Sentenza del 26/09/2018 n. 22958 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha contestato l'applicazione del regime IVA del margine previsto per la rivendita di autoveicoli usati acquistati da altri Stati membri dell'Unione europea. Secondo l'Ufficio, la società non poteva basarsi sulla sola indicazione del regime del margine nelle fatture o sulla dichiarazione dei cedenti, ma avrebbe dovuto verificare concretamente la sussistenza dei presupposti soggettivi, in particolare che l'IVA fosse stata assolta definitivamente a monte e non detratta dal precedente proprietario. La controversia riguardava soprattutto veicoli potenzialmente provenienti da società di leasing, autonoleggio o produttrici, per le quali opera una presunzione di detrazione dell'IVA.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo errata la decisione della CTR, che aveva considerato sufficiente la documentazione formale e l'indicazione del regime del margine nelle fatture. Il regime del margine è speciale, facoltativo e derogatorio, quindi deve essere interpretato restrittivamente. In presenza di elementi oggettivi e specifici che ne contestino l'applicazione, il cessionario deve dimostrare la propria buona fede e di aver adottato la massima diligenza esigibile, verificando i precedenti intestatari dei veicoli e gli elementi facilmente reperibili. Il terzo motivo, relativo all'insufficiente motivazione, è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.L. n. 41 del 1995, artt. 36 e 37, convertito nella L. n. 85 del 1995
Disciplina il regime IVA speciale del margine per i rivenditori di beni usati. Trattandosi di un regime agevolato e derogatorio rispetto all'ordinario sistema IVA, deve essere applicato in modo rigoroso e solo quando siano effettivamente presenti tutti i presupposti.
D.L. n. 331 del 1993, art. 38, comma 4, convertito nella L. n. 427 del 1993
Individua i requisiti oggettivi dei veicoli usati provenienti da altri Stati membri, tra cui il superamento di 6.000 chilometri e la cessione dopo almeno sei mesi dalla prima immatricolazione o iscrizione.
Art. 2697 c.c.
In relazione al regime del margine, impone al contribuente che intende avvalersene di dimostrare la sussistenza dei presupposti e, quando l'Amministrazione fornisce elementi specifici di contestazione, la propria buona fede e la diligenza adottata.
Settima direttiva CE 14 febbraio 1994, n. 94/5/CE
Costituisce il fondamento unionale del regime speciale del margine per le cessioni di beni d'occasione, inclusi gli autoveicoli usati.
Cass. civ., Sezioni Unite, sentenza n. 21105/2017
Il regime del margine costituisce un regime speciale in favore del contribuente, facoltativo e derogatorio rispetto al sistema normale dell'imposta, la cui disciplina deve essere interpretata restrittivamente e applicata in termini rigorosi.
Il contribuente deve dimostrare non solo di non essere consapevole dell'eventuale frode, ma anche di avere usato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto. Per i veicoli usati, è diligente verificare i precedenti intestatari tramite la carta di circolazione e altri dati facilmente reperibili. Se i precedenti proprietari sono operatori di rivendita, noleggio o leasing, si presume che abbiano detratto l'IVA, con conseguente esclusione del regime del margine.
Massime di principio
- Il regime IVA del margine non può essere applicato sulla base della sola dichiarazione del cedente o della semplice indicazione riportata in fattura: il rivenditore deve verificare, per quanto ragionevolmente possibile, la reale sussistenza dei presupposti.
- Quando l'Amministrazione contesta il regime con elementi oggettivi e specifici, spetta al contribuente provare la propria buona fede e la massima diligenza adottata nell'acquisto.
- Per gli autoveicoli usati, la verifica dei precedenti proprietari e della loro attività economica costituisce un controllo essenziale. La provenienza da società di leasing, autonoleggio, produzione o rivendita fa presumere la detrazione dell'IVA a monte.
- La presenza di documentazione formalmente corretta non esclude la responsabilità del cessionario se esistono indizi facilmente conoscibili che rendano dubbia l'applicabilità del regime del margine.
- Se il contribuente dimostra di aver effettuato verifiche ragionevoli e coerenti con gli elementi disponibili, il regime può essere riconosciuto anche se successivamente emerge che l'IVA era stata detratta, purché l'acquirente abbia agito con effettiva buona fede e diligenza.
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