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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25030/2021 del 16/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2002 notificato a una contribuente. In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente, ritenendo venuto meno il presupposto della rettifica del reddito da partecipazione per effetto di una precedente sentenza passata in giudicato relativa alla società di cui era socia, che aveva rideterminato i carichi fiscali della società stessa. L'Agenzia delle Entrate aveva appellato la decisione e la Commissione tributaria regionale aveva riformato la sentenza, ritenendo legittima la notifica dell'avviso in quanto tempestiva per effetto del raddoppio dei termini, pur in assenza di denuncia penale. La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia della CTR sulla questione centrale relativa alla presunzione di distribuzione di utili extra bilancio ai soci della società; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la CTR deciso sul raddoppio dei termini, questione non devoluta con l'appello dell'Ufficio; 3) in subordine, omesso esame di un fatto decisivo, per motivazione inesistente sul raddoppio dei termini. L'Agenzia ha resistito con controricorso, eccependo anche l'inammissibilità per novità delle censure.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo. Ha escluso l'inammissibilità per novità delle doglianze, osservando che il vizio di violazione dell'art. 112 c.p.c. può essere dedotto solo avverso la sentenza di appello. Ha poi rilevato che la motivazione della CTR non risolveva effettivamente la questione devoluta e, nel contesto complessivo della sentenza, mostrava di avere esaminato solo incidentalmente il tema del raddoppio dei termini, senza pronunciarsi sulla questione principale concernente la presunzione di distribuzione degli utili e la base della rettifica del reddito del socio. Per tale violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; la sua violazione è deducibile in cassazione quando il giudice di appello ometta di esaminare la questione devoluta o decida su tema non devoluto

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    è stato il parametro processuale utilizzato per denunciare la violazione dell'art. 112 c.p.c.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    richiamato per il motivo subordinato di omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 380 bis-1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello tributario il giudice deve decidere entro i limiti del devolutum: è censurabile in cassazione la sentenza che ometta di pronunciarsi sulla questione decisiva devoluta con l'impugnazione o che affronti un tema non devoluto.
  • Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. è configurabile anche quando la motivazione della sentenza dia conto solo in modo incidentale o apparente della questione centrale, senza una reale decisione sul punto controverso.
  • La deduzione della violazione dell'art. 112 c.p.c. non è preclusa per novità quando la censura è diretta contro la sentenza di appello, poiché il vizio può emergere solo dalla decisione del giudice del gravame.
  • Quando il giudice di merito non si confronta con la questione principale devoluta e decide invece su un diverso profilo, la sentenza è cassabile per error in procedendo con rinvio al giudice di merito affinché riesamini la controversia nel rispetto del thema decidendum.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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