Ordinanza n. 173/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - della nota prefettizia n.-OMISSIS- del -OMISSIS- recante informativa interdittiva nonché per l’annullamento di ogni altro atto connesso, collegato, precedente e presupposto e, in particolare, dei seguenti atti: 1) il parere del Gruppo Tecnico, di ulteriori estremi ignoti espresso nella riunione del 2.10.2025, mai comunicato; 2) le informative delle Forze di Polizia (di contenuto ed estremi ignoti) menzionate nel provvedimento impugnato; 3) la nota prot. n. -OMISSIS-, contenente comunicazione ex art. 92, comma 2 bis, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 4) le richieste di informazione ai sensi degli artt. 87 e 91/100 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 acquisite in BDNA con note -OMISSIS- rispettivamente da parte della Camera di Commercio di Catanzaro e del Comune di Tropea (VV). Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data -OMISSIS-: - del provvedimento n. -OMISSIS-, notificato in pari data, con cui è stata disposta la cancellazione dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali relativa all’iscrizione effettuata ai sensi dell’articolo 212, co. 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a decorrere dalla data della comunicazione, per carenza del requisito di cui all’art. 10, co. 2, lettera F) del DM 120/2014; - di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché incognito, che incida sfavorevolmente nella sfera giuridico patrimoniale della ditta ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informativa interdittiva antimafia prefettizia e, con motivi aggiunti, provvedimento di cancellazione dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali dell’iscrizione ex art. 212, comma 8, d.lgs. 152/2006
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa iscritta all’Albo)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa individuale ha impugnato un’informativa interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura, unitamente agli atti presupposti e connessi, tra cui il parere del Gruppo Tecnico, le informative delle Forze di Polizia, la comunicazione ex art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011 e le richieste di informazione acquisite nella BDNA. Con motivi aggiunti ha impugnato anche la cancellazione dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali dell’iscrizione effettuata ai sensi dell’art. 212, comma 8, d.lgs. 152/2006, disposta per carenza del requisito previsto dall’art. 10, comma 2, lettera f), d.m. 120/2014. Il testo dell’ordinanza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti contro l’interdittiva o contro la cancellazione, limitandosi a esaminare, in sede cautelare, il pregiudizio derivante dal provvedimento di cancellazione.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare esclusivamente con riferimento al provvedimento di cancellazione dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali, sospendendone l’efficacia. Ha ritenuto sussistente il periculum in mora poiché, pur potendo l’impresa proseguire le lavorazioni edili già avviate e quelle in corso di affidamento, la cancellazione la costringe a ricorrere al trasporto a mezzo terzi dei rifiuti prodotti nei cantieri, con aggravamenti e rischi, incluso il possibile pregiudizio ambientale. L’ordinanza precisa che la valutazione è effettuata nei limiti della cognizione sommaria cautelare e senza pregiudizio per il merito. Non risultano svolte valutazioni espresse sul fumus boni iuris né sulla legittimità sostanziale dell’informativa antimafia. La discussione del merito è stata fissata al 23 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata accolta limitatamente al provvedimento di cancellazione dall’Albo.
art. 212, comma 8, d.lgs. 152/2006
Individua il titolo normativo dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali oggetto di cancellazione.
art. 10, comma 2, lettera f), d.m. 120/2014
È il requisito la cui carenza è stata posta a fondamento del provvedimento di cancellazione dall’Albo.
art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011
Riguarda la comunicazione prefettizia richiamata tra gli atti impugnati.
artt. 87 e 91/100 d.lgs. 159/2011
Riguardano le richieste di informazione antimafia acquisite nella BDNA e richiamate tra gli atti presupposti impugnati.
Massime di principio
- In sede cautelare, il periculum in mora può essere ravvisato quando la cancellazione di un’impresa da un albo abilitante non impedisce in assoluto la prosecuzione dell’attività principale, ma la costringe a ricorrere a prestazioni di terzi con aggravamenti operativi e rischi ulteriori, anche sotto il profilo ambientale.
- La tutela cautelare può essere accordata limitatamente a uno soltanto degli atti impugnati, quando il pregiudizio grave e irreparabile è riferibile esclusivamente a tale atto.
- La valutazione cautelare è resa allo stato della cognizione sommaria e non pregiudica l’esame di merito sulla legittimità dei provvedimenti impugnati.
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