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Sentenza

Sentenza del 18/11/2016 n. 23488 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente chiedeva il rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998-2001, pari a Euro 3.405,23, sostenendo l’assenza del requisito dell’autonoma organizzazione. Deduceva di avere operato esclusivamente presso uno studio legale organizzato e diretto da altri professionisti, in una situazione sostanzialmente assimilabile alla dipendenza, senza dipendenti e con beni strumentali minimi. La Commissione tributaria regionale aveva invece ritenuto sussistente l’autonoma organizzazione sulla base di quote di ammortamento, spese immobiliari, capitale investito e costi ritenuti elevati rispetto ai compensi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi, ritenendo che la dedotta integrazione in uno studio altrui fosse stata prospettata tardivamente e che l’accertamento dell’autonoma organizzazione spettasse al giudice di merito. Ha invece accolto il terzo motivo, rilevando che i valori indicati dalla Commissione regionale non apparivano sufficientemente riconducibili a un’autonoma organizzazione. La sentenza è stata cassata limitatamente a tale motivo e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, anche per le spese, affinché svolgesse una valutazione più puntuale e chiara.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2

    Il requisito dell’autonoma organizzazione costituisce il presupposto dell’IRAP per l’attività di lavoro autonomo.

    L’IRAP è dovuta quando il professionista è responsabile di una propria organizzazione, non è inserito in una struttura riferibile ad altri e impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui oltre una soglia meramente esecutiva o di segreteria.

  • Art. 360 c.p.c., n. 3

    Consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • Art. 360 c.p.c., n. 5

    Consente di denunciare l’omesso esame o un vizio della motivazione relativo a fatti controversi e decisivi, nei limiti previsti per il giudizio di legittimità.

  • Sezioni Unite, sentenza n. 9451 del 10 maggio 2016

    Ha precisato i criteri per verificare l’autonoma organizzazione: responsabilità dell’organizzazione, impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile o ricorso non occasionale a lavoro altrui oltre l’attività di un collaboratore con mansioni di segreteria o meramente esecutive.

Massime di principio

  • Per ottenere il rimborso IRAP, il contribuente deve provare l’assenza dell’autonoma organizzazione.
  • L’autonoma organizzazione non deriva automaticamente dall’esistenza di costi, ammortamenti o beni strumentali: occorre verificare concretamente se tali elementi eccedano il minimo indispensabile per l’attività professionale.
  • Il professionista inserito in una struttura organizzata e riferibile alla responsabilità di altri può non essere soggetto a IRAP, ma tale circostanza deve essere allegata e provata tempestivamente nei giudizi di merito.
  • L’assenza di dipendenti e l’utilizzo di strumenti modesti sono elementi favorevoli al contribuente, ma devono essere valutati insieme agli altri dati economici e organizzativi.
  • In cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione dei fatti: il controllo riguarda soprattutto la correttezza giuridica e la sufficienza e coerenza della motivazione del giudice di merito.
  • Una decisione basata su indicatori economici non chiaramente pertinenti all’organizzazione autonoma può essere cassata con rinvio per una nuova valutazione.

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