L’effetto anticipato per il notificante è tuttavia provvisorio e si consolida soltanto se il procedimento notificatorio viene validamente perfezionato anche nei confronti del destinatario.

Perfezionamento della notifica per il destinatario

Nel rito previsto dall’art. 140 c.p.c., la notificazione richiede il compimento delle seguenti formalità:

  • deposito della copia dell’atto nella casa comunale del luogo in cui la notificazione deve essere eseguita;
  • affissione dell’avviso del deposito alla porta dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, oggi in busta chiusa e sigillata ai sensi dell’art. 174 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
  • invio al destinatario della raccomandata con avviso di ricevimento contenente la notizia dell’avvenuto deposito.

Il deposito nella casa comunale è una formalità essenziale, ma non è sufficiente da solo, perché non pone necessariamente l’atto nella sfera di conoscibilità del destinatario. Anche l’affissione dell’avviso non è ritenuta sufficiente, data la possibilità che l’avviso venga rimosso o disperso.

La notificazione nei confronti del destinatario si considera quindi eseguita con il compimento dell’ultimo degli adempimenti prescritti, ossia con la spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento.

Rilevanza dell’avviso di ricevimento

Le Sezioni Unite hanno superato il precedente orientamento secondo cui l’allegazione dell’avviso di ricevimento all’originale dell’atto sarebbe stata irrilevante.

L’avviso di ricevimento svolge una funzione necessaria, poiché consente di verificare se la raccomandata sia effettivamente pervenuta nella sfera di conoscibilità del destinatario e se il luogo in cui sono state eseguite le formalità corrisponda alla sua residenza, dimora o domicilio.

Dalle annotazioni dell’agente postale possono emergere circostanze incompatibili con la validità della notificazione, come il trasferimento del destinatario, il suo decesso o altre ragioni che dimostrino che la raccomandata non è pervenuta nella sua sfera di conoscibilità.

Per tali ragioni:

  • l’avviso di ricevimento deve essere allegato all’originale dell’atto notificato;
  • la sua mancata allegazione determina la nullità della notificazione, non la sua inesistenza;
  • la nullità è sanabile mediante la costituzione dell’intimato;
  • in mancanza di costituzione, la notificazione può essere rinnovata ai sensi dell’art. 291 c.p.c.;
  • l’inesistenza ricorre soltanto quando l’atto sia stato indirizzato verso un luogo privo di qualsiasi collegamento con il destinatario.

Decorrenza del termine per il deposito del ricorso

Il termine di venti giorni previsto dall’art. 369, primo comma, c.p.c., per il deposito del ricorso per cassazione, a pena di improcedibilità, decorre dalla notificazione perfezionata nei confronti del destinatario.

La consegna del ricorso all’ufficiale giudiziario consente al notificante di rispettare il termine d’impugnazione e di compiere le attività che presuppongono la notificazione dell’atto. Tuttavia, il termine per il deposito del ricorso continua a decorrere dal momento in cui la notificazione si perfeziona nei confronti del destinatario, non dalla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.

La distinzione tra i due momenti opera quindi come segue:

  • per rispettare il termine d’impugnazione del notificante, rileva la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario;
  • per il perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario, rileva il completamento delle formalità dell’art. 140 c.p.c.;
  • per il decorso del termine di venti giorni per il deposito del ricorso ex art. 369 c.p.c., rileva la notificazione perfezionata nei confronti del destinatario.

Principi costituzionali richiamati

La soluzione è fondata sul bilanciamento tra il diritto di difesa del notificante e quello del destinatario, alla luce degli artt. 3, 24 e 111 Cost.

La Corte costituzionale ha riconosciuto che il notificante non può essere penalizzato per ritardi o disfunzioni di una procedura notificatoria sottratta, dopo la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, alla sua sfera di controllo. Al tempo stesso, il destinatario deve essere posto in una condizione di effettiva conoscibilità dell’atto, così da garantire l’instaurazione del contraddittorio e il diritto di difesa.

Il sistema delle notificazioni si fonda su presunzioni legali di conoscenza, ma tali presunzioni devono essere ragionevoli ed effettive. Nell’ambito dell’art. 140 c.p.c., l’avviso di ricevimento costituisce lo strumento che consente di verificare concretamente l’idoneità della procedura a raggiungere tale finalità.

Decisione nel caso concreto

Nel caso esaminato, pur risultando compiute le formalità principali dell’art. 140 c.p.c., l’avviso di ricevimento della raccomandata spedita il 15 marzo 1999 non era stato allegato al ricorso né prodotto successivamente. Poiché l’intimato non si era costituito, la nullità della notificazione non poteva considerarsi sanata.

La Corte ha quindi ordinato la nuova notificazione del ricorso per cassazione all’intimato entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e ha rinviato la causa a nuovo ruolo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.