Cassazione Penale, Sentenza n. 3675/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per reati connessi al traffico di stupefacenti, associazione di tipo mafioso/aggravata e illecita detenzione di arma. Il ricorso contestava: 1) la sussistenza dell'associazione (mancanza di "affectio societatis" e prova della partecipazione del ricorrente ai reati-fine); 2) la responsabilità per la detenzione di arma per il solo accompagnamento del detentore; 3) la mancata riqualificazione in reati di lieve entità nonostante singoli episodi di spaccio minori; 4) l'applicabilità dell'aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen. pur in presenza di presunte estorsioni che avrebbero tolto il dolo specifico; 5) l'assenza di esigenze cautelari e di pericolo di reiterazione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato/inammissibile. La Corte ha ritenuto fondata l'ordinanza impugnata, richiamando elementi probatori che indicano il ruolo attivo del ricorrente: dichiarazioni di collaboratori che lo indicano come gestore della piazza di spaccio insieme al cognato Carmine Furgiero; riprese video che ne rilevano la continua presenza e attività di sorveglianza (anche con binocolo); partecipazione ad azioni armate a difesa della piazza; guida del ciclomotore durante un conflitto a fuoco mentre venivano maneggiati bossoli; stima del traffico (circa 50 contatti/giorno e introiti stimati in 4.000 euro/giorno) idonea a integrare l'ipotesi aggravata di traffico ai sensi del DPR 309/1990; mancanza di elementi che dimostrino che i gestori fossero costretti da minacce tali da escludere l'intento comune con il clan; presenza di presunzioni cautelari (art. 275 c.p.p.), precedenti penali e misure di prevenzione a carico del ricorrente. Conseguenze: ricorso dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74
La Corte ha ritenuto applicabile la disciplina che qualifica il traffico di sostanze stupefacenti in forma aggravata per la rilevante entità e organizzazione dell'attività (quantificata con riprese video e stime di incasso), idonea a escludere la configurazione di reati di lieve entità
codice penale, art. 416-bis.1
L'aggravante è stata ritenuta compatibile con i fatti contestati; la Corte ha ritenuto che non vi siano elementi probatori tali da dimostrare che l'adesione ai profitti derivasse da costrizione o estorsione tale da escludere il dolo specifico
codice penale, art. 416-bis (richiamato)
La valutazione sulla sussistenza di un'associazione di tipo mafioso/aggravata è avvenuta considerando ruoli organizzativi, luogo fisso per lo spaccio, modalità di controllo e difesa armata della piazza
codice di procedura penale, art. 275, comma 3
La Corte ha richiamato la presunzione (o le presunzioni) cautelare/i previste dall'art. 275 c.p.p. come elemento che, unitamente agli altri indici (precedenti, ruolo nel fatto, vincoli con coimputati), giustifica la custodia cautelare
codice di procedura penale, art. 616
Applicato per la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende per il ricorso dichiarato inammissibile
Massime di principio
- Per impugnare con successo un provvedimento cautelare è necessario confrontarsi nello specifico con gli elementi di fatto valutati dal giudice (es. dichiarazioni di collaboratori, videoriprese, dati economici) e non limitarsi a censure generiche
- La mera presenza accanto a un detentore di arma può essere valutata come indizio di partecipazione se è integrata da altri elementi concreti (es. partecipazione a scontri armati, movimentazioni di oggetti d'arma, ruolo attivo nelle fasi critiche)
- La quantificazione dell'attività (numero di cessioni, introiti stimati) è decisiva per la ricategorazione del reato da 'lieve entità' a forma aggravata di traffico di stupefacenti; dati oggettivi possono prevalere su valutazioni astratte di 'singoli episodi di lieve entità'
- La sussistenza di un'intesa o di una condivisione di intenti con gruppi criminali può essere ricavata anche in assenza di dimostrazione di minacce dirette: l'assenza di prove di costrizione non impedisce di ritenere l'esistenza di un accordo criminoso
- In materia cautelare, i precedenti penali, misure di prevenzione, e le presunzioni di legge costituiscono elementi che rendono più difficile la revoca della custodia: il ricorrente deve fornire elementi di segno contrario concreti e specifici
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