Cassazione Civile, Ordinanza n. 08900/2024 del 04/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Un avvocato aveva ricevuto dalla società poi fallita il pagamento di euro 22.241,08 per prestazioni professionali rese in sede giudiziale. Il Tribunale aveva revocato il pagamento ai sensi dell'art. 67, comma 2, l. fall., ritenendo non applicabili le esenzioni del comma 3, lett. a) e f). L'avvocato ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) ha sostenuto che, in ragione del rapporto con il cliente e del divieto deontologico di rifiutare la prestazione per mancato pagamento, il compenso non potesse essere revocato; 2) ha dedotto violazione dell'art. 24 Cost. per la pretesa lesione del diritto di difesa delle persone giuridiche insolventi, in quanto la revocabilità dei compensi disincentiverebbe gli avvocati dall'assumere incarichi; 3) ha lamentato violazione degli artt. 3 e 35 Cost., sostenendo che il professionista, quale collaboratore della fallita, dovesse beneficiare dell'esenzione per i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro ex art. 67, comma 3, lett. f), l. fall.; 4) ha invocato l'esenzione di cui all'art. 67, comma 3, lett. a), l. fall., assumendo che l'assistenza giudiziale conferita dalla società rientrasse nel normale esercizio dell'impresa. La procedura intimata non ha svolto difese.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché introduceva una questione nuova, non dedotta in primo grado e non devoluta in appello, con conseguente giudicato interno; il secondo è stato inammissibile perché la pretesa violazione costituzionale non può essere dedotta direttamente come vizio di legge ordinaria, e comunque la questione di legittimità costituzionale era già stata ritenuta manifestamente infondata dalla giurisprudenza; il terzo è stato rigettato nel merito, affermando che l'esenzione per i pagamenti dei corrispettivi di lavoro riguarda rapporti subordinati o di collaborazione inseriti nell'impresa e non l'attività professionale autonoma dell'avvocato; il quarto è stato dichiarato inammissibile perché la decisione di merito si fondava su una duplice ratio decidendi e la censura non aveva colpito una di esse, rendendo il motivo privo di interesse. Spese non liquidate per mancata costituzione della procedura intimata; dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 67, comma 2, l. fall.
revoca del pagamento di € 22.241,08
nel periodo sospetto sono revocabili i pagamenti effettuati dal fallito, salvo specifiche esenzioni previste dal comma 3.
art. 67, comma 3, lett. a), l. fall.
esenzione per atti compiuti nel normale esercizio dell'impresa
l'esenzione riguarda pagamenti/operazioni direttamente espressive dell'esercizio dell'attività d'impresa, secondo i termini d'uso e riferibili all'oggetto tipico dell'attività, non operazioni prive di nesso diretto con essa.
art. 67, comma 3, lett. f), l. fall.
pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito
l'esenzione tutela rapporti di lavoro e collaborazioni inserite organicamente nell'impresa, non il rapporto professionale autonomo avvocato-cliente.
art. 67, comma 3, lett. g), l. fall.
pagamenti di debiti liquidi ed esigibili contratti con i professionisti solo in relazione all'accesso alle procedure concorsuali
la previsione, limitata ai professionisti per l'accesso alle procedure concorsuali, presuppone implicitamente la revocabilità dei pagamenti professionali per prestazioni diverse.
art. 24 Cost.
non può essere dedotto direttamente come violazione di legge ordinaria nel ricorso per cassazione; la questione deve passare, se del caso, attraverso un'eccezione di legittimità costituzionale della norma applicata.
art. 3 Cost.
richiamato dal ricorrente per sostenere l'irragionevole disparità di trattamento, ma la Corte non ne ha accolto la censura.
art. 35 Cost.
richiamato dal ricorrente per invocare tutela del lavoro professionale; la Corte ha escluso che protegga la protrazione dell'attività professionale autonoma in caso di insolvenza.
art. 2597 c.c.
richiamato dal ricorrente in via analogica; non ha inciso sulla decisione perché la censura è stata ritenuta nuova/inammissibile.
art. 1460 c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere l'impossibilità del professionista di rifiutare la prestazione; la Corte non ha esaminato il merito della questione per novità della censura.
art. 1461 c.c.
richiamato dal ricorrente per la medesima tesi sull'inadempimento del cliente; questione ritenuta nuova.
art. 329 c.p.c.
la mancata impugnazione di una autonoma ratio decidendi determina giudicato interno sul punto non censurato.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la violazione dei parametri costituzionali non può essere dedotta direttamente come vizio di violazione di legge se il contrasto passa attraverso una norma ordinaria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
art. 144 d.lgs. 115/2002
anche le persone giuridiche insolventi possono accedere al patrocinio a spese dello Stato ove ricorrano le condizioni di legge.
Massime di principio
- Nel sistema della legge fallimentare la regola è la revocabilità dei pagamenti compiuti nel periodo sospetto; le esenzioni sono eccezioni di stretta interpretazione e vanno ricondotte alla specifica ratio di tutela che le giustifica.
- L'esenzione per i pagamenti dei corrispettivi delle prestazioni di lavoro opera per rapporti di lavoro subordinato o di collaborazione, anche non subordinata, organicamente inseriti nell'impresa, e non si estende all'attività professionale autonoma del difensore.
- L'esenzione per gli atti compiuti nel normale esercizio dell'impresa riguarda pagamenti/negozi direttamente inerenti all'attività tipica dell'impresa e compiuti secondo i termini d'uso; non copre prestazioni professionali prive di nesso diretto con l'esercizio dell'impresa.
- L'esenzione prevista per i pagamenti ai professionisti in relazione all'accesso alle procedure concorsuali conferma, per implicito, la revocabilità dei pagamenti professionali relativi ad attività diverse.
- In cassazione non sono ammissibili censure che introducano questioni nuove rispetto ai gradi di merito, né motivi che non aggrediscano tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata.
- La violazione di norme costituzionali non può essere dedotta direttamente come violazione di legge comune ex art. 360, n. 3, c.p.c., ma richiede il corretto veicolo dell'incidente di costituzionalità.
- Il diritto di difesa della persona giuridica insolvente non impedisce la revocabilità dei pagamenti professionali effettuati nel periodo sospetto, poiché la tutela è assicurata, ove ne ricorrano i presupposti, dal patrocinio a spese dello Stato.
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