Tribunale, Sentenza T-644/21
Judgment of the General Court (Third Chamber) of 21 December 2022. — Pharmadom v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU figurative mark WellBe PHARMACEUTICALS – Earlier national word mark WELL AND WELL – Relative ground for refusal – No likelihood of confusion – No similarity between the signs – Article 8(1)(b) of Regulation (EC) No 207/2009 (now Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001). — Case T-644/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di Pharmadom contro la decisione dell’EUIPO relativa al marchio "WellBe PHARMACEUTICALS". Pur assumendo identici i prodotti e servizi, ha ritenuto che i segni non fossero sufficientemente simili da generare un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. L’elemento comune "well" è stato considerato debole per una parte del pubblico, mentre le differenze complessive tra i segni sono risultate decisive. La domanda di annullamento è stata quindi integralmente rigettata con condanna alle spese.
Marchio UE: esclusione del rischio di confusione tra "WellBe PHARMACEUTICALS" e il marchio anteriore nazionale "WELL AND WELL" per insufficiente somiglianza complessiva dei segni, pur a fronte di prodotti e servizi identici.
La questione giuridica
Se, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009, sussistesse un rischio di confusione tra il segno figurativo richiesto "WellBe PHARMACEUTICALS" e il marchio nazionale anteriore "WELL AND WELL", tenuto conto dell’identità dei prodotti e servizi e del diverso grado di distintività degli elementi verbali comuni.
Principio di diritto
Il Tribunale ha confermato che non esiste rischio di confusione quando, pur in presenza di prodotti e servizi identici, i segni producono un’impressione complessiva sufficientemente diversa: nel caso di specie, l’elemento comune "well" aveva distintività debole per la parte di pubblico che lo comprendeva, gli elementi aggiuntivi "and", "be" e "pharmaceuticals" nonché gli aspetti figurativi differenziavano in modo apprezzabile i marchi sul piano visivo e fonetico, e la somiglianza concettuale era, al più, limitata a una parte del pubblico. Di conseguenza, la domanda di annullamento è stata respinta e la decisione della Commissione di ricorso che negava l’opposizione è stata confermata.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Marchio UE "WellBe PHARMACEUTICALS" e opposizione fondata sul marchio "WELL AND WELL"
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Pharmadom avverso la decisione della Quinta Commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea. La controversia si inserisce nel settore dei prodotti e servizi farmaceutici, cosmetici e correlati, con applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo
Wellbe Pharmaceuticals S.A. aveva depositato una domanda di registrazione del segno figurativo "WellBe PHARMACEUTICALS" per una vasta gamma di prodotti e servizi nelle classi 3, 5, 10, 35 e 42 della classificazione di Nizza. Pharmadom aveva presentato opposizione sulla base del marchio francese anteriore "WELL AND WELL", registrato per prodotti e servizi in classi analoghe, inclusa la classe 44.
La Divisione di opposizione aveva accolto l’opposizione solo parzialmente, ma la Commissione di ricorso aveva poi accolto l’appello della richiedente, escludendo ogni rischio di confusione anche assumendo identici i prodotti e servizi in causa.
Normativa applicabile
Il Tribunale ha precisato che, poiché la domanda di registrazione era stata presentata il 26 settembre 2017, la normativa sostanziale applicabile era il regolamento (CE) n. 207/2009, il cui articolo 8, paragrafo 1, lettera b), ha contenuto identico a quello dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001. Ha inoltre richiamato il quadro processuale dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale.
Questione giuridica esaminata
L’unico motivo dedotto da Pharmadom verteva sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. La ricorrente sosteneva, in sostanza, che:
- l’elemento "well" avesse distintività media, e non bassa;
- il segno richiesto dovesse essere scomposto in "well" e "be";
- i marchi fossero simili sotto il profilo visivo, fonetico e concettuale;
- il pubblico potesse percepire il segno richiesto come sotto-marca del marchio anteriore.
Definizione del pubblico di riferimento e metodo di valutazione
Il Tribunale ha confermato la definizione del pubblico pertinente adottata dalla Commissione di ricorso: da un lato il grande pubblico, dall’altro i professionisti sanitari in Francia, con livello di attenzione variabile da medio ad alto a seconda dei prodotti e servizi.
