Sentenza del 23/01/2019 n. 1744 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE "Dual income tax" - Art. 5, comma 1, lett. b) della l. n. 383 del 2001 - Fruizione delle agevolazioni di cui al d.lgs. n. 466 del 1997 - Operazioni eseguite fino alla data del 30 giugno 2001 - Rilevanza - Limiti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava l'avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2002, sostenendo di avere applicato correttamente l'agevolazione Dual Income Tax (D.I.T.) prevista dal D.Lgs. n. 466 del 1997. In particolare, riteneva che la distribuzione di riserve di utili, costituente una variazione in diminuzione del patrimonio netto, dovesse essere compensata da un successivo accantonamento di utili a riserva, realizzato dopo il 30 giugno 2001. Con il secondo motivo contestava inoltre la regolazione delle spese processuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che, dopo l'abrogazione della D.I.T. da parte della legge n. 383 del 2001, potevano continuare a beneficiare dell'agevolazione soltanto le operazioni di variazione in aumento del capitale già eseguite entro il 30 giugno 2001. Gli incrementi patrimoniali successivi a tale data non possono quindi generare o ricostituire il beneficio, mentre i successivi decrementi del patrimonio netto, come la distribuzione di riserve ai soci, devono comunque ridurre la base agevolata. Il motivo sulle spese è stato dichiarato inammissibile per genericità. La società è stata condannata a pagare all'Agenzia delle Entrate 2.300 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 466 del 1997, art. 1, comma 1
Il reddito complessivo netto dichiarato (...) è assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota del 19 per cento per la parte corrispondente alla remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito.
La norma introduceva la D.I.T., consentendo l'applicazione dell'aliquota ridotta alla parte di reddito riferibile alla remunerazione ordinaria degli incrementi del capitale investito.
D.Lgs. n. 466 del 1997, art. 1, comma 4
Rilevano come variazioni in aumento i conferimenti in denaro nonchè gli utili accantonati a riserva (...) come variazioni in diminuzione le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti.
La norma distingue gli incrementi patrimoniali agevolabili dai decrementi che riducono la base imponibile D.I.T.; i decrementi con attribuzione ai soci rilevano anche se successivi.
Legge n. 383 del 2001, art. 5, comma 1, lett. b)
I soggetti che alla data del 30 giugno 2001 abbiano già eseguito operazioni di variazione in aumento del capitale (...) continuano a fruire dei relativi benefici.
La disposizione transitoria conserva il beneficio solo per gli incrementi patrimoniali già realizzati entro il 30 giugno 2001. Gli incrementi successivi non possono essere inclusi nella base agevolata, mentre i decrementi successivi devono essere sottratti.
Codice di procedura civile, art. 91
La parte soccombente è condannata al pagamento delle spese processuali, salvo diversa decisione motivata.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15
Disciplina la condanna alle spese nel processo tributario; una censura generica sulla loro liquidazione non è sufficiente in cassazione.
Massime di principio
- Quando un'agevolazione fiscale viene abrogata ma viene prevista una clausola transitoria, occorre individuare con precisione la data limite: sono normalmente protette solo le operazioni già eseguite entro tale data.
- Gli incrementi patrimoniali realizzati dopo la data di cessazione non possono creare, ampliare o ricostituire il beneficio agevolativo, anche se compensano contabilmente precedenti decrementi.
- I decrementi patrimoniali successivi, come distribuzioni di riserve o attribuzioni ai soci, possono invece ridurre la base agevolata riferita alle operazioni maturate entro il termine previsto.
- Nel calcolo di un beneficio basato sul patrimonio netto è necessario distinguere la rilevanza temporale degli incrementi e dei decrementi: non opera automaticamente una compensazione tra operazioni anteriori e posteriori alla data limite.
- In cassazione, le contestazioni sulle spese processuali devono indicare concretamente quale pregiudizio sia stato subito; una denuncia generica della mancata distinzione tra voci tariffarie è inammissibile.
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