Cassazione Penale, Ordinanza n. 04705/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le censure attengono al trattamento sanzionatorio ma non denunciano una pena illegale, dunque non rientrano nei motivi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso è stato proposto dall'imputato contro la sentenza del Tribunale di Bari, ma riguarda esclusivamente il trattamento sanzionatorio. La Corte rileva che le doglianze sono formulate per ragioni non consentite dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., poiché non si verte in tema di pena illegale. Non emergono dal testo ulteriori dati sulla fattispecie concreta o sul reato oggetto della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
non versandosi in pena illegale
Nel ricorso avverso la sentenza, sono deducibili soltanto motivi rientranti nel perimetro consentito dalla norma; le censure sul trattamento sanzionatorio sono inammissibili se non denunciano una pena illegale.
c.p.p.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con conseguente condanna alle spese processuali.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso sentenza resa all'esito di determinati riti o procedimenti speciali, il controllo della Corte sul trattamento sanzionatorio è circoscritto ai soli profili di pena illegale.
- Le doglianze che investono la misura della pena, senza prospettare un vizio di illegittimità della sanzione in senso tecnico, non sono ammissibili quando la legge limita i motivi di ricorso.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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