Sentenza del 09/07/2015 n. 3169 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
RISCOSSIONE - Notifica cartella a mezzo posta elettronica - Legittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto l'illegittimità della notifica della cartella via PEC, ritenendo applicabili le norme degli artt. 137 e seguenti c.p.c., che disciplinano la notificazione degli atti processuali mediante consegna a mani del destinatario o presso la sua residenza o domicilio. Secondo la contestazione, la notifica avrebbe quindi richiesto le modalità tipiche dell'intervento di un agente notificatore.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stata ritenuta legittima la notifica della cartella di pagamento tramite posta elettronica certificata, poiché le regole degli artt. 137 e seguenti c.p.c. sono intrinsecamente inapplicabili a questa specifica procedura. L'art. 26, comma 1, del d.P.R. 602/1973 consente infatti la notifica diretta della cartella da parte degli ufficiali della riscossione, senza necessità dell'intervento di un distinto agente notificatore, e tale disciplina si applica anche alla notifica effettuata via PEC.
Norme richiamate
Artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile
Norme che regolano la notificazione degli atti processuali mediante consegna a mani del destinatario o presso il suo domicilio o la sua residenza.
Queste disposizioni non si applicano automaticamente alla notifica delle cartelle di pagamento tramite PEC, trattandosi di una procedura speciale disciplinata da norme proprie.
d.P.R. n. 68/2005
Disciplina della posta elettronica certificata.
Costituisce il quadro normativo di riferimento per la notificazione elettronica tramite PEC e rende possibile la trasmissione con modalità idonee a garantire l'invio e la ricezione del messaggio.
Art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602/1973
Consente la notifica della cartella di pagamento direttamente dagli ufficiali della riscossione senza l'intervento di un agente notificatore.
La facoltà di notifica diretta è applicabile anche quando la cartella viene notificata tramite PEC; non è quindi necessario il procedimento ordinario previsto per le notifiche degli atti processuali.
Massime di principio
- La notifica di una cartella di pagamento tramite PEC può essere legittima quando effettuata secondo la disciplina speciale della riscossione e della posta elettronica certificata.
- Le regole generali sulle notifiche degli atti processuali non possono essere applicate automaticamente alle notifiche amministrative o tributarie soggette a una disciplina speciale.
- Per contestare efficacemente una notifica via PEC non è sufficiente invocare l'assenza di consegna personale o di un agente notificatore: occorre verificare il rispetto delle regole specifiche sulla casella PEC destinataria, sulla trasmissione, sulle ricevute e sull'integrità dell'atto.
- Quando la legge consente la notifica diretta da parte dell'ufficiale della riscossione, l'intervento di un ulteriore agente notificatore non costituisce necessariamente un requisito di validità.
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