Cassazione Civile, Ordinanza n. 28899/2021 del 19/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato due avvisi di accertamento IRPEF relativi agli anni 2008 e 2009, con cui l'Ufficio aveva recuperato redditi fondiari derivanti da terreni e fabbricati ubicati in alcuni comuni del Veneto. I ricorsi erano stati riuniti dalla CTP, che li aveva accolti solo in parte; la CTR, in appello, aveva accolto l'impugnazione con riguardo a un capannone sito in Sant'Angelo di Pieve di Sacco, ritenendolo non assoggettabile a reddito in quanto ancora in fase di costruzione, sulla base di elementi di fatto relativi allo stato dell'immobile. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione/falsa applicazione degli artt. 26, 37, comma 1, e 40 del D.P.R. n. 917/1986, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la tassazione di un complesso immobiliare regolarmente accatastato in categoria D/7; 2) violazione/falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., per avere la CTR ritenuto la non corrispondenza tra situazione reale e risultanze catastali sulla base di una perizia di parte e fotografie sfuocate.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbito il secondo. Ha affermato che i redditi fondiari dei fabbricati sono determinati in base alle risultanze catastali e che, quando l'immobile è già iscritto in catasto con attribuzione di rendita e classificato in una specifica categoria, il presupposto impositivo va verificato sulla base di tale iscrizione, non dello stato materiale dell'immobile. Poiché il complesso immobiliare era pacificamente accatastato in categoria D/7, la CTR non avrebbe dovuto fondare l'esclusione da imposizione sul fatto che l'immobile fosse ancora in costruzione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Veneto in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 25 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
"sono redditi fondiari quelli inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano"
i fabbricati sono redditi fondiari quando sono o devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita.
art. 26 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
"i redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale"
il reddito fondiario rileva indipendentemente dalla percezione effettiva ed è imputato al titolare del diritto reale.
art. 37 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
comma 1 e commi 1-3; comma 4
il quantum del reddito fondiario dei fabbricati si determina secondo le risultanze catastali e le tariffe di estimo; il criterio sostanziale diverso si applica agli immobili di nuova costruzione privi di categoria catastale.
art. 40 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato per escludere l'applicazione del criterio sostanziale agli immobili già catastalmente classificati.
art. 36 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato per escludere che nel caso concreto ricorressero i presupposti dell'esenzione prevista per specifiche ipotesi.
art. 2697 c.c.
richiamato come norma sull'onere della prova; il motivo relativo è stato assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
art. 380 bis c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale non partecipata e la proposta del relatore.
art. 360 c.p.c.
norma sul vizio denunciato in cassazione per violazione/falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposizione dei redditi fondiari relativi ai fabbricati, il presupposto impositivo e la quantificazione del reddito vanno desunti, di regola, dalle risultanze catastali quando l'immobile sia già iscritto in catasto con attribuzione di rendita e classificazione di categoria.
- Per gli immobili già accatastati non rileva, di per sé, lo stato materiale o la mancata effettiva produzione del reddito: il sistema fiscale si fonda sulla potenzialità astratta a produrlo, secondo il criterio catastale.
- Il diverso criterio sostanziale previsto per gli immobili di nuova costruzione opera solo quando non sia ancora intervenuta l'attribuzione di categoria catastale; non può essere applicato a beni già regolarmente classificati.
- Quando la decisione di merito si discosti dalle risultanze catastali utilizzando elementi fattuali estranei al sistema di determinazione del reddito fondiario, essa viola la disciplina positiva di riferimento.
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