Sentenza n. 7063/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 00538/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di un dirigente medico a tempo pieno e indeterminato, nella quale l’appellante è risultata seconda con 77,70 punti, contro i 79,10 punti della vincitrice; in appello è stata impugnata la sentenza del TAR Basilicata che aveva respinto il ricorso
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La candidata, seconda e ultima in graduatoria, ha appellato la sentenza del TAR Basilicata n. 538/2025, che aveva respinto il ricorso contro la graduatoria. Con i primi due motivi, trattati congiuntamente, ha contestato la valutazione degli incarichi di particolare competenza professionale: le erano stati attribuiti 2,50 punti anziché 5,50, perché la commissione aveva sottratto un periodo pari a quello richiesto come requisito di accesso, benché gli incarichi da lei dedotti fossero maturati, secondo la sua prospettazione, dal 16 luglio 2014 al 16 gennaio 2020, quindi dopo il compimento del triennio minimo richiesto. Ha dedotto violazione della lex specialis e del principio di previa determinazione dei criteri, violazione dell’anonimato e dell’art. 97 Cost., travisamento e illogicità; ha sostenuto che la clausola del bando consentisse di escludere solo i titoli effettivamente maturati nel periodo utile per l’accesso, mentre la commissione avrebbe introdotto, quando i candidati non erano più anonimi, una decurtazione temporale automatica. Ha inoltre denunciato l’irragionevolezza del criterio, che avrebbe penalizzato i candidati con titoli di alta qualificazione e appiattito le differenze di merito. Con il terzo motivo ha censurato l’omessa valutazione di ulteriori titoli curriculari, sostenendo che il bando non limitasse la valutabilità ai percorsi universitari di approfondimento specialistico strutturati nel tempo e non concentrati in poche giornate. La Regione e la controinteressata hanno chiesto il rigetto; la Regione ha anche contestato la valutabilità dell’incarico di coordinatrice della Biobanca e la possibilità che la revisione dei punteggi potesse colmare il divario. La controinteressata ha riproposto il ricorso incidentale e formulato motivi aggiunti; l’appellante ha eccepito l’inammissibilità della nuova documentazione regionale e delle integrazioni motivazionali in appello, nonché del motivo aggiunto.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha respinto congiuntamente i primi due motivi: la clausola del bando disponeva che, per i punteggi relativi ai titoli di cui alle lettere B) e C), fosse considerato soltanto il periodo ulteriore rispetto a quello previsto come requisito di accesso. Secondo il significato letterale della clausola, «periodo» indica il quantum temporale richiesto per partecipare, da neutralizzare nel computo dei titoli indipendentemente dalle date in cui questi siano maturati; la commissione ha quindi applicato correttamente la lex specialis e il criterio non è risultato irragionevole, essendo volto a valorizzare le esperienze di durata eccedente quella minima di accesso. La clausola non era stata impugnata e non poteva essere reinterpretata in funzione integrativa per attribuirle significati impliciti o inespressi. Il terzo motivo è stato respinto per difetto di interesse: anche l’eventuale attribuzione dei titoli curriculari contestati avrebbe comportato soltanto 0,2 punti, insufficienti a modificare l’esito della graduatoria, considerato il distacco di 1,40 punti. Per tale ragione sono rimasti assorbiti il ricorso incidentale riproposto, i motivi aggiunti e le questioni sulla prova di resistenza e sulla produzione documentale in appello. Le spese del grado sono state integralmente compensate per la peculiarità della questione.
Norme richiamate
art. 97 Cost.
La candidata, seconda e ultima classificata, ha appellato la sentenza del TAR Basilicata n. 538/2025, che aveva respinto il ricorso contro la graduatoria.
La disposizione è stata dedotta dall’appellante, ma il Consiglio di Stato non ne ha svolto un’applicazione o interpretazione autonoma; il rigetto dei motivi è fondato sull’interpretazione letterale della clausola del bando.
Massime di principio
- Quando un bando concorsuale stabilisce che, ai fini del punteggio per determinati titoli, è valutabile soltanto il periodo ulteriore rispetto a quello previsto come requisito di accesso, il periodo da neutralizzare corrisponde alla durata temporale astrattamente richiesta per l’accesso e va sottratto dal computo anche senza verificare se i singoli titoli siano maturati prima o dopo il conseguimento del requisito.
- Le clausole del bando di concorso devono essere interpretate secondo il significato immediatamente ricavabile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione; non è ammessa un’interpretazione integrativa diretta ad attribuire alla lex specialis significati impliciti o inespressi.
- È priva di interesse la censura sulla mancata valutazione di titoli quando il punteggio massimo conseguibile per essi, rapportato al distacco in graduatoria, non può modificare l’esito della procedura.
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