Cassazione Penale, Sentenza n. 40834/2023 del 06/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore impugnava l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva confermato l'applicazione nei confronti dell'indagato delle misure cautelari personali dell'obbligo di dimora e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Si eccepiva, tra l'altro, che la persona offesa (Mele Simone) avrebbe riferito che Eyoma avrebbe usato una "catenina" (e non una catena) contro l'auto del padre Luigi, non per picchiarlo; che Eyoma si sarebbe introdotto nell'auto prima dell'intervento di Mele Simone e che al momento dell'ingresso nell'auto l'aggressione non era ancora iniziata, mettendo così in dubbio la sussistenza dei gravi indizi in relazione al reato di rapina e di lesioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui, nei ricorsi per cassazione avverso provvedimenti di riesame in materia di misure cautelari personali, le doglianze sulla sussistenza dei gravi indizi o sulle esigenze cautelari possono essere esaminate solo se configurano vizio di motivazione, in particolare mancanza o manifesta illogicità, ai sensi dell'art. 606 co.1 lett. e) c.p.p. Il Tribunale di Torino aveva fondato la misura su dichiarazioni delle persone offese (sia Mele Simone sia Mele Luigi) che riferivano l'uso di una catena per picchiare Luigi e sull'accertamento che l'indagato si era impossessato di un pacchetto di sigarette nell'autovettura, elementi considerati idonei a far emergere indizi di rapina. Poiché non è stato dimostrato alcun vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione, il sindacato di legittimità non è ammissibile. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a versare € 3.000,00 alla Cassa delle ammende; la motivazione è stata redatta in forma semplificata.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen. co. 1 lett. e)
Limita il sindacato della Cassazione sulle decisioni di merito: le questioni concernenti la valutazione dei gravi indizi o delle esigenze cautelari possono essere esaminate solo se costituiscono vizio di motivazione (mancanza o manifesta illogicità).
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese del procedimento a carico della parte che propone il ricorso dichiarato inammissibile e la possibilità di irrogare una sanzione pecuniaria (versamento alla Cassa delle ammende) quando sussistono profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- In cassazione avverso decisioni di riesame su misure cautelari, non si può chiedere una nuova valutazione del merito: è necessario dimostrare che la motivazione sia assente o manifestamente illogica ai sensi dell'art. 606 co.1 lett. e) c.p.p.
- Contrasti o dettagli nelle dichiarazioni della persona offesa (es. "catenina" vs "catena", ordine degli eventi) difficilmente sono sufficienti a dimostrare la manifesta illogicità della motivazione se il giudice di merito ha fornito una valutazione complessiva e congrua degli elementi probatori.
- Se il giudice di merito si fonda su più dichiarazioni coerenti e su elementi concreti (es. impossessamento di beni dalla vittima), questi possono legittimare l'applicazione di misure cautelari e resistere al sindacato di legittimità.
- Proporre un ricorso in cassazione manifestamente infondato comporta il rischio di condanna alle spese e di sanzione pecuniaria; è opportuno valutare attentamente la presenza di un effettivo vizio motivazionale formale o logico prima di ricorrere.
- Per impugnare con efficacia una decisione di riesame è strategico focalizzarsi su specifici passaggi motivazionali carenti o contraddittori piuttosto che su una contrapposizione generale della valutazione probatoria.
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