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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13555/2026 del 14/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti contestavano la conferma della condanna per reati di stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990) a seguito di giudizio abbreviato. Niare Baba deduceva vizi di motivazione circa la responsabilità per detenzione di droga trovata nell'appartamento, la mancata applicazione della causa di lieve entità ex art. 73, comma 5, la mancata applicazione del concorso differenziato e l'erronea applicazione dell'aumento di pena per recidiva specifica reiterata. Ciss Abib sollevava analoghe censure sulla responsabilità per i capi A, B e C, sulla mancata riqualificazione ex art. 73, comma 5, sul vizio di motivazione rispetto alle cessioni contestate e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Molti motivi sono stati dichiarati inammissibili perché reiterativi o generici; quelli esaminati nel merito sono stati respinti. La sentenza d'appello è ritenuta adeguatamente motivata: la responsabilità dei ricorrenti è confermata in ragione della disponibilità dell'immobile, delle dichiarazioni testimoniali e del consistente rinvenimento di sostanza (28 g cocaina e 459 g marijuana) e denaro. È stata altresì confermata l'esclusione della riconduzione alla lieve entità ex art. 73, comma 5, e mantenuto l'aumento di pena per recidiva specifica reiterata. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73

    La previsione della lieve entità ex comma 5 richiede valutazione complessiva di elementi qualitativi e quantitativi, non escludendosi per principio la convivenza di sostanze eterogenee. La circostanza della diversità delle sostanze non impedisce in sé il riconoscimento della lieve entità, che dipende da capacità di azione, numero di assuntori, volume movimentato, modus operandi e altri parametri.

  • Codice penale, art. 110

    Principio del concorso di persone nel reato: la Corte ha ritenuto che dagli elementi probatori (disponibilità dell'immobile, controllo degli accessi, dichiarazioni) potesse desumersi un ruolo non secondario dei ricorrenti nella detenzione e nell'attività di cessione.

  • Codice penale, art. 101

    Ai fini della recidiva specifica o dell'aumento per recidiva, i reati possono essere considerati 'della stessa indole' anche se previsti da testi normativi diversi, quando presentino caratteri fondamentali comuni (bene giuridico violato, movente, ecc.).

  • Codice di procedura penale, art. 192

    Riferimento al principio dell'onere probatorio e alla valutazione oltre ogni ragionevole dubbio; la Cassazione ha richiamato l'esigenza di censure non generiche e non meramente ripetitive rispetto al gravame d'appello.

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6

    Richiamato dalla giurisprudenza come parte del quadro normativo che distingue il piccolo spaccio da attività organizzate: la lieve entità non esclude ipotesi di spaccio, ma richiede valutazione della minore portata dell'attività.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite, sentenza Murolo n. 51063/2018 e altri precedenti)

    Affermato il principio che la valutazione della lieve entità è complessiva; la pluralità o eterogeneità di sostanze non è di per sé ostativa; il giudizio tiene conto di più indici e della capacità di diffusione sistematica della droga.

Massime di principio

  • La mera presenza o il fatto di dormire in un luogo dove si trova droga non basta automaticamente a escludere la responsabilità: vanno valutati controllo dell'immobile, potere di decidere gli accessi, rinvenimento di denaro e dichiarazioni di terzi.
  • La fattispecie di lieve entità ex art. 73, comma 5, va valutata complessivamente su elementi quantitativi, qualitativi, modalità di condotta, rete di distribuzione e capacità di diffusione; la sola eterogeneità delle sostanze non impedisce il riconoscimento se gli altri indici sono favorevoli.
  • Contestazioni generiche o ripetitive già dedotte e decise in appello possono essere dichiarate inammissibili in Cassazione; le censure devono essere specifiche e rivolte a vizi di diritto o motivazione.
  • Per il riconoscimento del concorso differenziato occorre che il giudice valorizzi il ruolo concreto di ciascun partecipante; l'assenza di elementi concreti a favore dell'imputato rende difficile ottenere una riqualificazione del concorso.
  • La recidiva specifica reiterata può essere ritenuta anche se i precedenti sono per reati codificati in norme diverse, quando presentino caratteri fondamentali comuni; non è determinante il solo riferimento testuale ma la natura e i motivi del comportamento.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se non emergono elementi positivi di rilevo a favore dell'imputato; l'indicazione puntuale di fatti o circostanze favorevoli è necessaria per ottenere la concessione.

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