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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24682/2023 del 16/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un appalto concluso nel 2003 per la fornitura e installazione di software con caricamento dati a favore di un Comune. La società appaltatrice ottenne in primo grado il pagamento di una fattura relativa alla fornitura, con interessi moratori e spese. La Corte d'appello, però, riformò la decisione ritenendo, sulla base della consulenza tecnica, che il server utilizzato per l'installazione non fosse immediatamente funzionante; ciò impediva l'utilizzo del software e rendeva impossibili il collaudo e l'addestramento previsti dal contratto, con conseguente inadempimento della società. In Cassazione la società ha proposto tre motivi: 1) omesso esame del fatto che il server fosse di proprietà del Comune e non rientrasse negli obblighi di manutenzione della società, sostenendo che il malfunzionamento non fosse imputabile all'appaltatrice; 2) omesso esame del fatto che il collaudo non si fosse svolto per colpa del Comune, che non avrebbe fornito alcuni dati necessari; 3) violazione dell'art. 116 c.p.c. per la valutazione delle prove testimoniali, ritenuta illogica e incoerente rispetto alla C.T.U., con preferenza indebita per un teste rispetto a un altro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi non colpissero un fatto decisivo realmente trascurato dalla sentenza impugnata, ma mirassero in realtà a ottenere un nuovo esame del merito e una diversa ricostruzione dei fatti. In particolare, la circostanza che il server fosse di proprietà del Comune è stata reputata non decisiva, perché il punto centrale era il suo malfunzionamento, accertato in fatto, che impediva l'uso del software e rendeva impossibili collaudo e addestramento. Quanto al terzo motivo, la Corte ha richiamato il principio per cui la valutazione delle prove e la scelta tra testimonianze contrastanti sono riservate al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione, salvo violazione dei limiti legali della prova liberamente apprezzabile, non ravvisata nel caso concreto. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti

    Il vizio è inammissibile quando la censura non individua un fatto storico decisivo realmente trascurato, ma tende a sollecitare una diversa valutazione del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    La deduzione della violazione di legge non può essere utilizzata per contestare la ricostruzione fattuale e la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    libera valutazione delle prove

    La violazione della norma ricorre solo se il giudice attribuisce a una prova un regime legale diverso da quello previsto o disattende il criterio della libera valutazione in assenza di deroga normativa; non quando si contesti il peso attribuito alle prove.

  • art. 375, ultimo comma, c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la fissazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto o inammissibilità, sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 1-bis, art. 13, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato quale base del contributo unificato dovuto, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il vizio di omesso esame di un fatto decisivo sussiste solo se viene indicato un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è configurabile quando la censura miri a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie.
  • La circostanza che un bene o un supporto tecnico sia di proprietà di una parte non è di per sé decisiva se la ratio decidendi si fonda sul diverso accertamento del suo malfunzionamento e sulla conseguente impossibilità di utilizzare la prestazione contrattuale.
  • La contestazione della valutazione delle prove testimoniali non è ammissibile in sede di legittimità quando si risolva in una richiesta di diverso apprezzamento del materiale probatorio; la scelta tra testimonianze contrastanti appartiene al giudice di merito.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice di merito attribuisca a una prova un valore probatorio diverso da quello imposto dalla legge, non quando si contesti il convincimento raggiunto sulla base della valutazione complessiva delle prove.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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