Sentenza del 12/03/2015 n. 1496 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Revocazione - Supposizione di fatti la cui verità non è incontestabilmente esclusa - Inammissibilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile, perché l'errore denunciato non riguardava una mera svista percettiva su un fatto emergente con assoluta immediatezza dagli atti, ma implicava una valutazione o una rivalutazione delle risultanze processuali. La revocazione non può essere utilizzata come ulteriore grado di giudizio per contestare l'interpretazione o la valutazione giuridica effettuata dal giudice.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la revocazione della decisione sostenendo l'esistenza di un errore di fatto. Secondo il ricorrente, il giudice avrebbe supposto come esistente o inesistente un fatto rilevante. La revocazione, tuttavia, è ammessa solo quando l'errore consiste in una falsa percezione immediata degli atti processuali, derivante da una svista materiale su una circostanza decisiva e incontestabile, senza che sia necessario rivalutare le prove o compiere apprezzamenti giuridici.
Norme richiamate
Art. 64 del d.lgs. 546/1992
Disciplina la revocazione delle sentenze nel processo tributario, consentendola nei casi previsti dalla legge e, in particolare, per errori di fatto riconducibili ai presupposti dell'art. 395 c.p.c.
Art. 395 c.p.c.
L'errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione di ciò che risulta dagli atti, concretizzata in una svista materiale su un fatto decisivo e incontestabile. Non può riguardare la valutazione giuridica dei fatti, l'interpretazione delle norme o la rivalutazione delle prove.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto è un rimedio eccezionale e non costituisce un nuovo grado di giudizio.
- L'errore deve essere percettivo e materiale: deve risultare direttamente dagli atti e poter essere rilevato immediatamente, senza interpretazioni o valutazioni complesse.
- Non è sufficiente sostenere che il giudice abbia valutato male una prova, interpretato diversamente un documento o applicato erroneamente una norma.
- Quando la censura richiede di riesaminare il significato degli atti o il ragionamento giuridico della sentenza, il ricorso per revocazione è normalmente inammissibile.
- Prima di proporre revocazione occorre verificare che il fatto decisivo sia stato oggettivamente travisato dal giudice e che la sua corretta percezione avrebbe condotto a una decisione diversa.
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