Ha ribadito i principi consolidati secondo cui la valutazione del rischio di confusione è globale, tiene conto dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni e dei prodotti/servizi e si fonda sull’impressione complessiva prodotta sui consumatori medi, che normalmente non scompongono il marchio nei suoi dettagli.
Distintività degli elementi dei segni
Sul piano distintivo, il Tribunale ha ritenuto corretta l’analisi della Commissione di ricorso solo in parte.
Per il marchio anteriore, ha confermato che:
- l’elemento "well" ha carattere debole per la parte di pubblico che comprende l’inglese, perché evoca l’idea di "bene" o di "benessere";
- il termine "and" è un semplice connettivo;
- per la parte del pubblico che non comprende l’inglese, il marchio resta di distintività media.
Ne ha tratto la conclusione che, per il pubblico anglofono o comunque in grado di cogliere il significato di "well", il marchio anteriore ha distintività complessiva bassa, correggendo così la valutazione della Commissione di ricorso, che lo aveva ritenuto di distintività media in modo generalizzato.
Quanto al segno richiesto, il Tribunale ha condiviso che:
- "wellbe" costituisce l’elemento dominante per posizione e stilizzazione;
- "pharmaceuticals" ha posizione secondaria e distintività ridotta;
- gli elementi figurativi hanno funzione meramente decorativa;
- il termine "be" non è descrittivo e conserva una distintività media.
Ha quindi respinto l’argomento secondo cui il segno richiesto avrebbe dovuto essere percepito necessariamente come scomponibile in "well" e "be" in un modo tale da avvicinarlo al marchio anteriore.
Confronto visivo
Il Tribunale ha confermato che la somiglianza visiva è solo bassa. Pur condividendo la sequenza iniziale "well", i segni divergono sensibilmente per:
- la ripetizione di "well" e la presenza di "and" nel marchio anteriore;
- la presenza di "be" e di "pharmaceuticals" nel segno richiesto;
- gli elementi figurativi e cromatici del segno richiesto;
- la diversa struttura complessiva dei due marchi.
Ha osservato che il segno richiesto, benché lungo, resta leggibile e percepito globalmente, e che l’uso della maiuscola in "WellBe" non basta a mutarne la percezione unitaria.
Confronto fonetico
Anche la somiglianza fonetica è stata ritenuta bassa. La pronuncia coincide solo nell’incipit costituito da "well", ma i segni differiscono per numero di sillabe, ritmo e intonazione:
- il marchio anteriore si pronuncia come "well and well";
- il segno richiesto come "well be pharmaceuticals", con possibile omissione di "pharmaceuticals" da parte di parte del pubblico.
Il Tribunale ha rilevato che la ricorrente non aveva specificamente contestato l’analisi fonetica della Commissione di ricorso.
Confronto concettuale
Sul piano concettuale, il Tribunale ha confermato che:
- per la parte del pubblico che non comprende "well", non vi è comparabilità concettuale;
- per la parte che comprende il termine, vi è una certa somiglianza perché entrambi i segni richiamano il concetto di "benessere";
- per il pubblico che attribuisce un significato a "be", i segni presentano anche una differenza concettuale.
La somiglianza concettuale, pertanto, esiste solo per una parte del pubblico e resta limitata, anche perché l’elemento comune ha distintività debole.
Valutazione globale del rischio di confusione
Pur assumendo identici i prodotti e servizi, il Tribunale ha ritenuto corretta la conclusione di assenza di rischio di confusione. Ha valorizzato in particolare che:
- i segni coincidono solo nell’elemento "well";
- le differenze aggiuntive producono un impatto visivo distinto;
- il pubblico di riferimento mostra un’attenzione da media ad elevata;
- la somiglianza riferita a elementi debolmente distintivi ha un peso limitato nella valutazione globale.
Ha quindi escluso che il marchio richiesto potesse essere percepito come una sotto-marca del marchio anteriore o come proveniente dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.
Decisione e spese
Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso di Pharmadom e ha confermato la decisione della Commissione di ricorso dell’EUIPO. In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, ha inoltre condannato Pharmadom alle spese.
Principio ricavabile
Ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, la mera presenza di un elemento verbale comune a distintività debole non basta a fondare un rischio di confusione quando la diversa struttura, gli elementi aggiuntivi e la percezione complessiva dei segni escludono che il pubblico possa ritenere i marchi provenienti dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.
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