Cassazione Penale, Sentenza n. 17573/2023 del 27/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Messina deducendo tre motivi: 1) vizio della motivazione per mancata valutazione e mancata richiesta di perizia sulla sottoscrizione del contratto Enel e per non aver considerato ricostruzioni alternative (in particolare la condotta della moglie/convivente); 2) violazione di legge per mancata valutazione della domanda di riconoscimento della continuazione tra i fatti in giudizio e una sentenza irrevocabile del 12/10/2017, dedotta tardivamente; 3) eccessività della pena e mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in equilibrio con le aggravanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi risultano manifestamente infondati, generici e non consentiti. In sintesi: il primo motivo è inammissibile perché la Corte d'appello ha implicitamente ritenuto non rilevante la perizia alla luce delle prove acquisite in dibattimento; il secondo motivo è inammissibile perché la questione della continuazione non era stata adeguatamente dedotta in atto di appello e dunque non è spendibile in sede di legittimità; il terzo motivo è aspecifico in quanto la determinazione della pena rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito e non è suscettibile di revisione in Cassazione salvo arbitrarietà non dimostrata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla cassa delle ammende la somma di euro tremila.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen.
La norma è stata richiamata come capo di imputazione originario a fondamento della condanna; la Corte di legittimità non ha ritenuto fondata alcuna censura che ne rimettesse in discussione la valutazione probatoria operata dai giudici di merito.
art. 61 n. 2 cod. pen.
Richiamato come aggravante applicata nella motivazione di merito; la sua applicazione è stata ritenuta congrua e non impugnabile in Cassazione salvo dimostrazione di arbitrio.
art. 494 cod. pen.
Anche questa norma figura tra le imputazioni; la Corte ha ritenuto che l'istruttoria dibattimentale e la documentazione acquisita supportassero la decisione dei giudici di merito.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per giustificare la sintesi del motivo di ricorso nei limiti necessari; la Corte osserva che non è censurabile in Cassazione la mancata motivazione espressa su singole deduzioni quando il rigetto risulta dalla motivazione complessiva della sentenza impugnata.
art. 671 cod. proc. pen.
Citato in relazione alla richiesta di rilevare la continuazione; dalla decisione emerge che questioni di continuazione non adeguatamente dedotte in atto di appello o proposte tardivamente non possono essere valorizzate in sede di legittimità.
art. 121 cod. proc. pen.
Richiamato insieme all'art. 671 in tema di onere di deduzione e tempestività delle istanze; la Corte conferma che la mancata allegazione nelle forme richieste ne preclude la valutazione in Cassazione.
artt. 132 e 133 cod. pen.
Richiamati come principi di individualizzazione della pena e di valutazione delle circostanze aggravanti e attenuanti; la Corte afferma che la dosimetria della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è rivedibile in Cassazione se non per evidente arbitrarietà.
Massime di principio
- Le richieste di prova (es. perizie) devono essere rilevanti e specificamente motivate: se il giudice di merito ritiene che l'istruttoria dibattimentale e la documentazione siano esaustive, la mancata ordinanza di perizia difficilmente potrà essere censurata in Cassazione.
- Questioni nuove o rilevanti (come la continuazione) devono essere dedotte tempestivamente e per iscritto nell'atto di impugnazione. Se sollevate tardivamente o solo in discussione, possono essere ritenute inammissibili in sede di legittimità.
- In Cassazione non è consentita una semplice proposta di 'lettura alternativa' dei fatti o una rinnovata valutazione delle prove: i motivi devono mostrare specifici vizi di diritto o di logicità del ragionamento motivazionale.
- La determinazione della pena e la valutazione delle circostanze attenuanti/aggravanti sono di regola rimessi al giudice di merito; per ottenere la riforma occorre dimostrare un concreto vizio di ragionamento o arbitrarietà.
- Motivi generici o aspecifici (senza indicazione puntuale dei profili censurati) portano normalmente all'inammissibilità del ricorso e possono comportare la condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie.
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