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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17573/2023 del 27/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Messina deducendo tre motivi: 1) vizio della motivazione per mancata valutazione e mancata richiesta di perizia sulla sottoscrizione del contratto Enel e per non aver considerato ricostruzioni alternative (in particolare la condotta della moglie/convivente); 2) violazione di legge per mancata valutazione della domanda di riconoscimento della continuazione tra i fatti in giudizio e una sentenza irrevocabile del 12/10/2017, dedotta tardivamente; 3) eccessività della pena e mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in equilibrio con le aggravanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi risultano manifestamente infondati, generici e non consentiti. In sintesi: il primo motivo è inammissibile perché la Corte d'appello ha implicitamente ritenuto non rilevante la perizia alla luce delle prove acquisite in dibattimento; il secondo motivo è inammissibile perché la questione della continuazione non era stata adeguatamente dedotta in atto di appello e dunque non è spendibile in sede di legittimità; il terzo motivo è aspecifico in quanto la determinazione della pena rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito e non è suscettibile di revisione in Cassazione salvo arbitrarietà non dimostrata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla cassa delle ammende la somma di euro tremila.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    La norma è stata richiamata come capo di imputazione originario a fondamento della condanna; la Corte di legittimità non ha ritenuto fondata alcuna censura che ne rimettesse in discussione la valutazione probatoria operata dai giudici di merito.

  • art. 61 n. 2 cod. pen.

    Richiamato come aggravante applicata nella motivazione di merito; la sua applicazione è stata ritenuta congrua e non impugnabile in Cassazione salvo dimostrazione di arbitrio.

  • art. 494 cod. pen.

    Anche questa norma figura tra le imputazioni; la Corte ha ritenuto che l'istruttoria dibattimentale e la documentazione acquisita supportassero la decisione dei giudici di merito.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per giustificare la sintesi del motivo di ricorso nei limiti necessari; la Corte osserva che non è censurabile in Cassazione la mancata motivazione espressa su singole deduzioni quando il rigetto risulta dalla motivazione complessiva della sentenza impugnata.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Citato in relazione alla richiesta di rilevare la continuazione; dalla decisione emerge che questioni di continuazione non adeguatamente dedotte in atto di appello o proposte tardivamente non possono essere valorizzate in sede di legittimità.

  • art. 121 cod. proc. pen.

    Richiamato insieme all'art. 671 in tema di onere di deduzione e tempestività delle istanze; la Corte conferma che la mancata allegazione nelle forme richieste ne preclude la valutazione in Cassazione.

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Richiamati come principi di individualizzazione della pena e di valutazione delle circostanze aggravanti e attenuanti; la Corte afferma che la dosimetria della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è rivedibile in Cassazione se non per evidente arbitrarietà.

Massime di principio

  • Le richieste di prova (es. perizie) devono essere rilevanti e specificamente motivate: se il giudice di merito ritiene che l'istruttoria dibattimentale e la documentazione siano esaustive, la mancata ordinanza di perizia difficilmente potrà essere censurata in Cassazione.
  • Questioni nuove o rilevanti (come la continuazione) devono essere dedotte tempestivamente e per iscritto nell'atto di impugnazione. Se sollevate tardivamente o solo in discussione, possono essere ritenute inammissibili in sede di legittimità.
  • In Cassazione non è consentita una semplice proposta di 'lettura alternativa' dei fatti o una rinnovata valutazione delle prove: i motivi devono mostrare specifici vizi di diritto o di logicità del ragionamento motivazionale.
  • La determinazione della pena e la valutazione delle circostanze attenuanti/aggravanti sono di regola rimessi al giudice di merito; per ottenere la riforma occorre dimostrare un concreto vizio di ragionamento o arbitrarietà.
  • Motivi generici o aspecifici (senza indicazione puntuale dei profili censurati) portano normalmente all'inammissibilità del ricorso e possono comportare la condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie.

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