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Sentenza

Sentenza n. 798/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) del “Regolamento per la circolazione delle autovetture adibite al trasporto di cortesia dei clienti delle strutture turistiche” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale della Città di Capri n. 19 del 14.2.2025, pubblicata all’Albo del Comune di Capri il 4.3.2025; b) della predetta delibera di Consiglio Comunale della Città di Capri n. 19 del 14.2.2025, pubblicata all’Albo del Comune di Capri il 4.3.2025; c) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Oreia s.r.l. il 22/4/2025: a) del “Regolamento per la circolazione delle autovetture adibite al trasporto di cortesia dei clienti delle strutture turistiche” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale della Città di Capri n. 42 dell’11.4.2025; b) della predetta delibera di Consiglio Comunale della Città di Capri n. 42 dell’11.4.2025; c) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale.

Giustizia amministrativa202501647

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Regolamento comunale sulla circolazione delle autovetture adibite al trasporto di cortesia dei clienti delle strutture turistiche, nella versione approvata con deliberazione consiliare dell'11 aprile 2025

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa alberghiera)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato dapprima il regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Capri n. 19 del 14 febbraio 2025 e, con motivi aggiunti, la successiva versione approvata con deliberazione dell'11 aprile 2025. Il ricorso introduttivo contestava un atto divenuto inefficace per effetto della successiva disciplina regolamentare. Con i motivi aggiunti sono stati dedotti: incompetenza del Comune di Capri, perché la disciplina si estendeva all'intera isola di Capri, comprese le strade del Comune di Anacapri e quelle di proprietà della Città Metropolitana di Napoli; carenza di potere e invasione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile e libertà economica; incompetenza per l'introduzione di una categoria di veicoli e di una disciplina non previste dalla legge o dal Codice della strada; illogicità della disciplina transitoria e dei limiti dimensionali delle vetture; violazione dell'art. 16 del regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio, con dedotta nullità ai sensi dell'art. 21-septies l. 241/1990; deficit istruttorio per l'assenza di indagini sulla presenza delle autovetture di cortesia e sul loro impatto sul traffico. Il giudice ha esaminato prioritariamente il motivo di incompetenza territoriale relativo all'estensione del regolamento oltre le strade comunali di Capri.

La decisione

Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile perché il primo regolamento aveva perso efficacia in corso di giudizio: la successiva versione si sovrapponeva quasi integralmente alla precedente e ne prevedeva l'abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili, facendo venir meno l'interesse alla caducazione del primo atto. I motivi aggiunti sono stati accolti e il regolamento dell'11 aprile 2025 è stato annullato. Il regolamento disciplinava il trasporto dei clienti delle strutture ricettive sull'intero territorio dell'isola di Capri e imponeva, tra l'altro, una targa con funzione autorizzatoria e un limite massimo di larghezza dei veicoli di 175 cm. Tali prescrizioni incidevano anche sulle strade del Comune di Anacapri e sulle strade metropolitane, che le vetture delle strutture ricettive di Anacapri dovevano necessariamente percorrere per raggiungere i porti e gli stazionamenti di Marina Piccola. Il Comune di Capri non poteva regolamentare la circolazione su strade non comunali senza rispettare i limiti stabiliti dal Codice della strada: i provvedimenti di regolamentazione spettano agli enti proprietari; per le strade non comunali che attraversano centri abitati sono necessari i presupposti e il parere dell'ente proprietario, mentre per le strade non comunali esterne ai centri abitati il Comune non può imporre limitazioni alla circolazione. Il parziale richiamo, contenuto nella premessa della delibera, all'applicazione del regolamento sulle sole strade di competenza comunale o autorizzate dagli enti proprietari non è stato ritenuto idoneo a restringere l'ambito applicativo, perché non inserito né nella parte deliberativa né nel testo del regolamento. Gli ulteriori motivi non sono stati esaminati, essendo il motivo di incompetenza dirimente secondo il criterio della ragione più liquida. Spese compensate per la novità delle questioni e l'esito complessivo della controversia.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 3, d.lgs. 285/1992

    I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari

    La regolamentazione della circolazione spetta, in via generale, all'ente proprietario della strada; il Comune non può disciplinare unilateralmente strade appartenenti ad altri enti.

  • art. 6, comma 4, lett. b), d.lgs. 285/1992

    La fissazione da parte del Comune di limiti e divieti sulle strade non comunali che attraversano centri abitati è subordinata ai presupposti previsti dalla norma, incluso il parere dell'ente proprietario.

  • art. 7, comma 3, d.lgs. 285/1992

    Il Comune non può imporre limitazioni alla circolazione sulle strade non comunali esterne ai centri abitati; per i tratti ricadenti nei centri abitati occorrono le condizioni previste dal Codice della strada.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    La dedotta nullità del regolamento per violazione del regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio non è stata esaminata, perché il giudice ha accolto il motivo di incompetenza con portata dirimente.

  • art. 117, comma 2, lett. l), Cost.

    La dedotta invasione della competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile non è stata esaminata, essendo stata accolta prioritariamente la censura di incompetenza territoriale.

Massime di principio

  • Un Comune può adottare misure di regolamentazione della circolazione solo nei limiti della propria competenza territoriale e nel rispetto della titolarità delle strade: i provvedimenti spettano all'ente proprietario, salvo le ipotesi e le condizioni specificamente previste dal Codice della strada per i tratti di strade non comunali ricadenti nei centri abitati.
  • Il Comune non può estendere con un proprio regolamento la disciplina della circolazione all'intero territorio di un'isola o ad altri Comuni quando le prescrizioni incidono anche su strade appartenenti ad altri enti; l'illegittimità sussiste se il testo regolamentare impone direttamente limiti e condizioni su tali strade.
  • Un generico richiamo contenuto nella premessa della delibera di approvazione, secondo cui il regolamento si applicherebbe soltanto alle strade comunali o a quelle autorizzate dagli enti proprietari, non restringe l'ambito applicativo del regolamento se tale limitazione non è recepita nella parte dispositiva della delibera e nel testo normativo.
  • La sopravvenuta sostituzione di un regolamento con una disciplina successiva, che si sovrappone quasi integralmente alla precedente e ne dispone l'abrogazione delle disposizioni incompatibili, determina il venir meno dell'interesse alla caducazione del primo atto e rende improcedibile l'impugnazione originaria.
  • Quando un motivo di incompetenza è logicamente prioritario e idoneo a definire la controversia, il giudice può accoglierlo secondo il criterio della ragione più liquida senza esaminare gli ulteriori motivi di illegittimità.

Come è indicizzato

MaterieCircolazione stradale e viabilitàRegolamenti e atti amministrativi generaliEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiTrasporti e circolazioneEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiIncompetenzaSopravvenuta carenza di interesse

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