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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30037/2021 del 26/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva emesso due avvisi di accertamento, ai fini IVA e IRAP, con metodo induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973 e artt. 54 e 55 d.P.R. n. 633 del 1972, contestando al contribuente maggiori operazioni imponibili e un più elevato valore della produzione in ragione di incongruenze dichiarative e dello scostamento dagli studi di settore. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto i ricorsi; la Commissione tributaria regionale aveva invece accolto gli appelli del contribuente, ritenendo decisiva la mancata esecuzione di indagini bancarie e, più in generale, l'insufficienza di una mera trasposizione matematica non suffragata da ulteriore attività probatoria, e aveva rideterminato i redditi sulla base di importi emersi in proposte di conciliazione prodotte dal contribuente. In cassazione l'Agenzia denunciava la violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che la CTR avesse erroneamente reputato inidonea la metodologia accertativa per difetto di indagini bancarie e di altri riscontri probatori, ma il ricorso non riportava in modo autosufficiente il contenuto dell'avviso di accertamento né gli specifici passi dell'atto impositivo asseritamente trascurati o male interpretati.

La decisione

La Corte ha ritenuto il motivo di ricorso inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché l'Agenzia non aveva trascritto l'avviso di accertamento né specificato adeguatamente i fatti processuali e i passaggi dell'atto impositivo necessari a verificare la censura. Richiamando il principio secondo cui, quando si impugna una sentenza tributaria, il ricorso deve riportare testualmente i passi dell'atto impositivo ritenuti erroneamente interpretati o pretermessi e deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali, la Corte ha concluso per il rigetto del ricorso. Le spese sono state dichiarate irripetibili.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973

    art. 39, comma 1, lett. d)

    La norma è richiamata come base del potere di accertamento induttivo, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché dichiara inammissibile la censura per difetto di autosufficienza del ricorso.

  • artt. 54 e 55 d.P.R. n. 633 del 1972

    Sono richiamati come ulteriori basi normative dell'accertamento IVA oggetto di controversia, senza specifica interpretazione nel merito.

  • art. 366 n. 3 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali; la sua mancanza o insufficienza rende il ricorso inammissibile, perché impedisce la comprensione dei motivi e la verifica delle censure.

  • art. 48, comma 6, d.lgs. n. 546 del 1992

    È menzionato solo come riferimento alle proposte di conciliazione utilizzate dalla CTR per rideterminare i redditi, senza svolgere una specifica regula iuris nella decisione di legittimità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro una sentenza tributaria, il ricorrente deve riprodurre o comunque indicare in modo puntuale il contenuto dell'atto impositivo e i passaggi decisivi che si assumono male interpretati o omessi dal giudice di merito; in difetto, la censura è inammissibile per carenza di autosufficienza.
  • L'esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali, richiesta dall'art. 366 n. 3 c.p.c., è requisito essenziale del ricorso per cassazione: senza di essa la Corte non può comprendere i motivi né verificarne ammissibilità e fondatezza.
  • Quando la doglianza investe la valutazione della legittimità di un accertamento induttivo, il ricorrente deve rendere verificabili le ragioni concrete dell'errore denunciato, non essendo sufficiente un richiamo astratto alla metodologia accertativa se mancano i dati fattuali e documentali necessari al controllo di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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