Cassazione Penale, Sentenza n. 39565/2023 del 29/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la conferma della condanna per tentata estorsione aggravata in concorso, sequestro di persona aggravato, rapina in concorso aggravata e porto e detenzione di armi. Vengono dedotti tre motivi principali: (1) nullità dell'ordinanza del 29 aprile 2022 per vizio di motivazione e rigetto illegittimo della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria e acquisizione dell'interrogatorio del coimputato Sovereto, il cui esame avrebbe apportato elementi di novità esoneranti il ricorrente; (2) vizio di motivazione nella valutazione dell'attendibilità della persona offesa, per non aver adeguatamente confrontato le dichiarazioni del Sovereto con quelle della vittima; (3) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 56, 110, 628 e 629 c.p.: sarebbe indimostrato il requisito soggettivo della consapevolezza di partecipare a condotte estorsive, essendosi la sentenza basata su presunte affiliazioni e non su elementi specifici.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte di Cassazione ritiene che l'apparente contraddittorietà dell'ordinanza del 29 aprile 2022 sia stata assorbita dal verbale del 18 maggio 2022, nel quale il coimputato Sovereto è stato comunque esaminato in contraddittorio sui punti rilevanti; quindi manca interesse rispetto alla censura. Sul secondo motivo la Corte territoriale ha svolto una compiuta analisi confrontando le dichiarazioni e ha fornito argomentazioni ragionevoli per ritenere prevalente l'attendibilità della persona offesa; il motivo è manifestamente infondato. Il terzo motivo è inammissibile per ragioni non consentite in cassazione (profili non sollevati in appello); inoltre, la Corte territoriale ha individuato elementi fattuali che dimostrano la consapevolezza del ricorrente (prelevamento della vittima dal luogo di lavoro, attesa della conclusione dell'incontro, custodia dell'arma sottratta, utilizzo dell'utenza del ricorrente per intimazioni). Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili.
Norme richiamate
artt. 56, 110, 628, 629 cod. pen.
Gli articoli richiamati riguardano concorso di persone nel reato (art.110) e i reati di estorsione (art.629) e rapina (art.628). La Corte rileva che la valutazione della sussistenza dell'elemento soggettivo (consapevolezza e volontà di partecipare a condotte estorsive/rapina) è rimessa al giudice di merito e, nel caso concreto, risultano elementi fattuali idonei a fondare tale valutazione.
art. 616 c.p.p.
Norma che consente la condanna alle spese a favore della Cassa delle ammende quando il ricorso è manifestamente infondato o vi sono profili di colpa nella sua proposizione. La Corte ha applicato tale articolo per irrogare la sanzione pecuniaria di euro tremila.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Giurisprudenza costituzionale citata quale riferimento interpretativo in materia di valutazione di colpa nella proposizione di impugnazioni e conseguente applicazione delle sanzioni a carico dell'istante; la sentenza è richiamata per giustificare la misura sanzionatoria disposta.
Massime di principio
- Se una presunta omissione procedurale o vizio formale viene poi sanata in udienza (es. esame del teste o coimputato richiesto), la censura può considerarsi assorbita e priva di interesse per la Cassazione.
- La Corte di legittimità controlla che la motivazione del giudice di merito sia logica e ragionevole; la mera esistenza di dichiarazioni contraddittorie non basta a manifestare il vizio se il giudice ha fornito spiegazioni plausibili per preferire una versione.
- Questioni di fatto e valutazioni di attendibilità sono di regola insindacabili in Cassazione salvo vizi logico-giuridici evidenti; chi impugna deve dimostrare che la motivazione è illogica, contraddittoria o omessa.
- Motivi non sollevati nei gradi precedenti (es. in appello) sono spesso inammissibili in Cassazione: è essenziale tempestività e congruità delle censure nei precedenti gradi di giudizio.
- Per affermare la partecipazione consapevole a reati concorrenti è utile al giudice la presenza di elementi fattuali concreti che mostrino ruolo attivo (es. prelevamento della vittima, custodia di arma, uso di utenze per intimazioni): tali circostanze possono suffragare la sussistenza del dolo concorrente.
- Proporre un ricorso manifestamente infondato può comportare conseguenze economiche rilevanti (spese processuali e sanzioni ex art. 616 c.p.p.); la difesa deve valutare la solidità delle censure prima della impugnazione.
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