Cassazione Civile, Ordinanza n. 24682/2023 del 16/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un appalto concluso nel 2003 per la fornitura e installazione di software con caricamento dati a favore di un Comune. La società appaltatrice ottenne in primo grado il pagamento di una fattura relativa alla fornitura, con interessi moratori e spese. La Corte d'appello, però, riformò la decisione ritenendo, sulla base della consulenza tecnica, che il server utilizzato per l'installazione non fosse immediatamente funzionante; ciò impediva l'utilizzo del software e rendeva impossibili il collaudo e l'addestramento previsti dal contratto, con conseguente inadempimento della società. In Cassazione la società ha proposto tre motivi: 1) omesso esame del fatto che il server fosse di proprietà del Comune e non rientrasse negli obblighi di manutenzione della società, sostenendo che il malfunzionamento non fosse imputabile all'appaltatrice; 2) omesso esame del fatto che il collaudo non si fosse svolto per colpa del Comune, che non avrebbe fornito alcuni dati necessari; 3) violazione dell'art. 116 c.p.c. per la valutazione delle prove testimoniali, ritenuta illogica e incoerente rispetto alla C.T.U., con preferenza indebita per un teste rispetto a un altro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi non colpissero un fatto decisivo realmente trascurato dalla sentenza impugnata, ma mirassero in realtà a ottenere un nuovo esame del merito e una diversa ricostruzione dei fatti. In particolare, la circostanza che il server fosse di proprietà del Comune è stata reputata non decisiva, perché il punto centrale era il suo malfunzionamento, accertato in fatto, che impediva l'uso del software e rendeva impossibili collaudo e addestramento. Quanto al terzo motivo, la Corte ha richiamato il principio per cui la valutazione delle prove e la scelta tra testimonianze contrastanti sono riservate al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione, salvo violazione dei limiti legali della prova liberamente apprezzabile, non ravvisata nel caso concreto. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti
Il vizio è inammissibile quando la censura non individua un fatto storico decisivo realmente trascurato, ma tende a sollecitare una diversa valutazione del merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione
La deduzione della violazione di legge non può essere utilizzata per contestare la ricostruzione fattuale e la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito.
art. 116 c.p.c.
libera valutazione delle prove
La violazione della norma ricorre solo se il giudice attribuisce a una prova un regime legale diverso da quello previsto o disattende il criterio della libera valutazione in assenza di deroga normativa; non quando si contesti il peso attribuito alle prove.
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la fissazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto o inammissibilità, sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
art. 1-bis, art. 13, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato quale base del contributo unificato dovuto, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio di omesso esame di un fatto decisivo sussiste solo se viene indicato un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è configurabile quando la censura miri a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie.
- La circostanza che un bene o un supporto tecnico sia di proprietà di una parte non è di per sé decisiva se la ratio decidendi si fonda sul diverso accertamento del suo malfunzionamento e sulla conseguente impossibilità di utilizzare la prestazione contrattuale.
- La contestazione della valutazione delle prove testimoniali non è ammissibile in sede di legittimità quando si risolva in una richiesta di diverso apprezzamento del materiale probatorio; la scelta tra testimonianze contrastanti appartiene al giudice di merito.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice di merito attribuisca a una prova un valore probatorio diverso da quello imposto dalla legge, non quando si contesti il convincimento raggiunto sulla base della valutazione complessiva delle prove.
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