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Sentenza

Sentenza n. 1137/2026 - Roma, Sezione 5Q

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all'istanza del 20/10/2025, avente ad oggetto la richiesta di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio ai sensi dell'art. 9 codice dei visti (Regolamento (CE) N. 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio); nonché per l'accertamento dell'obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.

Giustizia amministrativa202513546

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza volta a ottenere un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio serbato sull’istanza del 20 ottobre 2025, con la quale aveva chiesto l’attivazione del procedimento e la fissazione di un appuntamento per presentare la domanda di visto di ingresso per motivi di studio ai sensi dell’art. 9 del codice dei visti di cui al Regolamento (CE) n. 810/2009. Ha chiesto l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere, la condanna a provvedere entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a. Dopo la proposizione del ricorso, la competente sede diplomatica ha fissato l’appuntamento richiesto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell’appuntamento e la conseguente attivazione del procedimento per il rilascio del visto abbiano soddisfatto la pretesa sostanziale fatta valere in giudizio. La decisione è stata adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, poiché tra la richiesta dell’appuntamento e la notificazione del ricorso era trascorso un lasso temporale non particolarmente esteso e l’amministrazione aveva comunque provveduto in tempi ritenuti ragionevoli. L’amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente le somme eventualmente versate a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il rito avverso il silenzio dell’amministrazione e consente, in caso di persistente inerzia, la richiesta di nomina di un commissario ad acta; nel caso concreto, la sopravvenuta fissazione dell’appuntamento ha reso non necessaria la prosecuzione del giudizio.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente al giudice di dichiarare cessata la materia del contendere quando la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.

  • art. 9 del Regolamento (CE) n. 810/2009

    È richiamato quale base normativa della richiesta di appuntamento per la presentazione della domanda di visto.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, la sopravvenuta fissazione dell’appuntamento necessario per presentare una domanda di visto integra il soddisfacimento della pretesa azionata quando determina l’attivazione del relativo procedimento; in tal caso deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. quando, dopo la proposizione del ricorso contro il silenzio, l’amministrazione adotta una condotta idonea a soddisfare integralmente l’interesse sostanziale del ricorrente.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell’appuntamento e l’attivazione del procedimento non equivalgono necessariamente al rilascio del visto, ma sono sufficienti a far cessare la materia del contendere se la domanda giudiziale era limitata all’obbligo dell’amministrazione di attivare il procedimento e provvedere sull’istanza.
  • In caso di cessazione della materia del contendere, le spese possono essere compensate quando il ritardo dell’amministrazione non sia particolarmente significativo e l’amministrazione abbia provveduto in tempi ragionevoli; resta possibile porre a suo carico la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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