Sentenza del 17/01/2018 n. 53 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
RISCOSSIONE - Mancato/errato versamento imposte - Funzionario infedele - Affidamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva richiesto il pagamento delle imposte ipotecaria, catastale e di bollo relative a una dichiarazione di successione, applicando anche la sanzione del 30% per omesso versamento. La contribuente sosteneva di aver già adempiuto mediante il pagamento di euro 3.622,08 a una funzionaria dell'Ufficio, la quale aveva ricevuto la dichiarazione, consegnato il modello F23 e trattenuto personalmente le somme, senza riversarle all'Erario. Invocava la tutela del legittimo affidamento, la buona fede, l'assenza di colpa e la responsabilità dell'Amministrazione per il mancato controllo sull'operato della dipendente.
La decisione
La Commissione ha accolto l'appello incidentale della contribuente e rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate. Ha riconosciuto che il comportamento della funzionaria, posto in essere all'interno dell'Ufficio e nell'esercizio apparente delle sue funzioni, aveva ragionevolmente indotto la contribuente a ritenere che il pagamento fosse valido ed esaustivo. Il rapporto organico rendeva il comportamento riferibile all'Amministrazione e l'omessa vigilanza aveva violato il principio di collaborazione, buona fede e legittimo affidamento previsto dall'art. 10 della legge n. 212/2000. È stata quindi esclusa la pretesa fiscale oggetto della controversia, mentre le spese processuali sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 10, commi 1 e 2, legge n. 212/2000 - Statuto dei diritti del contribuente
I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
La norma tutela il legittimo affidamento del contribuente quando egli si conforma a comportamenti dell'Amministrazione idonei a generare, senza sua colpa, la ragionevole convinzione di aver correttamente adempiuto. Nel caso concreto, tale principio ha impedito di addossare alla contribuente le conseguenze del comportamento fraudolento della funzionaria.
Art. 6, comma 3, decreto legislativo n. 472/1997
La disposizione è stata invocata dalla contribuente quale esimente per l'assenza di responsabilità nella violazione tributaria, ma la decisione è stata definita principalmente sulla base del principio di legittimo affidamento previsto dall'art. 10 dello Statuto.
Art. 53 della Costituzione
È stato richiamato dalla contribuente in relazione al principio di capacità contributiva, quale parametro costituzionale della pretesa tributaria.
Articoli 3, 23 e 97 della Costituzione
La sentenza li richiama come fondamento costituzionale del principio generale di tutela del legittimo affidamento nei rapporti tra cittadini e pubblica Amministrazione.
Art. 1189 del codice civile
L'Agenzia delle Entrate sosteneva che il pagamento effettuato a un creditore apparente libera il debitore solo se questi dimostra di aver confidato senza colpa nella situazione apparente. La Commissione ha ritenuto prevalente, nel caso concreto, la tutela dell'affidamento generato dall'apparente esercizio delle funzioni pubbliche.
Art. 96 del codice di procedura civile
La contribuente ne aveva chiesto l'applicazione per responsabilità aggravata, ma la Commissione ha disposto la compensazione integrale delle spese senza accogliere tale richiesta.
Massime di principio
- Il contribuente che paga un'imposta a un funzionario pubblico, all'interno dell'ufficio competente e tramite documentazione ufficiale, può essere tutelato se dimostra di aver agito in buona fede e senza colpa.
- Il comportamento fraudolento del dipendente può essere imputato all'Amministrazione quando è collegato alle funzioni svolte e appare, verso l'esterno, come esercizio dell'attività istituzionale.
- La tutela del legittimo affidamento richiede una condotta dell'Amministrazione oggettivamente idonea a generare la convinzione dell'avvenuto adempimento e l'assenza di negligenza significativa da parte del contribuente.
- La responsabilità del contribuente può essere esclusa quando egli ha seguito le indicazioni e utilizzato i documenti forniti dall'ufficio, senza ragionevoli elementi per sospettare l'irregolarità.
- In situazioni analoghe è essenziale conservare ricevute, modelli di pagamento, comunicazioni, nominativi dei funzionari e ogni prova del pagamento e dell'interazione avvenuta presso l'Amministrazione.
- La decisione non implica che ogni pagamento effettuato a un dipendente pubblico sia automaticamente valido: la tutela dipende dalle circostanze concrete, dall'apparenza di legittimità, dalla buona fede e dall'assenza di colpa del contribuente.
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